È ritorsivo il licenziamento del lavoratore che si oppone al lavoro straordinario
Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2026, n. 13711
Un lavoratore era stato licenziato per presunta negligenza, insubordinazione e scarsa disponibilità alla flessibilità oraria, ma i giudici di merito avevano accertato che la contestazione disciplinare era del tutto generica e priva di condotte specifiche, mentre era emerso che l’azienda faceva un uso eccessivo del lavoro straordinario per esigenze continuative, in violazione del contratto collettivo. Il lavoratore si era legittimamente opposto a tali richieste e, in seguito alle sue rimostranze, era stato licenziato. La Cassazione ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni operato dalla Corte territoriale per dimostrare l’intento ritorsivo, osservando che la genericità della contestazione, l’insussistenza dei fatti addebitati e l’insofferenza datoriale verso le legittime pretese del dipendente costituivano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ai fini dell’accertamento della ritorsività del recesso e alla conseguente dichiarazione di nullità.



