Per la pensione di vecchiaia devono considerarsi anche i periodi lavorati in altri Stati membri
Corte di Giustizia dell’Ue, 21 maggio 2026, C-717/24
Con la sentenza pronunciata nella causa C-717/24 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che gli Stati membri devono tenere conto, nel calcolo del trattamento previdenziale, anche di quei vantaggi specifici che derivano dall’aver esercitato determinate attività in altri Stati membri.
La causa originava da un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca e relativo all’interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare di una norma (l’art. 51, par. 1, c. 1) relativa alla totalizzazione dei periodi di attività maturati in diversi Stati membri per il calcolo della pensione di vecchiaia. Tale norma mira a garantire che le persone che hanno svolto un’attività che dà loro diritto a prestazioni specifiche non perdano il beneficio di tali prestazioni per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione proseguendo tale attività in un altro Stato membro.
Ad avviso della Corte il meccanismo di totalizzazione dei periodi lavorati previsto da tale norma si applica sia qualora lo Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica abbia istituito un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale – proprio di talune occupazioni o attività – sia qualora tale Stato membro, senza aver istituito un siffatto regime speciale, riservi taluni vantaggi nell’ambito della concessione di una tale prestazione a una determinata categoria di persone che hanno maturato periodi di assicurazione nell’esercizio di un’occupazione o di un’attività specifica.



