Proporre la riassunzione in una diversa posizione aziendale non vale come tentativo di ricollocazione
Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2025, n. 18604
La Cassazione, confermando la decisione di Appello, ha affermato che è illegittimo per violazione del repêchage il licenziamento per motivo oggettivo seguito, a distanza di alcuni mesi, dall’offerta di riassunzione a tempo determinato in una diversa posizione aziendale, con inquadramento inferiore rispetto a quello già posseduto in azienda.
Dai fatti di causa risultava il bisogno di manodopera del datore di lavoro, che avrebbe potuto essere soddisfatto con il tentativo di ricollocazione: nei giudizi di merito si era accertato che, nei mesi successivi al licenziamento, il datore non solo aveva proposto al dipendente la riassunzione in un diverso settore di attività, ma aveva anche effettuato altre assunzioni ex novo ed aveva trasferito a quel settore altri dipendenti provenienti dallo stesso reparto del ricorrente.
L’offerta fatta al lavoratore per la riassunzione in una posizione nella quale, quindi, avrebbe potuto esser ricollocato fin dall’inizio non vale come tentativo di repêchage dal momento che questo si pone in alternativa al licenziamento, nell’ottica della prosecuzione del rapporto, e non della sua estinzione con successiva riassunzione.