Sussiste giusta causa di licenziamento se il lavoratore svolge attività extra-lavorativa che comporta il rischio di aggravamento di una patologia sofferta
Corte di Cassazione, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28367
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un lavoratore che era stato licenziato per giusta causa per aver svolto, quale fitness personal trainer, attività e allenamenti incompatibili con le limitazioni specifiche rispetto alla movimentazione manuale dei carichi che il medico competente aveva accompagnato al suo giudizio di idoneità alle mansioni.
In conformità con precedente giurisprudenza di legittimità la Corte ha ritenuto che anche nel caso di specie l’attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, ha configurato una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento laddove – con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità – non sia “compatibile con le sue condizioni fisiche che (abbiano) ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse”. Ha confermato quindi “il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale che ha giudicato come gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società, condotta considerata, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, tale da compromettere irrimediabilmente l’affidamento datoriale sulla futura corretta funzionalità del rapporto di lavoro”.



