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Archivio per categoria: Normativa

Approvata la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

14 Maggio 2025da Admin2

Il 14 maggio 2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di iniziativa popolare già approvato dalla Camera dei Deputati in tema di “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.

La legge intende attuare l’articolo 46 della Costituzione e introduce un quadro normativo organico in materia di partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa, articolato in quattro ambiti principali:

  • Partecipazione gestionale: possibilità, se prevista dallo statuto e dai contratti collettivi, di nominare rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza o nei consigli di amministrazione.

  • Partecipazione economica e finanziaria: distribuzione incentivata di utili ai dipendenti e strumenti di partecipazione al capitale (es. azionariato diffuso).

  • Partecipazione organizzativa: istituzione di commissioni paritetiche per proposte di innovazione nei processi e nei modelli organizzativi.

  • Partecipazione consultiva: procedure codificate di consultazione preventiva delle rappresentanze dei lavoratori su scelte aziendali.

È inoltre prevista l’istituzione, presso il CNEL, di una Commissione nazionale permanente per il monitoraggio e la promozione delle pratiche partecipative.

Il provvedimento si applica anche alle società cooperative, in quanto compatibile.

  • LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE – Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione,al capitale e agli utili delle imprese
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Normativa in Normativa

Il Ministero sull’applicazione della legge «anti-delocalizzazioni»

21 Marzo 2025da Admin2

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Interpello 27 gennaio 2025, n. 1

L’associazione datoriale Federdistribuzione ha proposto richiesta di interpello al Ministero del lavoro al fine di ottenere chiarimenti sui casi in cui è necessario attivare la speciale procedura prevista dall’art. 1, co. da 224 a 237-bis, l. n. 234/2021, che prevede obblighi ulteriori a quelli previsti per tutti i licenziamenti collettivi nei casi di chiusure di stabilimenti di significativa consistenza occupazionale al fine di attenuarne gli effetti occupazionali e produttivi. In particolare, l’associazione intendeva chiarire se, nel caso in cui un datore intenda chiudere due sedi, di cui una occupante più di 50 e l’altra meno di 50 dipendenti, la procedura debba essere attivata solo per la sede più grande o anche per quella più piccola.

Il Ministero ritiene che debbano applicarsi anche a questa procedura i principi generali in materia di licenziamenti collettivi, di cui alla legge n. 223/1991, che sono volti ad assicurare parità di trattamento ai dipendenti di un medesimo datore, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Pertanto, secondo il Ministero risulta più coerente con la finalità di tutela del lavoro e dell’occupazione ritenere che il datore di lavoro sarà tenuto ad attivare la procedura con riferimento ad entrambe le chiusure, anche se solo una determini l’esubero di almeno 50 unità di personale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/03/legge-anti-delocalizzazioni.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-03-21 18:02:372025-03-21 18:02:37Il Ministero sull’applicazione della legge «anti-delocalizzazioni»
Normativa in Normativa

Le molte novità del «Collegato lavoro»

10 Gennaio 2025da Admin2

È stato definitivamente approvato, con legge 13 dicembre 2024, n. 203, il disegno di legge governativo soprannominato «Collegato lavoro», che rappresenta l’intervento lavoristico a più ampio raggio finora portato a termine dall’attuale maggioranza di governo, con interventi su diversi argomenti di grande interesse lavoristico e previdenziale.

Fra gli interventi che riguardano direttamente la regolazione dei rapporti di lavoro, sono centrali quelli sui rapporti di lavoro flessibili. In materia di somministrazione, l’art. 10 della legge agevola il ricorso alla somministrazione a tempo determinato escludendo nuove categorie di lavoratori dal computo dei limiti quantitativi ed escludendo il regime delle causali per i contratti a tempo determinato stipulati fra agenzie ed alcune categorie di dipendenti.

L’art. 11 della legge, a sua volta, amplia gli spazi per stipulare contratti a tempo determinato non soggetti all’ordinario regime delle causali e dello stop and go, prevedendo, con norma di interpretazione autentica, che possano essere considerati attività stagionali le “attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’ impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Deve segnalarsi anche l’art. 19 della legge, che ha introdotto le c.d. «dimissioni di fatto» al fine di superare il problema delle «truffe all’INPS» da parte di quanti anziché dimettersi preferiscono assentarsi dal lavoro in modo da farsi licenziare e poter così percepire la NASPI. La disposizione prevede che in caso di assenza ingiustificata protratta per più di 15 giorni o oltre il termine previsto dal contratto collettivo il datore possa darne comunicazione all’ITL, che potrà verificare la comunicazione, e che il rapporto di lavoro si intende in questo caso risolto per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza. La disposizione rappresenta un’evidente eccezione rispetto al regime del procedimento disciplinare e pone una serie di interrogativi critici che dovranno essere risolti (come spesso capita) con una non facile opera interpretativa.

