Sulla somministrazione abusiva di lavoro
Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2025 n. 29577
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Brescia che aveva riconosciuto l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore dipendente di un’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice, a causa dell’illegittimo ricorso alla somministrazione a termine (in quanto stato inviato presso quest’ultima in 47 missioni per un totale di 37 mesi per svolgere identiche mansioni, inquadrate nel medesimo livello).
La Suprema Corte ha ritenuto che il superamento del limite massimo di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione a tempo determinato di 24 mesi (d.l. 87/2018) comporta la trasformazione del rapporto in capo all’utilizzatore ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 81/2015. Sono stati respinti tutti i motivi della società, confermando la reintegrazione e l’indennità riconosciute al lavoratore, e soprattutto respingendo, nel senso sopra indicato, l’assunto della società utilizzatrice secondo il quale nella somministrazione la regola della trasformazione a tempo indeterminato dopo 24 mesi si applicherebbe unicamente ai contratti a tempo determinato stipulati con l’agenzia di somministrazione. La Corte invece, muovendo anche dallo stretto collegamento negoziale proprio della somministrazione di lavoro, afferma che “la nullità del rapporto di lavoro tra agenzia e lavoratore per superamento del limite di 24 mesi, si propaghi al contratto collegato, tra agenzia e utilizzatore: la conseguenza è il prodursi di una duplice conversione, sul piano soggettivo, potendo il lavoratore chiedere la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore, e su quello oggettivo, atteso che il contratto concluso col somministratore a tempo determinato diventa, con l’utilizzatore, un contratto di lavoro a tempo indeterminato”. La Corte ha affermato che tale interpretazione è coerente con la direttiva 2008/104/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che impongono di evitare un uso non temporaneo e reiterato della somministrazione.



