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Sulla necessaria differenziazione del periodo di comporto per i lavoratori con disabilità

18 Giugno 2024da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. 5 giugno 2024, n. 15723

Si consolida l’orientamento della Cassazione secondo cui ha natura indirettamente discriminatoria la previsione del contratto collettivo che stabilisce un identico periodo di comporto per tutti i lavoratori, senza prevedere un regime differenziato per i lavoratori affetti da disabilità e senza adottare accomodamenti ragionevoli.

Nel caso di specie, è stato ritenuto nullo, in quanto indirettamente discriminatorio, il licenziamento per superamento del comporto di una lavoratrice affetta da condizione di disabilità, dal momento che la clausola del contratto collettivo non prevede alcuna differenziazione di trattamento. La Corte ha altresì escluso che la previsione secondo cui ogni dipendente che abbia superato il periodo di comporto può usufruire di un’aspettativa non retribuita pari a sei mesi possa rappresentare un idoneo accomodamento ragionevole. Tale misura, infatti, non compensa il maggior svantaggio del lavoratore disabile.

È certamente possibile, secondo la Corte, fissare un limite massimo di giorni di assenza per malattia del lavoratore disabile, purché tale finalità sia perseguita con mezzi appropriati e necessari, e quindi proporzionati, che tengano in considerazione i rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/06/jobs-3.jpg 384 575 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-06-18 13:10:462024-06-18 13:10:46Sulla necessaria differenziazione del periodo di comporto per i lavoratori con disabilità
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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