L’indennità del dipendente pubblico illegittimamente licenziato deve essere parametrata sulla base retributiva rilevante per il TFR, a prescindere dai diversi emolumenti di fine rapporto previsti
Corte cost. 7 ottobre 2025, n. 144
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con riferimento all’art. 63, c. 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, assumendo come contraria al principio di uguaglianza la differenziazione – da tale norma prevista – della base retributiva rilevante per l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo, in ragione dell’emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore al momento del recesso.
La Consulta ha infatti ritenuto che l’intento sotteso alla novella dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 è da individuarsi nell’armonizzazione della disciplina relativa al licenziamento del lavoratore pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale dipendente, il medesimo meccanismo rimediale a fronte dell’illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico.
La disposizione censurata, nel riferirsi al TFR, “fornisce quindi un parametro “astratto” per la liquidazione di un’unica indennità risarcitoria, in aggiunta alla tutela reale prevista per il lavoratore illegittimamente estromesso. Si tratta di una misura risarcitoria di natura forfettaria, non abbisognando di prova in ordine alla quantificazione del danno da parte del lavoratore, che trova peraltro un limite massimo fissato in ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione del solo aliunde perceptum”.
La mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS o del TFS a quello del TFR, riguardando la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo, secondo la Corte non assume alcun rilievo ai fini della determinazione dell’indennità in questione, che attiene invece a una fase patologica del rapporto stesso.



