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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Nulle le clausole di “remotizzazione” del patto di non concorrenza

4 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Trib. Milano, 2 aprile 2026

Pronunciandosi sul reclamo proposto dal lavoratore avverso l’ordinanza cautelare che aveva inibito al lavoratore lo svolgimento di attività in asserita violazione del patto di non concorrenza, il Tribunale di Milano l’ha riformata concludendo per il rigetto delle domande cautelari della società.

I giudici hanno dichiarato nullo il patto di non concorrenza per la violazione dei limiti territoriali previsti ex art. 2125 c.c., prevedendo infatti il patto un limite territoriale riferito non solo al luogo in cui si svolge fisicamente l’attività, ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, a prescindere dalla presenza fisica del lavoratore in tale luogo e a prescindere dalla sede del datore di lavoro.

Tale clausola, c.d. di “remotizzazione”, si fonda sull’assunto che gli attuali mezzi tecnologici consentono una dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita l’attività e il luogo in cui essa può essere utilizzata o in cui produce comunque i suoi effetti.

Ad avviso del Tribunale però essa costituisce una patente violazione del limite geografico, in quanto il limite territoriale diventa indeterminato con conseguente impossibilità per il lavoratore di espletare un’attività lavorativa che gli consenta di conservare la propria professionalità.

Nel caso di specie quindi l’indeterminabilità del luogo rende il patto nullo, in quanto, come precisano i giudici, nell’art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di “limiti di luogo”, ossia di un preciso ambito territoriale dell’obbligo di non facere assunto dal dipendente.

Si tratta quindi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l’indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell’intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/impug-e1721055374656.jpg 446 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-04 12:04:152026-06-04 12:04:15Nulle le clausole di “remotizzazione” del patto di non concorrenza

Per la pensione di vecchiaia devono considerarsi anche i periodi lavorati in altri Stati membri

4 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Corte di Giustizia dell’Ue, 21 maggio 2026, C-717/24

Con la sentenza pronunciata nella causa C-717/24 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che gli Stati membri devono tenere conto, nel calcolo del trattamento previdenziale, anche di quei vantaggi specifici che derivano dall’aver esercitato determinate attività in altri Stati membri.

La causa originava da un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca e relativo all’interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare di una norma (l’art. 51, par. 1, c. 1) relativa alla totalizzazione dei periodi di attività maturati in diversi Stati membri per il calcolo della pensione di vecchiaia. Tale norma mira a garantire che le persone che hanno svolto un’attività che dà loro diritto a prestazioni specifiche non perdano il beneficio di tali prestazioni per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione proseguendo tale attività in un altro Stato membro.

Ad avviso della Corte il meccanismo di totalizzazione dei periodi lavorati previsto da tale norma si applica sia qualora lo Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica abbia istituito un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale – proprio di talune occupazioni o attività – sia qualora tale Stato membro, senza aver istituito un siffatto regime speciale, riservi taluni vantaggi nell’ambito della concessione di una tale prestazione a una determinata categoria di persone che hanno maturato periodi di assicurazione nell’esercizio di un’occupazione o di un’attività specifica.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/digitization-1755783_640.jpg 360 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-04 11:24:102026-06-04 12:27:16Per la pensione di vecchiaia devono considerarsi anche i periodi lavorati in altri Stati membri

Legittimazione ad agire del sindacato per le dichiarazioni discriminatorie del datore di lavoro

19 Maggio 2026/in Giurisprudenza

Trib. Trento 27 aprile 2026

Il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso proposto da una organizzazione sindacale che chiedeva l’accertamento del carattere discriminatorio di una serie di dichiarazioni pubbliche rese attraverso social network e alcuni media da un noto chef stellato e aventi ad oggetto l’orientamento politico e sessuale dei lavoratori impiegati nel settore della ristorazione, anche con riguardo a criteri discriminatori utilizzati ai fini dell’assunzione.

In via preliminare ha accertato la sussistenza della contestata legittimazione attiva del sindacato a proporre un ricorso ex art. 28, d. lgs. n. 150/2011 per domandare l’accertamento del carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro. Ad avviso del Giudice infatti, il legislatore ha inteso attribuire la legittimazione attiva in tali controversie in materia di discriminazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell’interesse leso, non solo quando le stesse agiscano a tutela di discriminazioni perpetrate a danno di soggetti individuabili, ma anche in presenza – come nel caso di specie – di discriminazioni collettive ai danni di soggetti non individuabili in modo diretto ed immediato.