Altri interventi di rilievo sono quello dell’art. 13, che prevede un criterio aritmetico per determinare la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato e limiti di durata massima del periodo pari a 15 e 30 giorni rispettivamente per contratti di durata fino a 6 e fino a 12 mesi; la previsione della sospensione del trattamento di cassa integrazione per i lavoratori che svolgono attività lavorative (art. 6); gli interventi in materia di sorveglianza sanitaria (art. 1), di ricorsi avverso i provvedimenti dell’INAIL (artt. 2 e 5); di regime fiscale per i contratti «misti» di lavoro subordinato e collaborazione autonoma (art. 17); di apprendistato (art. 18).

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/07/240_F_257943463_waAjqUusHX5OryGpZHDrzM789wglawNM.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-01-10 17:38:472025-01-10 17:47:24Le molte novità del «Collegato lavoro»
Normativa in Normativa

Milleproroghe: i contratti a termine

10 Gennaio 2025da Admin2

Fra i primi interventi dell’attuale Governo in materia di diritto del lavoro c’è stata la riforma delle causali del contratto a termine, al fine di superare le supposte rigidità della disciplina previgente. Nell’attuale quadro normativo, fatte sempre salve le ragioni di natura sostitutiva, la responsabilità di individuare i casi in cui è possibile stipulare, prorogare o rinnovare contratti a termine per una durata superiore a 12 mesi è rimessa alla contrattazione collettiva.

Temporaneamente, nelle more dell’adeguamento dei contratti collettivi a questo nuovo compito, è stata altresì prevista la causale delle «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva», individuate da datore e lavoratore.

Forse anche a causa dell’approccio cauto dei rinnovi contrattuali, il termine ultimo ha dovuto essere più volte prorogato: ad evitare la scadenza del 31 dicembre 2024 è intervenuto l’art. 14, co. 3, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe), che ha disposto una proroga fino al 31 dicembre 2025.

Per un altro anno sarà quindi possibile stipulare contratti a termine secondo una causale che, quando il previgente d.lgs. n. 368/2001 ne prevedeva una identica, si era dimostrata fonte di un cospicuo contenzioso.

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Normativa in Normativa

Il c.d. correttivo al codice dei contratti pubblici: ancora interventi sui contratti collettivi applicabili

10 Gennaio 2025da Admin2

Con il nuovo decreto «correttivo» (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) cambiano le regole del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) in materia di tutele dei lavoratori in appalto: l’impostazione generale è quella di ampliare gli spazi per la diversificazione dei trattamenti applicati in un medesimo appalto.

In questo senso va già la previsione dell’indicazione, da parte delle stazioni appaltanti, di un diverso contratto collettivo da applicare per le prestazioni «scorporabili» da quella principale e aventi oggetto diverso, tramite l’introduzione di un nuovo comma nell’art. 11. La novità principale, comunque, è l’introduzione di un nuovo Allegato I.01 che contiene i criteri da seguire per l’individuazione del contratto collettivo da indicare e per la verifica dell’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’offerente indichi un contratto diverso. Secondo l’Allegato, il contratto collettivo viene determinato individuando l’attività oggetto dell’affidamento tramite connessione con i codici ATECO e verificando la corrispondenza con i sottosettori dell’archivio CNEL dei contratti collettivi e in questi selezionando i contratti stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Da questo punto di vista la versione definitiva si limita a prevedere che le stazioni appaltanti debbano scegliere i contratti utilizzati dal Ministero per la redazione delle tabelle del costo medio del lavoro e, in mancanza di queste, richiedano al Ministero di indicare il contratto da selezionare sulla base dei dati disponibili, eliminando il riferimento a dubbi indici di rappresentatività che erano stati oggetto delle critiche tanto delle organizzazioni sindacali e datoriali quanto del Consiglio di Stato.

