Indennità di disoccupazione e conversione ex tunc di contratti a termine
Cass. civ., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23876
Le Sezioni unite si sono pronunciate in materia di obbligo restitutivo dell’indennità di disoccupazione in caso di conversione, con efficacia retroattiva, del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato, risolvendo così un latente contrasto giurisprudenziale. Confermando la decisione di appello, nelle motivazioni le Sezioni unite valorizzano soprattutto il dettato costituzionale e il suo sostanziarsi nella legislazione ordinaria di tutela contro la disoccupazione, in particolare la garanzia alla somministrazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore prevista dall’art. 38 Cost., che si riflette nel sostegno al reddito che, attraverso l’indennità di disoccupazione, viene riconosciuto al lavoratore. Per quanto riguarda il caso di specie, le Sezioni unite ribadiscono la netta distinzione tra il rapporto previdenziale, entro cui si colloca la tutela contro la disoccupazione, e quello di lavoro. Se quest’ultimo, come appunto nel caso di specie, deve ritenersi mai estinto per effetto di una conversione ex tunc del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nondimeno la prestazione di disoccupazione erogata al lavoratore non può venire meno, in quanto condizionata a una situazione di fatto – la situazione di bisogno dovuta alla mancanza di lavoro e retribuzione – che la conversione giudiziale del rapporto non può travolgere nella sua realtà fenomenica ed effettività. Infine la Corte precisa che l’indennità nella misura di 12 mensilità prevista dall’art. 32, l.n. 183 del 2010, riconosciuta al lavoratore al momento della pronuncia che ha dichiarato la conversione del rapporto, ha natura risarcitoria e non previdenziale. Tale indennità è volta infatti a forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore a fronte dell’illegittima apposizione del termine, integrando più in generale la tutela del lavoratore precario: attiene quindi al rapporto di lavoro e non a quello previdenziale, perciò il suo riconoscimento non può impedire la fruizione dell’indennità di disoccupazione.