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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Il lavoratore incapace può impugnare il licenziamento nel termine unico di 240 giorni

28 Luglio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. Un., 18.7.2026, n. 23486

Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare proposto dalla lavoratrice tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell’atto, avevano rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966. L’ordinanza di remissione censurava in particolare la disposizione citata, nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza dall’impugnazione dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.

In conformità alla declaratoria di incostituzionalità del suddetto art. 6, comma 1, ad opera della sentenza della Consulta n. 111 del 2025, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso in cui al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, il licenziamento va impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/07/1.jpg 321 656 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-07-28 14:26:382026-07-28 14:26:38Il lavoratore incapace può impugnare il licenziamento nel termine unico di 240 giorni

È licenziamento collettivo indiretto quello intimato per il rifiuto opposto dai lavoratori al trasferimento

18 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Corte di giustizia dell’Ue, 4 giugno 2026, C-907/24

Le questioni pregiudiziali decise dalla Corte di Giustizia traggono origine da una controversia avviata da un gruppo di lavoratori dinanzi al Tribunale di Napoli Nord con ricorso volto a far valere l’illegittimità del trasferimento loro imposto – e al cui rifiuto di accettarlo erano seguiti i licenziamenti. Secondo i lavoratori poiché il trasferimento doveva essere considerato equivalente ad un licenziamento, il trasferimento doveva essere preceduto, a causa del numero di lavoratori interessati, dalla procedura di consultazione sindacale, conformemente all’articolo 4 della legge n. 223/1991.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del trasferimento e dei licenziamenti e ordinato la reintegrazione dei lavoratori nel rispettivo posto di lavoro, con la motivazione che la modifica unilaterale derivata dal trasferimento rientra (…), in forza di una doverosa interpretazione conforme, nell’ambito della nozione eurounitaria di licenziamento collettivo di cui alla direttiva 98/59. In seguito la Corte d’appello ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali circa l’interpretazione della nozione di licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59.

La Corte di Giustizia ha quindi dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev’essere interpretato nel senso che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, rientra nella nozione di «licenziamento», ai sensi del primo comma, lettera a), di tale disposizione.

Soprattutto La Corte di Giustizia ha dichiarato che ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, c. 1, lettera a), della direttiva 98/59, la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione deve essere presa in considerazione ai fini del computo del numero dei licenziamenti effettuati, tenuto conto delle soglie fissate da tale direttiva.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/06/2.png 1024 1536 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-18 11:16:092026-06-18 11:16:09È licenziamento collettivo indiretto quello intimato per il rifiuto opposto dai lavoratori al trasferimento

Sul diritto di critica del datore di lavoro nel corso delle trattative sindacali

18 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Tribunale di Bologna, 4 giugno 2026

Il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto ex art. 28 Stat. Lav. da una organizzazione sindacale con cui veniva chiesto al giudice di accertare l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nell’aver comunicato, nel corso delle trattative sindacali, direttamente con i lavoratori attraverso alcuni comunicati in cui erano chiarite le posizioni dell’azienda nelle trattative.

Il giudice, nel rigettare il ricorso del sindacato, rileva come non vi sia un fondamento normativo né una ragione logica, per ritenere che sia riservata, in via esclusiva, alle rappresentanze sindacali, la facoltà di rivolgersi ai lavoratori. Secondo il Tribunale infatti, tale diritto deve essere riconosciuto anche alla parte datoriale che deve poter manifestare la propria posizione ed i propri intendimenti, essendo ciò funzionale a che i lavoratori prendano conoscenza delle diverse e contrapposte visioni in gioco e maturino liberamente un proprio convincimento su ogni questione oggetto del dibattito sindacale.

