Ancora sulle dimissioni per fatti concludenti: necessari almeno 15 giorni di assenza ingiustificata
Tribunale di Brescia, 27 gennaio 2026
Decidendo sulle c.d. dimissioni per fatti concludenti, il Tribunale di Brescia ha aderito alla tesi (già fatta propria da Trib. Bergamo, 9 ottobre 2025 e Trib. Ravenna, 11 dicembre 2025, contra Trib. Milano, 11 novembre 2025) secondo cui la deroga in peius al periodo di 15 giorni di assenza del dipendente per l’integrazione dell’ipotesi di cd. dimissioni per fatti concludenti – consentita alle parti sociali – deve essere specifica, per poter operare.
In altri termini, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore assente, solo laddove siano decorsi i 15 giorni previsti dalla legge ovvero il minor termine previsto dal CCNL a tale specifico fine. Tale interpretazione è più in linea con il tenore letterale della disposizione, che in alcun modo appare riferirsi ai termini cd. disciplinari, cioè a quelli che generalmente la contrattazione collettiva individua come limite minimo di assenza oltre il quale è giustificato il licenziamento del lavoratore.
È quindi esclusa l’applicazione analogica dei termini più brevi pattuiti per il licenziamento disciplinare, data la diversa natura e ratio degli istituti. Pertanto, è inefficace la comunicazione risolutiva inviata dal datore prima della scadenza legale in assenza di specifica norma contrattuale; ne deriva la continuità giuridica del rapporto e il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.



