Esonero contributivo fino a 8.000 euro per il lavoro agile nei Comuni montani
Legge 12 settembre 2025, n. 131
Con la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e di favorirne l’integrazione economica e sociale, è stato previsto all’art. 26 il riconoscimento in favore delle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali. L’agevolazione è riconosciuta per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga la prestazione in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel quale abbia trasferito la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano. L’esonero contributivo totale è riconosciuto per gli anni 2026 e 2027 nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua; negli anni 2028 e 2029 l’esonero scende al 50 per cento e con un limite massimo di 4.000 euro annui; per il 2030, infine, scende al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua.