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Archivio per categoria: Giurisprudenza

La CGUE censura le misure spagnole contro l’abuso di contratti a termine nel lavoro pubblico

28 Aprile 2026/in Giurisprudenza

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 14 aprile 2026, causa C-418/24

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la normativa spagnola in tema di abuso da successione di contratti a tempo determinato nel settore pubblico è contraria alla clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE), perché mantiene una situazione di precarietà senza sanzionare adeguatamente l’abuso né rimuoverne le conseguenze. Tale disciplina prevede la trasformazione del rapporto a termine in un “rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato”. La Corte ha inoltre chiarito che non costituiscono misure sufficienti per prevenire e sanzionare l’abuso del ricorso al contratto a termine né il versamento di indennità forfettarie con doppio massimale, né un regime di responsabilità delle amministrazioni pubbliche di carattere ambiguo e astratto, né procedure di selezione che, pur valorizzando l’esperienza pregressa, non limitino tale vantaggio ai soli lavoratori vittime dell’abuso, qualora tali misure non consentano di sanzionare effettivamente l’abuso e di eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/7.png 332 330 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-04-28 13:54:572026-04-28 13:54:57La CGUE censura le misure spagnole contro l’abuso di contratti a termine nel lavoro pubblico

Un caso di licenziamento ritorsivo per rifiuto della lavoratrice giustificato dalla nocività dell’ambiente di lavoro

12 Marzo 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 12 febbraio 2026, n. 3145

Il caso prende avvio dal licenziamento per giusta causa di una lavoratrice per presunta assenza ingiustificata, che la stessa ricorrente aveva invece giustificato per la nocività dell’ambiente dovuta a motivi climatici (temperatura molto fredda) e igienico-sanitari in cui era costretta a rendere la sua prestazione (servizi igienici inadeguati, perché visibili dall’esterno). La stessa lavoratrice era peraltro già stata licenziata per giustificato motivo oggettivo e tale licenziamento era già stato dichiarato ritorsivo.

Con riguardo all’ultimo recesso, in entrambi i giudizi di merito era stata dichiarata la nullità del licenziamento perché ritorsivo, rilevando che l’assenza della ricorrente costituisse una reazione legittima all’inadempimento del datore agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. di tutela della salute e della dignità, e condannando il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice ex art. 2, c. 1, d. lgs. 23/2015.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso datoriale e confermare la decisione impugnata, ha affermato che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento datoriale, mentre grava sul datore la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire situazioni di rischio, e che tale criterio opera anche quando venga dedotta una situazione di mera “nocività” o pericolo dell’ambiente di lavoro, senza che si sia ancora verificato un danno alla salute, spettando al datore dimostrare l’assenza di condizioni lesive oltre la soglia del concreto pericolo.

La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato l’accertamento della violazione dell’art. 2087 c.c. svolto dalla Corte d’Appello e ha ribadito che tale violazione legittima il rifiuto della prestazione ex art. 1460 c.c., ove proporzionato e rende ingiustificato il licenziamento fondato sull’assenza.

Infine, la stessa natura ritorsiva del recesso può essere ricavata dal complessivo contesto fattuale, e quindi anche dalla strategia messa in atto dal datore la cui persistente condotta inadempiente, dopo l’accertamento della nullità del primo licenziamento, era intesa a costringere la lavoratrice a rendersi a sua volta inadempiente al contratto (con la propria assenza) per poi imputarle lo stesso inadempimento e sanzionarlo.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/03/3.jpg 768 1408 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-03-12 12:04:322026-03-12 12:04:32Un caso di licenziamento ritorsivo per rifiuto della lavoratrice giustificato dalla nocività dell’ambiente di lavoro

Ancora sulle dimissioni per fatti concludenti: necessari almeno 15 giorni di assenza ingiustificata

12 Marzo 2026/in Giurisprudenza

Tribunale di Brescia, 27 gennaio 2026

Decidendo sulle c.d. dimissioni per fatti concludenti, il Tribunale di Brescia ha aderito alla tesi (già fatta propria da Trib. Bergamo, 9 ottobre 2025 e Trib. Ravenna, 11 dicembre 2025, contra Trib. Milano, 11 novembre 2025) secondo cui la deroga in peius al periodo di 15 giorni di assenza del dipendente per l’integrazione dell’ipotesi di cd. dimissioni per fatti concludenti – consentita alle parti sociali – deve essere specifica, per poter operare.

In altri termini, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore assente, solo laddove siano decorsi i 15 giorni previsti dalla legge ovvero il minor termine previsto dal CCNL a tale specifico fine. Tale interpretazione è più in linea con il tenore letterale della disposizione, che in alcun modo appare riferirsi ai termini cd. disciplinari, cioè a quelli che generalmente la contrattazione collettiva individua come limite minimo di assenza oltre il quale è giustificato il licenziamento del lavoratore.

È quindi esclusa l’applicazione analogica dei termini più brevi pattuiti per il licenziamento disciplinare, data la diversa natura e ratio degli istituti. Pertanto, è inefficace la comunicazione risolutiva inviata dal datore prima della scadenza legale in assenza di specifica norma contrattuale; ne deriva la continuità giuridica del rapporto e il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/03/4.jpeg 321 656 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-03-12 12:01:462026-03-12 12:01:46Ancora sulle dimissioni per fatti concludenti: necessari almeno 15 giorni di assenza ingiustificata

Ancora sulla presunzione di gratuità del lavoro subordinato in caso di convivenza more uxorio

13 Febbraio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2026, n. 2281

La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, ha ribadito che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. Ai fini di detta prova rilevano una pluralità di elementi, quali la corresponsione continuativa di compensi, l’inserimento stabile nell’organizzazione dello studio, l’assenza di rischio economico e riscontri documentali sintomatici dell’eterodirezione. La valutazione complessiva di tali elementi spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non apparente.

 

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La CGUE e l’abuso dei contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche

13 Febbraio 2026/in Giurisprudenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea, 29 gennaio 2026, causa n. C-668/24

La CGUE, pronunciandosi su una questione sollevata dal Tribunale di Milano e relativa a una controversia avviata da una ballerina del Teatro della Scala, ha ritenuto compatibile con il diritto unionale l’orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità italiana, con cui è stato escluso nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche che in caso ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato la sanzione sia quella della conversione del rapporto e che ha invece ammesso, in alternativa, un ristoro risarcitorio (anche fondato su presunzioni) e misure di responsabilità dei dirigenti. Ciò è ammesso, secondo la Corte di Giustizia, purché tali misure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto ad interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/02/martelletto-giustizia.jpg 896 1600 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-02-13 21:02:542026-02-13 21:02:54La CGUE e l’abuso dei contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche

Sul termine per l’opposizione al decreto ex art. 28 Stat. Lav.

13 Febbraio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2026, n. 1619

Nel procedimento ex art. 28 Stat. lav., il termine di quindici giorni per proporre opposizione contro il decreto che conclude la fase sommaria decorre esclusivamente dalla comunicazione ufficiale di cancelleria o dalla notificazione del provvedimento. Non è sufficiente la mera conoscenza di fatto perché solo un atto formale garantisce la certezza del dies a quo, a tutela del carattere perentorio del termine. La declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione è pertanto erronea se manca tale formale comunicazione o notificazione. Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, ribaltando quanto rilevato da entrambi i giudici di merito, ovverosia che doveva darsi rilevanza all’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, in quanto depositato in altro giudizio in cui il medesimo datore di lavoro era parte.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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