Clausola generica del CCNL e reintegrazione per licenziamento illegittimo
Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 2025, n. 29343
La Cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che, pur ritenendo illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore per reiterata violazione di una prassi aziendale di controllo del prodotto, aveva applicato la sola tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, St. lav.
La Suprema Corte ribadisce che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, quando la condotta addebitata è riconducibile, anche in via generale, a una fattispecie che il contratto collettivo sanziona in modo conservativo, il licenziamento è ingiustificato e deve trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, come riformato dalla legge n. 92/2012. Precisa inoltre che la sussunzione della condotta in clausole collettive generali ed elastiche non si traduce in un giudizio di proporzionalità riservato al giudice, poiché tale valutazione è già operata dall’autonomia collettiva. Nel caso concreto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se la violazione della prassi aziendale potesse qualificarsi come negligenza nell’esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 144, comma 7, lett. c), del CCNL Turismo, al fine di individuare correttamente la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, St. lav, ma invece ha “postulato la necessità che la previsione della contrattazione collettiva che punisce l’illecito disciplinare con sanzione conservativa sia tipizzata nel dettaglio, escludendo conseguentemente le disposizioni a contenuto elastico” e d’altro canto neanche ha spiegato “la ragione per cui la violazione da parte del lavoratore di una prassi operativa aziendale non possa configurare una negligenza nell’esecuzione del lavoro sussumibile nel raggio applicativo dell’art. 144, comma 7, lett. c) del CCNL in controversia”.