Devono segnalarsi anche le previsioni in materia di verifica dell’equivalenza delle tutele fra contratti collettivi. Spicca la presunzione legale di equivalenza fra i contratti stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali in relazione alla diversa dimensione o natura giuridica delle imprese (es. le imprese artigiane, cooperative), purché l’offerente applichi il contratto corrispondente alle caratteristiche della sua impresa. Si deve notare che il Consiglio di Stato, sul punto, aveva segnalato l’indeterminatezza dei criteri e quindi il rischio di un’eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti, nonché il rischio di una mancata corrispondenza con le dinamiche effettive delle relazioni sindacali. Al di fuori di questa ipotesi, la verifica dell’equivalenza dovrà prendere a riferimento, dal punto di vista economico, le voci fisse della retribuzione globale annua e, dal punto di vista normativo, una lista di parametri relativi ai principali istituti della contrattazione. Rispetto a questi parametri, le stazioni appaltanti potranno ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti «marginali», la cui definizione è rimessa ad un successivo decreto del Ministero del lavoro e del Ministero dei trasporti.

Assai rilevanti, infine, le modifiche all’art. 119 del Codice in materia di subappalto. Adesso anche i subappaltatori potranno indicare un differente contratto collettivo, a condizione di equivalenza di tutele, come sopra descritto.

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Le novità lavoristiche della legge di bilancio: stretta per le indennità di disoccupazione

10 Gennaio 2025da Admin2

Come ogni anno, sono particolarmente numerose le disposizioni della legge di bilancio – legge 28 dicembre 2024, n. 207 – che interessano il mondo del lavoro e della previdenza sociale. Molte, come di consueto, le misure di carattere fiscale, a partire dalla conferma della riduzione degli scaglioni IRPEF e dal c.d. taglio del cuneo fiscale, fino alle misure relative al trattamento fiscale e contributivo dei fringe benefit e delle spese di trasferta. In materia previdenziale, figurano le consuete proroghe e conferme delle possibilità di accesso flessibile ai trattamenti pensionistici, quali Quota 103, Opzione Donna, Ape Sociale.

Novità significative interessano le indennità di disoccupazione, dichiaratamente mirata a reprimere comportamenti opportunistici relativi alla disoccupazione di rimpatrio e alla NASPI. Con riferimento al primo profilo, l’art. 1, co. 187 della legge di bilancio esclude l’applicabilità della legge n. 402/1975, che prevede la predetta indennità, alle cessazioni di lavoro all’estero a partire dal 1° gennaio 2025: la sostanziale abrogazione dell’indennità è volta ad impedire la fruizione del beneficio per i lavoratori stagionali, prevalentemente giovani, che negli ultimi anni ne hanno beneficiato in seguito a brevissimi periodi di lavoro all’estero, tipicamente in vendemmia. Evidentemente, una soluzione meno impattante avrebbe potuto essere trovata introducendo requisiti di durata minima del periodo di lavoro all’estero, che attualmente sono previsti solo dalla seconda percezione in poi.

L’intervento sulla NASPI è invece volto ad impedire che i lavoratori che si siano dimessi da un precedente rapporto di lavoro possano fruire della prestazione facendosi assumere e, dopo un brevissimo periodo, licenziare da un datore di lavoro «connivente», risultando così disoccupati involontari. Il comma 171, a tal fine, prevede che i lavoratori dimessisi da un precedente rapporto di lavoro e poi licenziati dal rapporto successivo possano fruire della NASPI solo se possono far valere 13 settimane di contribuzione successive alle dimissioni volontarie, purché queste siano avvenute nei dodici mesi precedenti alla cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Praticamente, le dimissioni «azzerano» il requisito contributivo che, anziché essere verificato nel quadriennio precedente come di norma, deve essere maturato ex novo. Evidentemente, la nuova disposizione rischia di privare della NASPI molti altri oltre ai «furbetti», introducendo disincentivi al transito volontario verso migliori occasioni di impiego e in definitiva frenando il dinamismo complessivo del mercato del lavoro.

È viceversa rafforzata, dal comma 611, l’Indennità di Discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. La soglia massima di reddito percepito viene innalzata a 30.000 euro, il numero minimo di giornate di contribuzione accreditate nell’anno precedente è abbassato a cinquantuno; diventano inoltre computabili ai fini della durata anche le giornate di contribuzione che hanno già dato luogo ad altre prestazioni e il periodo per la presentazione della domanda è esteso fino al 30 aprile e viene abrogata la previsione di percorsi di formazione professionale per i percettori.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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