Caldo estremo e sospensione delle attività: le indicazioni dell’INPS
INPS, messaggio 3 luglio 2025, n. 2130
Anche quest’anno un messaggio dell’INPS fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria delle richieste di integrazione salariale per la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta al caldo estremo.
L’Istituto ricorda che le indicazioni sono valide sia per i datori di lavoro in regime CIGO che per quelli in regime FIS e quelli che fanno riferimento ai Fondi di solidarietà bilaterali. Per quanto riguarda le causali della richiesta, viene anzitutto in rilievo quella della “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, nel caso in cui ordinanze dell’autorità abbiano imposto di sospendere o ridurre le attività per il caldo eccessivo. Alternativamente, nel caso in cui non siano stati adottati provvedimenti ma le temperature impediscano comunque il regolare svolgimento delle attività produttive, le integrazioni possono essere richieste con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
In questo caso, l’integrazione può essere riconosciuta ove le temperature nel periodo per cui viene fatta la richiesta risultino superiori a 35° o anche per temperature inferiori, nel caso in cui le concrete modalità di svolgimento dell’attività comportino una maggior temperatura reale o percepita per i lavoratori (es. utilizzo di attrezzature che sprigionano calore, di indumenti protettivi). In questi casi, ricorda l’Istituto, è importante che l’istanza presentata sia corredata da una relazione tecnica completa di tutti gli elementi necessari a valutare le caratteristiche concrete dell’attività lavorativa.