Non è abusiva la reiterazione delle missioni se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione
Trib. Brescia, 14 aprile 2026
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 14 aprile 2026, ha integralmente rigettato il ricorso di un lavoratore somministrato a tempo indeterminato presso un’agenzia, il quale aveva svolto missioni continuative presso la stessa azienda utilizzatrice per oltre tre anni e chiedeva l’accertamento della nullità della somministrazione per mancanza del requisito di temporaneità e la costituzione di un rapporto di lavoro diretto a tempo indeterminato con l’utilizzatore.
Il giudice ha accolto l’eccezione di decadenza parziale sollevata dalla società convenuta, rilevando che il lavoratore aveva impugnato solo l’ultimo contratto con una comunicazione del 28 febbraio 2025, senza tempestivamente contestare i contratti precedenti ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2010.
Tuttavia, valutando comunque l’intera sequenza contrattuale per verificare un eventuale abuso, ha ritenuto legittima la somministrazione alla luce del regime transitorio vigente fino al 30 giugno 2025, che escludeva dal computo dei 24 mesi massimi le missioni dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia precedenti al 12 gennaio 2025, circostanza che impediva di trasformare il rapporto in un’assunzione diretta.



