Anche per i soci di cooperativa la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro
Cass. civ., sentenza 7 ottobre 2025, n. 26958
La Suprema Corte ha esteso ai soci di cooperativa il principio di diritto stabilito già con la sentenza 6 settembre 2022, n. 26246, secondo cui, per tutti i rapporti non assistiti da tutela adeguata contro i licenziamenti illegittimi, come quelli coperti dal riformato apparato sanzionatorio a partire dal 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
La Corte ha infatti rilevato che anche nella disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro è resa incerta e non predeterminabile a priori, secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla l. n. 604/1966 o quella variamente delineata dall’art. 18 della l. n. 300/70 nella versione novellata dalla l. n. 92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal d.lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto, con conseguente applicazione della decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all’esistenza del metus del lavoratore.



