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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Autonomia del patto di non concorrenza e congruità del corrispettivo

9 Maggio 2025da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. 8 aprile 2025, n. 9256

Il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro, è autonomo da questo e trova la sua causa nello scambio fra l’impegno del datore a corrispondere una somma di denaro e l’impegno del lavoratore a non svolgere attività in concorrenza per un periodo determinato successivo alla fine del rapporto di lavoro. Il patto è valido, dal punto di vista del corrispettivo previsto per il lavoratore, se è determinato o determinabile e se non risulta meramente simbolico o manifestamente sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore. Queste caratteristiche vengono definite al momento della stipulazione, quindi la congruità del patto di prova deve essere valutata ex ante, cioè alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere: da questo punto di vista, è indifferente che il corrispettivo pattuito sia erogato in costanza di rapporto di lavoro o dopo la cessazione.

Ricordando questi principi, la Cassazione con la decisione in oggetto ha cassato la decisione di Appello secondo cui il compenso previsto per il lavoratore, benché determinabile, era incongruo, avendo egli percepito solo la tranche maturata in costanza di rapporto prima delle dimissioni, effettuate prima della scadenza del periodo per era prevista la corresponsione periodica del corrispettivo. La sentenza di Appello aveva, secondo la S.C., effettuato una commistione fra i profili attinenti alla validità del patto di non concorrenza e quelli relativi alla fase esecutiva. Infatti, l’obbligazione di pagare il corrispettivo era indipendente dalla durata del rapporto di lavoro e l’ex datore aveva smesso di pagarlo non per la fine del rapporto, ma perché aveva scoperto l’inadempimento agli obblighi di non concorrenza.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/07/pexels-photo-886465.jpeg 1500 2250 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:18:332025-05-09 10:18:33Autonomia del patto di non concorrenza e congruità del corrispettivo
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Sulle forme di protesta collettiva diverse dallo sciopero

9 Maggio 2025da Admin2

Cass. civ., sez. lav., sent. 11 aprile 2025, n. 9526

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ricorda che lo sciopero, per quanto espressamente tutelato dall’art. 40 della Costituzione, è soltanto una delle possibili manifestazioni dell’autotutela e del conflitto collettivo, protette dall’ordinamento direttamente attraverso la garanzia della libertà sindacale.

Il caso riguardava il licenziamento per insubordinazione di un gruppo di lavoratori, i quali avevano prestato la loro attività secondo la turnazione prevista dal ccnl anziché secondo quella decisa con accordo aziendale, per protestare contro la decisione dell’azienda di mantenere quest’ultima turnazione senza continuare a pagare l’indennità pattuita.

La Corte di Appello, pur riconoscendo il valore di protesta collettiva del contegno dei lavoratori, aveva escluso che potesse trattarsi di sciopero in mancanza di proclamazione da parte del sindacato e di astensione del lavoro, affermando che tale forma di protesta si poneva al di fuori delle forme di autotutela protette dall’ordinamento. Pertanto, i licenziamenti non erano discriminatori e ritorsivi, ma soltanto illeciti in quanto il comportamento non poteva essere qualificato come insubordinazione ma come un illecito disciplinare più lieve, per cui il contratto collettivo prevede una sanzione conservativa.

Era stata quindi applicata la tutela reintegratoria attenuata.

Secondo la Cassazione, invece, pur non potendosi parlare di sciopero in mancanza di astensione dal lavoro, la Corte di Appello aveva errato nel disconoscere la finalità sindacale della protesta, cioè di tutela delle condizioni di lavoro su un piano collettivo, la cui ricorrenza non richiede il coinvolgimento del sindacato. Pertanto, il contegno tenuto dai lavoratori doveva essere protetto come manifestazione di libertà sindacale e i licenziamenti erano nulli perché posti in essere in relazione allo svolgimento di attività sindacale, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 604 del 1966.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/05/10606150_9801-scaled.jpg 1707 2560 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:18:102025-05-09 10:18:10Sulle forme di protesta collettiva diverse dallo sciopero
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Non c’è assenza ingiustificata se il lavoratore non comunica la fruizione dei permessi l. 104/1992

21 Marzo 2025da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. 3 marzo 2025, n. 5611

Confermando in toto la decisione di Appello, la Cassazione ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore licenziato per assenza ingiustificata in quanto si era assentato dal lavoro per fruire dei permessi per la cura di un familiare disabile grave previsti dalla legge n. 104/1992 (in particolare, dei permessi aggiuntivi previsti dalla legislazione dell’emergenza Covid) senza comunicarlo formalmente al datore di lavoro. Secondo i giudici di merito e di legittimità, il fatto contestato al lavoratore era insussistente dal momento che il contratto collettivo applicato al rapporto non prevedeva nessun obbligo specifico in relazione alla comunicazione delle assenze per i suddetti permessi, potendosi semmai dedurre un obbligo di correttezza in tal senso, né in nessun modo equiparava la mancata comunicazione dell’assenza alla sua carenza di giustificazione. Pertanto, la condotta per come contestata, cioè l’assenza ingiustificata, era insussistente e il lavoratore doveva essere reintegrato secondo l’art. 3, co. 2, d.lgs. 23/2015.