L’esercizio di tale facoltà, in concreto, deve essere esercitato in maniera conforme al principio di buona fede e correttezza. Ciò che rileva, pertanto, è che tali comunicazioni siano avvenute – come ha accertato essere avvenute il giudice nel caso di specie – nel rispetto del principio di correttezza, senza ostacolare il regolare svolgimento delle trattative o recare pregiudizio o discredito alla parte sindacale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/06/3.png 768 1408 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-18 10:58:032026-06-18 10:58:03Sul diritto di critica del datore di lavoro nel corso delle trattative sindacali

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di retribuzione feriale del personale viaggiante

18 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 2026, n. 18529

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un macchinista che chiedeva l’inclusione, nella retribuzione feriale di due particolari indennità previste dalla contrattazione collettiva applicatagli. La Corte ha confermato che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia invocata dal lavoratore, durante le ferie il lavoratore deve percepire una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, per evitare effetti dissuasivi alla fruizione del riposo e che, quindi, vanno computate in tale quantum anche le voci variabili che siano connesse allo svolgimento delle mansioni affidategli, pur restando determinante l’accertamento in ordine al possibile effetto dissuasivo derivante dalla differenza delle retribuzioni.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato infatti che le due indennità incidevano solo per il 3,37% sulla retribuzione complessiva: una quota troppo bassa per costituire un deterrente all’esercizio del diritto alle ferie. Questo accertamento di merito è ritenuto corretto e insindacabile. Di conseguenza, non sussiste il diritto all’inclusione di tali voci nella retribuzione feriale

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/06/4-1.png 768 768 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-18 10:56:472026-06-18 10:56:47La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di retribuzione feriale del personale viaggiante

È sufficiente la comunicazione whatsapp della malattia oncologica per l’applicazione del comporto lungo

18 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Tribunale di Gorizia, 28 maggio 2026

Il Tribunale ha accolto il ricorso di un lavoratore affetto da malattia oncologica che aveva impugnato il licenziamento ricevuto per superamento del periodo di comporto di 180 giorni.

Il datore di lavoro sosteneva che il dipendente non avesse mai comunicato ufficialmente la gravità della propria malattia e che, di conseguenza, non potesse beneficiare del periodo di comporto prolungato di 12 mesi previsto dal CCNL per le patologie oncologiche gravi e documentate.

Il giudice ha però ritenuto infondata questa tesi: il datore di lavoro era stato informato della natura della malattia attraverso messaggi WhatsApp scambiati con il direttore e con l’addetta all’ufficio paghe, oltre che tramite certificazioni mediche che indicavano una condizione patologica collegata a un’invalidità riconosciuta.

Accertata quindi la conoscenza aziendale della patologia, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo, con la condanna della società alla reintegrazione del lavoratore.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/06/5.png 576 1056 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-18 10:55:292026-06-18 10:55:29È sufficiente la comunicazione whatsapp della malattia oncologica per l’applicazione del comporto lungo

Il sindacato che ha avviato le elezioni delle RSU non ha il potere di revocarle

4 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 5.5.2026, n. 12815

La Corte di Cassazione ha confermato l’antisindacalità della condotta di un datore di lavoro consistente nel rifiuto di fornire a un sindacato sia l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto sia l’indicazione di locali ove svolgere le elezioni, opposto sulla base della supposta decadenza della RSU che si sarebbe perfezionata in seguito alla revoca della procedura elettiva effettuata dallo stesso sindacato – firmatario dell’accordo interconfederale del 1994 in materia – che l’aveva avviata. Nel rigettare il ricorso del datore di lavoro la Corte ha quindi enunciato anche il principio di diritto per cui in tema di elezione delle RSU, l’Accordo Interconfederale 27.7.1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale, in quanto dalla stessa lettura delle disposizioni negoziali si evince che una volta che il sindacato avvia il rinnovo delle elezioni delle RSU perde anche ogni tipo di iniziativa e/o impulso nell’ambito del procedimento elettorale in quanto ogni fase viene sorvegliata e regolata esclusivamente da un soggetto terzo, il Comitato elettorale, assegnatario di tutti i compiti di verifica e regolare svolgimento della competizione elettorale sino alla conclusione di essa.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/3.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-04 13:01:572026-06-04 13:01:57Il sindacato che ha avviato le elezioni delle RSU non ha il potere di revocarle
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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