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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Ancora sulle dimissioni per fatti concludenti: necessari almeno 15 giorni di assenza ingiustificata

12 Marzo 2026/in Giurisprudenza

Tribunale di Brescia, 27 gennaio 2026

Decidendo sulle c.d. dimissioni per fatti concludenti, il Tribunale di Brescia ha aderito alla tesi (già fatta propria da Trib. Bergamo, 9 ottobre 2025 e Trib. Ravenna, 11 dicembre 2025, contra Trib. Milano, 11 novembre 2025) secondo cui la deroga in peius al periodo di 15 giorni di assenza del dipendente per l’integrazione dell’ipotesi di cd. dimissioni per fatti concludenti – consentita alle parti sociali – deve essere specifica, per poter operare.

In altri termini, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore assente, solo laddove siano decorsi i 15 giorni previsti dalla legge ovvero il minor termine previsto dal CCNL a tale specifico fine. Tale interpretazione è più in linea con il tenore letterale della disposizione, che in alcun modo appare riferirsi ai termini cd. disciplinari, cioè a quelli che generalmente la contrattazione collettiva individua come limite minimo di assenza oltre il quale è giustificato il licenziamento del lavoratore.

È quindi esclusa l’applicazione analogica dei termini più brevi pattuiti per il licenziamento disciplinare, data la diversa natura e ratio degli istituti. Pertanto, è inefficace la comunicazione risolutiva inviata dal datore prima della scadenza legale in assenza di specifica norma contrattuale; ne deriva la continuità giuridica del rapporto e il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/03/4.jpeg 321 656 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-03-12 12:01:462026-03-12 12:01:46Ancora sulle dimissioni per fatti concludenti: necessari almeno 15 giorni di assenza ingiustificata

Ancora sulla presunzione di gratuità del lavoro subordinato in caso di convivenza more uxorio

13 Febbraio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2026, n. 2281

La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, ha ribadito che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. Ai fini di detta prova rilevano una pluralità di elementi, quali la corresponsione continuativa di compensi, l’inserimento stabile nell’organizzazione dello studio, l’assenza di rischio economico e riscontri documentali sintomatici dell’eterodirezione. La valutazione complessiva di tali elementi spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non apparente.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/02/Un-set-di-ingranaggi-dove-i-pezzi-sono-tenuti-insieme-da-mani-diverse-a-rappresentare-la-collaborazione-stabile-del-convivente-nellorganizzazione-del-partner.jpg 896 1600 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-02-13 21:03:402026-02-13 21:03:40Ancora sulla presunzione di gratuità del lavoro subordinato in caso di convivenza more uxorio

La CGUE e l’abuso dei contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche

13 Febbraio 2026/in Giurisprudenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea, 29 gennaio 2026, causa n. C-668/24

La CGUE, pronunciandosi su una questione sollevata dal Tribunale di Milano e relativa a una controversia avviata da una ballerina del Teatro della Scala, ha ritenuto compatibile con il diritto unionale l’orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità italiana, con cui è stato escluso nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche che in caso ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato la sanzione sia quella della conversione del rapporto e che ha invece ammesso, in alternativa, un ristoro risarcitorio (anche fondato su presunzioni) e misure di responsabilità dei dirigenti. Ciò è ammesso, secondo la Corte di Giustizia, purché tali misure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto ad interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/02/martelletto-giustizia.jpg 896 1600 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-02-13 21:02:542026-02-13 21:02:54La CGUE e l’abuso dei contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche

Sul termine per l’opposizione al decreto ex art. 28 Stat. Lav.

13 Febbraio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2026, n. 1619

Nel procedimento ex art. 28 Stat. lav., il termine di quindici giorni per proporre opposizione contro il decreto che conclude la fase sommaria decorre esclusivamente dalla comunicazione ufficiale di cancelleria o dalla notificazione del provvedimento. Non è sufficiente la mera conoscenza di fatto perché solo un atto formale garantisce la certezza del dies a quo, a tutela del carattere perentorio del termine. La declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione è pertanto erronea se manca tale formale comunicazione o notificazione. Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, ribaltando quanto rilevato da entrambi i giudici di merito, ovverosia che doveva darsi rilevanza all’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, in quanto depositato in altro giudizio in cui il medesimo datore di lavoro era parte.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/09/4.jpeg 752 1440 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-02-13 21:02:342026-02-13 21:02:34Sul termine per l’opposizione al decreto ex art. 28 Stat. Lav.

Non è antisindacale l’informazione dei sindacati tramite whatsapp

27 Gennaio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 14.1.2026, n. 789

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello con cui era stato rigettato il ricorso con cui un’organizzazione sindacale aveva domandato che fosse dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nella violazione, durante il periodo pandemico, degli obblighi di informazione e confronto stabiliti dal CCNL in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro.

Nel confermare la suddetta decisione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi”

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RSA e maggiore rappresentatività comparata: una prima applicazione della sentenza 156/2025

27 Gennaio 2026/in Giurisprudenza

Trib. Perugia, 16 gennaio 2025, n. 125

Il Tribunale di Perugia, rigettando il ricorso per condotta antisindacale, afferma che, alla luce della recente sentenza della Consulta n. 156/2025, la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali è estesa alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, ma richiede la prova della effettiva rappresentatività settoriale, non essendo sufficiente la mera adesione a una confederazione rappresentativa sul piano nazionale (dato anche il chiarimento della stessa Corte che ha precisato che il nuovo criterio integrativo dell’art. 19 individuato, non costituisce una riedizione dell’abrogata lett. a dell’art. 19). Essendo quindi necessario “per rivendicare la prerogativa di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, che l’organizzazione si sia già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative”, e difettandone la dimostrazione nel caso di specie, il Giudice dichiara insussistente il diritto alle prerogative di cui all’art. 19 St. lav.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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