Le Sezioni Unite sull’udienza con trattazione scritta nel processo del lavoro
Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2025, n 17603
Le Sezioni Unite hanno sciolto il dubbio sulla compatibilità con il processo del lavoro dell’udienza con trattazione scritta prevista dall’art. 127-ter c.p.c., secondo cui l’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti. La decisione riguarda la formulazione originaria della disposizione, come introdotta nel 2022, ma le conclusioni raggiunte sono valide anche con riferimento alla versione vigente, modificata dal d.lgs. n. 164/2024.
Le opinioni contrarie all’applicabilità dell’art. 127-ter al contenzioso lavoristico sono motivate dall’apparente contrasto con i principi che sorreggono il rito del lavoro e cioè quelli dell’immediatezza, della concentrazione e dell’oralità. Secondo le Sezioni Unite, invece, la disposizione può essere interpretata e adattata alla struttura e ai fini di tutela del processo del lavoro, anche considerando che nella pratica quasi mai le cause sono decise in un’unica udienza, come i principi di immediatezza e concentrazione richiederebbero.
Il principio di oralità, a sua volta, può essere preservato ponendo alcune condizioni all’utilizzo dell’udienza con trattazione scritta: 1) che la sostituzioni non riguardi l’intera udienza di discussione, ma solo la fase decisoria propriamente intesa; 2) che non ci sia l’opposizione di nessuna delle parti; 3) che le note possano contenere, oltre alle istanze e alle conclusioni, anche argomenti a difesa, così da garantire l’esigenza dialettica sottesa al principio di oralità; 4) infine, che qualora si rendano necessari chiarimenti in base alla situazione concreta, che il dialogo fra le parti sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.