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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e tutela reintegratoria: la decisione della Corte costituzionale

8 Aprile 2021da admin

Con la decisione n. 59 depositata il 1° aprile 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18, comma 7, secondo periodo, l. n. 300/1970 come modificato dalla c.d. Riforma Fornero (l. n. 92/2012), con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

In particolare, la Corte ha censurato la norma nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” la tutela reintegratoria.

Ad avviso dei Giudici della Consulta, il principio di eguaglianza risulta violato se la reintegrazione, in caso di licenziamenti economici, è prevista come facoltativa – mentre è obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo – quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente.

Non si giustifica un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione della inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come “manifesta”.

Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento.

Resta fermo che al giudice si riconosce una discrezionalità che non deve ‘‘sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità’’ dunque non può né deve lambire le scelte imprenditoriali.

‘‘Il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio’’.

Il testo della decisione

  • Corte Cost. sent. n. 59:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_331900960_6dGzutEgjBdDQumc90VDS6mWupBbFXSC-2.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-08 17:24:592021-04-08 17:26:31Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e tutela reintegratoria: la decisione della Corte costituzionale
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Condotta antisindacale e rapporti di collaborazione eterorganizzati

8 Aprile 2021da admin

Con il decreto dello scorso 28 marzo il Tribunale di Milano ha affermato che la procedura di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 l. n. 300/1970 si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati dal committente (art. 2 d.lgs. n. 81/2015).

Ad avviso del Giudice del Lavoro, l’espressa menzione del datore di lavoro, di cui all’ art. 28 St. Lav. non costituisce argomento sufficiente per sottrarre alle organizzazioni, che operano nell’ambito di rapporti di collaborazione, la tutela d’urgenza.

Questo proprio in forza del disposto di cui all’art. 2 d.gs n. 81/2015 ed alla sua estensione della disciplina del rapporto subordinato ai rapporti di collaborazione.

Secondo il Tribunale l’estensione non può che riguardare ogni profilo, sia di carattere sostanziale che processuale: circoscrivere l’area di applicazione alle sole norme sostanziali significa, infatti, operare una delimitazione che non trova alcun fondamento nella norma, e che creerebbe distonie e distorsioni nel sistema.

Nel caso di specie, è stata riconosciuta la condotta antisindacale di un’impresa che aveva invitato, attraverso un video messaggio, i propri collaboratori, ad iscriversi all’ unica organizzazione sindacale disponibile a siglare un accordo collettivo.

Il testo del decreto

  • Trib. Milano decreto n. 889:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/documento-della-tenuta-della-mano-dell-avvocato-maschio-sullo-scrittorio-nell-aula-di-tribunale_23-2147898384.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-08 17:19:182021-04-08 17:19:18Condotta antisindacale e rapporti di collaborazione eterorganizzati
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Obbligo di vaccinazione e collocamento in ferie del lavoratore

29 Marzo 2021da admin

Con l’ordinanza dello scorso 19 marzo il Tribunale di Belluno ha rigettato il ricorso d’urgenza proposto da alcuni dipendenti di una RSA che avevano rifiutato di sottoposti al vaccino anti Covid-19 e che, per tale ragione, erano stati collocati in ferie dal datore di lavoro.

Il Giudice, dopo aver rilevato l’elevato rischio di contagio dei ricorrenti impiegati in mansioni a contatto con “persone che accedono al loro luogo di lavoro” , ha affermato che la loro permanenza nei luoghi di lavoro “comporterebbe la violazione dell’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei suoi dipendenti”.

Secondo la decisione è ormai notorio che il vaccino per cui è causa “costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia”.

Per tale ragione, nel caso di specie, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c. prevale anche sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro di usufruire di un diverso periodo di ferie ai sensi dell’art. 2109 c.c.

Il testo dell'ordinanza

  • Trib. Belluno 19 marzo 2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/03/unfocused-doctor-looking-vaccine-recipient_23-2148755622.jpg 312 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-29 16:38:262021-03-29 16:40:55Obbligo di vaccinazione e collocamento in ferie del lavoratore
Giurisprudenza in Giurisprudenza

La Corte di Giustizia e il doppio regime di licenziamento collettivo

23 Marzo 2021da admin

Con la sentenza del 17 marzo 2021 (C-652/19), la Corte di Giustizia ha affermato, per quanto qui interessa, che una normativa nazionale che prevede l’applicazione concorrente, nell’ambito di una stessa e unica procedura di licenziamento collettivo, di due diversi regimi di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo effettuato in violazione dei criteri destinati a determinare i lavoratori che saranno sottoposti a tale procedura non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, e non può, pertanto, essere esaminata alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, dei suoi articoli 20 e 30.

Il testo della sentenza

  • CGE C652-19
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/bandiere-dell-ue-di-fronte-alla-commissione-europea_163782-5238.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-23 18:42:512021-03-23 18:42:51La Corte di Giustizia e il doppio regime di licenziamento collettivo
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Contratti collettivi aziendali e trasferimento d’azienda

23 Marzo 2021da admin

Con la decisione del 15 marzo 2021, n. 7221 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto, secondo cui, nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, si applica la contrattazione integrativa aziendale del cessionario e non già del cedente.

La decisione ribadisce anche il principio generale, secondo cui il contrasto fra contratti collettivi, come è anche il contratto aziendale, di diverso livello e ambito territoriale vada risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante;

Il testo della sentenza

  • Cass. n. 7221_2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/vista-potata-delle-donne-di-affari-che-leggono-documento_74855-4169.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-23 18:34:262021-03-23 18:35:07Contratti collettivi aziendali e trasferimento d’azienda
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage

23 Marzo 2021da admin

Con la decisione del 22 febbraio 2021, n. 4673, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.

Esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all’interno dell’azienda significa, se non invertire sostanzialmente l’onere della prova (che – invece – l’art. 5 legge n. 604 del 1966 pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno introdurre una divaricazione fra onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all’altra.

Invece, alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l’onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l’onere della relativa compiuta allegazione (Cfr. ex aliís, Cass. n. 21847 del 2014).

Il testo della sentenza

  • Cass. n. 4673_2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/03/iStock-618963806-scaled.jpg 1707 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-23 18:26:442021-03-23 18:28:38Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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