La disdetta unilaterale del CCNL è antisindacale
Cass. civ., sez. lav., 11 novembre 2025, n. 29737
La Suprema Corte respinge il ricorso proposto da una società che aveva disapplicato il CCNL Metalmeccanici per sostituirlo con il CCNL Terziario per una parte dei propri dipendenti, per il tramite di un “accordo di armonizzazione” sottoscritto con altre sigle sindacali, diverse da quella ricorrente.
La Cassazione ha ribadito l’antisindacalità della condotta della società, qualificata già in primo grado come una disdetta anticipata del pregresso CCNL. Ha in particolare affermato che il datore di lavoro non può unilateralmente disdire un CCNL con scadenza predeterminata, né può sostituirlo con altro contratto collettivo prima della scadenza: secondo un insegnamento consolidato infatti, la facoltà di recesso appartiene esclusivamente alle parti stipulanti originarie, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Non può quindi mai considerarsi legittima la disdetta unilaterale del datore di lavoro del contratto applicato avente un termine di scadenza (mentre diverso è il caso, rimarca la Corte, di contratti collettivi che non abbiano un termine di efficacia). La sostituzione anticipata del CCNL vigente configura, per i suoi effetti, una disdetta unilaterale non consentita, anche se operata tramite un accordo concluso con altre organizzazioni sindacali: e nel caso di specie correttamente è stata ritenuta lesiva dell’immagine del sindacato.



