Riposo nelle festività infrasettimanali e lavoro su turni: il contratto collettivo realizza il bilanciamento
Cass civ., sez. lav., 28 giugno 2025, n. 17383
Quando l’attività lavorativa è organizzata su turni e deve essere svolta senza interruzioni, ad esempio perché si tratta di un servizio pubblico essenziale, il contratto collettivo applicato al rapporto può definire il contemperamento fra il diritto al riposo durante le festività infrasettimanali e la continuità dell’attività produttiva.
Questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte cassando la Corte di Appello che aveva confermato il diritto dei lavoratori ad astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali, ritenendo che l’obbligo di lavorare durante tali giornate potrebbe derivare solo da un accordo individuale con il datore. La Cassazione, ricostruendo i principi di cui alla l. 260/1949 che regola la materia, viceversa ha affermato che il riposo durante le festività infrasettimanali è sì oggetto di un diritto soggettivo del lavoratore, ma che il lavoratore può rinunciarvi sia individualmente sia attraverso accordi sindacali sottoscritti da soggetti ai quali abbia conferito specifico mandato.
Quest’ultima circostanza, secondo i precedenti richiamati dalla Cassazione, si realizza anche con l’espresso richiamo, nel contratto individuale, del contratto collettivo del settore ove le parti sociali abbiano previsto un’articolazione dell’orario in turni su sette giorni, festivi compresi, mostrando di aver già previamente valutato e contemperato il diritto al riposo con le esigenze di continuità produttiva. Per questo, la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se la regolamentazione del lavoro in turni nel contratto applicato al rapporto implicasse una deroga al riposo nelle festività infrasettimanali, senza ricercare una espressa previsione in tal senso.