Nel merito, il Giudice ha qualificato le dichiarazioni come discriminazione indiretta dotata di effetto dissuasivo all’accesso al mercato del lavoro, indipendentemente dall’esistenza di una procedura selettiva in corso, in conformità alla giurisprudenza della CGUE. La libertà di espressione del datore di lavoro non è assoluta e trova un limite nella parità di trattamento in materia di occupazione. Il Tribunale ha quindi condannato la parte convenuta al pagamento di un risarcimento al sindacato e alla pubblicazione a proprie spese del provvedimento su un quotidiano nazionale.

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La Consulta dichiara incostituzionale la legge toscana sul salario minimo negli appalti pubblici

19 Maggio 2026/in Giurisprudenza

Corte costituzionale 30 aprile 2026, n. 60

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 30 aprile 2026, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025, che prevede l’introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

La Consulta ha chiarito che, pur non potendo la tutela della concorrenza giustificare un’automatica sottrazione di qualsiasi materia alla competenza legislativa regionale, nel settore dei contratti pubblici l’uniformità della disciplina costituisce un requisito essenziale, poiché normative regionali differenziate rischierebbero di creare dislivelli regolatori e barriere territoriali. Sebbene la materia intersechi interessi quali la protezione sociale, la tutela dei lavoratori e la sostenibilità ambientale, spetta al legislatore statale definire il bilanciamento tra concorrenza e altri interessi pubblici. Nel caso esaminato, il modello del rinvio alla contrattazione collettiva qualificata previsto dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023) rappresenta l’equilibrio attuale voluto dal legislatore statale. La disposizione regionale toscana quindi, introducendo un criterio premiale in grado di influenzare l’esito delle gare e la partecipazione degli operatori economici, si discosta da tale equilibrio e incide sulla concorrenzialità del mercato, risultando pertanto in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

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Non è abusiva la reiterazione delle missioni se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione

19 Maggio 2026/in Giurisprudenza

Trib. Brescia, 14 aprile 2026

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 14 aprile 2026, ha integralmente rigettato il ricorso di un lavoratore somministrato a tempo indeterminato presso un’agenzia, il quale aveva svolto missioni continuative presso la stessa azienda utilizzatrice per oltre tre anni e chiedeva l’accertamento della nullità della somministrazione per mancanza del requisito di temporaneità e la costituzione di un rapporto di lavoro diretto a tempo indeterminato con l’utilizzatore.

Il giudice ha accolto l’eccezione di decadenza parziale sollevata dalla società convenuta, rilevando che il lavoratore aveva impugnato solo l’ultimo contratto con una comunicazione del 28 febbraio 2025, senza tempestivamente contestare i contratti precedenti ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2010.

Tuttavia, valutando comunque l’intera sequenza contrattuale per verificare un eventuale abuso, ha ritenuto legittima la somministrazione alla luce del regime transitorio vigente fino al 30 giugno 2025, che escludeva dal computo dei 24 mesi massimi le missioni dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia precedenti al 12 gennaio 2025, circostanza che impediva di trasformare il rapporto in un’assunzione diretta.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/09/contratti-di-appalto.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-05-19 12:01:042026-05-19 12:01:04Non è abusiva la reiterazione delle missioni se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione

È ritorsivo il licenziamento del lavoratore che si oppone al lavoro straordinario

19 Maggio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2026, n. 13711

Un lavoratore era stato licenziato per presunta negligenza, insubordinazione e scarsa disponibilità alla flessibilità oraria, ma i giudici di merito avevano accertato che la contestazione disciplinare era del tutto generica e priva di condotte specifiche, mentre era emerso che l’azienda faceva un uso eccessivo del lavoro straordinario per esigenze continuative, in violazione del contratto collettivo. Il lavoratore si era legittimamente opposto a tali richieste e, in seguito alle sue rimostranze, era stato licenziato. La Cassazione ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni operato dalla Corte territoriale per dimostrare l’intento ritorsivo, osservando che la genericità della contestazione, l’insussistenza dei fatti addebitati e l’insofferenza datoriale verso le legittime pretese del dipendente costituivano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ai fini dell’accertamento della ritorsività del recesso e alla conseguente dichiarazione di nullità.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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