Ancora novità da Ministero e Ispettorato sulle “dimissioni di fatto”
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota prot. 10 aprile 2025, n. 2504
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. 29 aprile 2025, n. 3984
A distanza di poche settimane dalla Circolare n. 6/2025, il Ministero del lavoro con la Nota in oggetto è tornato sulle c.d. “dimissioni per fatti concludenti” per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.
Il primo quesito riguardava la possibilità, per la contrattazione collettiva, di prevedere un numero di giorni di assenza ingiustificata inferiore ai 15 previsti dalla legge come termine decorso il quale il datore di lavoro può ottenere la risoluzione del rapporto. Il Ministero, ribadendo la posizione espressa nella Circolare, ha affermato di ritenere in via prudenziale che la contrattazione possa intervenire solo prolungando il termine, dal momento che la possibilità di introdurre termini inferiori non sarebbe sufficientemente tutelante per i lavoratori.
Il secondo quesito riguardava le conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui l’Ispettorato verifichi l’insussistenza dei presupposti per la comunicazione del datore in seguito alla quale si produce l’effetto di risoluzione del rapporto di lavoro (ad es., qualora il lavoratore abbia comunicato le ragioni che gli impedivano di giustificare la propria assenza). Il Ministero ha affermato che che se il datore di lavoro non ritiene valide le ragioni del lavoratore, non possa operare alcuna automaticità della costituzione del rapporto (che dovrà pertanto essere ottenuta in via giudiziale).
Tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, infine, l’INL, con la seconda nota in oggetto, ha aggiornato il modello per la comunicazione delle “dimissioni di fatto” sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare e nella nota del Ministero.