Legittimazione ad agire del sindacato per le dichiarazioni discriminatorie del datore di lavoro
Trib. Trento 27 aprile 2026
Il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso proposto da una organizzazione sindacale che chiedeva l’accertamento del carattere discriminatorio di una serie di dichiarazioni pubbliche rese attraverso social network e alcuni media da un noto chef stellato e aventi ad oggetto l’orientamento politico e sessuale dei lavoratori impiegati nel settore della ristorazione, anche con riguardo a criteri discriminatori utilizzati ai fini dell’assunzione.
In via preliminare ha accertato la sussistenza della contestata legittimazione attiva del sindacato a proporre un ricorso ex art. 28, d. lgs. n. 150/2011 per domandare l’accertamento del carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro. Ad avviso del Giudice infatti, il legislatore ha inteso attribuire la legittimazione attiva in tali controversie in materia di discriminazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell’interesse leso, non solo quando le stesse agiscano a tutela di discriminazioni perpetrate a danno di soggetti individuabili, ma anche in presenza – come nel caso di specie – di discriminazioni collettive ai danni di soggetti non individuabili in modo diretto ed immediato.
Nel merito, il Giudice ha qualificato le dichiarazioni come discriminazione indiretta dotata di effetto dissuasivo all’accesso al mercato del lavoro, indipendentemente dall’esistenza di una procedura selettiva in corso, in conformità alla giurisprudenza della CGUE. La libertà di espressione del datore di lavoro non è assoluta e trova un limite nella parità di trattamento in materia di occupazione. Il Tribunale ha quindi condannato la parte convenuta al pagamento di un risarcimento al sindacato e alla pubblicazione a proprie spese del provvedimento su un quotidiano nazionale.


