Sindacato comparativamente più rappresentativo e costituzione della RSA
Trib. Roma, sez. lav., decreto 14 agosto 2025
Il Tribunale ha accolto il ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. proposto dalla FLC Cgil per contestare il negato riconoscimento della RSA, motivato dal fatto che il sindacato non fosse firmatario del nuovo CCNL applicato dalla resistente. Il giudice, nel motivare la decisione di ordinare alla società resistente di riconoscere la RSA costituita dalla FLC Cgil, ha offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 legge 300/1970, alla luce della quale deve equipararsi al dissenso espresso da una organizzazione rappresentativa all’interno di una trattativa alla quale è stata ammessa anche il suo presupposto fondamentale, ossia il diritto a partecipare alla stessa. L’avvio di un negoziato con un sindacato minoritario, operato attraverso la deliberata esclusione da parte della società resistente di un’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa, sia dalla trattativa, sia dal diritto di nominare una RSA, ha favorito di fatto una organizzazione sindacale minoritaria, costituendo una manifesta violazione dell’art. 19 legge 300/1970, letto in forma costituzionalmente orientata con l’art. 39 Cost.