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Giurisprudenza in Giurisprudenza

Buoni pasto e retribuzione feriale

21 Marzo 2025da Admin2

App. Napoli, sent. 3 marzo 2025, n. 324

La Corte di Appello di Napoli offre un contributo sulla questione delle voci da includere nel computo della retribuzione feriale, decidendo sull’appello di una società, condannata in primo grado al pagamento di differenze retributive, che contestava l’inclusione anche dei buoni pasto fra quelle che incidono sul computo della retribuzione feriale.

La materia è disciplinata dal diritto europeo (direttiva 2003/88). La Corte di giustizia ha chiarito che durante le ferie il lavoratore deve godere, in via di principio, di una retribuzione coincidente con quella ordinaria, in modo da non essere dissuaso dall’esercitare il suo diritto al riposo annuale. Da questa nozione di retribuzione feriale possono essere esclusi solo gli elementi della retribuzione complessiva diretti esclusivamente a coprire spese accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni.

Sulla base di tali indicazioni europee e di precedenti di Cassazione, secondo la Corte di Appello i buoni pasto, a differenza dell’indennità di mensa, generalmente non fanno parte della retribuzione normale, rappresentando al contrario un benefit accessorio. Dal momento che l’inclusione fra le voci da conteggiare per la retribuzione feriale non poteva desumersi nemmeno dagli accordi aziendali, la Corte ha accolto l’appello del datore e ricalcolato le somme dovute ai dipendenti.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/03/descrivi-i-buoni-pasto-per-i-dipendenti.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-03-21 18:02:162025-03-21 18:02:16Buoni pasto e retribuzione feriale
Giurisprudenza in Giurisprudenza

La legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale del caregiver

21 Marzo 2025da Admin2

Trib. Milano, sent. 10 febbraio 2025, n. 581

La sentenza in commento riguarda il caso di una lavoratrice, caregiver ai sensi della l. n. 104/1992, che aveva chiesto accertarsi l’illegittimità, per discriminazione e ritorsione, del provvedimento con cui era stata assegnata ad un diverso ufficio. Secondo la ricorrente, il trasferimento era stato disposto in reazione al fatto che ella aveva in precedenza proposto un giudizio per asserite condotte di mobbing messe in atto da superiori e colleghi nella sede d’origine.

Secondo il Tribunale di Milano, che ha rigettato la domanda, nei casi di incompatibilità ambientale il datore può disporre il trasferimento del lavoratore senza il consenso di quest’ultimo anche se egli sia titolare di permessi ex l. 104/1992. Peraltro, ove il dipendente avesse precedentemente denunciato la conflittualità lavorativa, foriera di danni alla salute, il trasferimento rappresenta anche una delle misure adottabili per tutelare la sua salute e sicurezza, come imposto dall’art. 2087 c.c. Una simile scelta non può essere, quindi, ritenuta a prescindere discriminatoria o ritorsiva nei confronti del dipendente trasferito, rappresentando al contrario uno strumento equilibrato fra la tutela del lavoratore e le necessità organizzative dell’impresa che, altrimenti, sarebbe costretta a stravolgere l’intero organigramma per ottenere lo stesso effetto.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/03/trasferimento-dal-luogo-di-lavoro-per-incompatibilita-ambientale.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-03-21 18:02:032025-03-21 18:02:03La legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale del caregiver
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Sulle dichiarazioni discriminatorie di una imprenditrice

21 Marzo 2025da Admin2

Trib. Busto Arsizio, sent. 3 febbraio 2025

Con la sentenza in commento, il Tribunale ha accertato che hanno carattere discriminatorio le dichiarazioni rese da una imprenditrice nel corso di un evento pubblico, nelle quali affermava di preferire uomini oppure donne sopra i quarant’anni per le posizioni dirigenziali nella sua azienda.

La forma in cui si è realizzata la discriminazione non è, di per sé, una novità, dal momento che è consolidato nella giurisprudenza della CGUE e della Cassazione che la discriminazione può essere compiutamente realizzata anche dalle esternazioni di soggetti capaci di incidere sui processi decisionali aziendali.  È viceversa assai innovativa l’enfasi posta in motivazione sulla natura multifattoriale e intersezionale della discriminazione attuata: infatti nel caso concreto si sovrappongono e combinano nel determinare il trattamento deteriore i fattori dell’età, del genere, degli impegni di cura e dello status matrimoniale.

Sul piano sanzionatorio, la Società è stata condannata ad un risarcimento simbolico e alla pubblicazione del dispositivo della sentenza, nonché all’attuazione di un ciclo di iniziative formative volte a rimuovere l’atteggiamento discriminatorio dalla cultura aziendale; quest’ultimo obbligo è altresì sorvegliato dalla previsione di una astreinte per il ritardo nell’adempimento.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/03/imprenditrice-donna-che-parla-in-pubblico.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-03-21 18:01:562025-03-21 18:13:03Sulle dichiarazioni discriminatorie di una imprenditrice
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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