La Cassazione si pronuncia sulla tutela del lavoratore caregiver di familiare disabile
Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 2026, n. 9104
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una lavoratrice caregiver che assiste il figlio gravemente disabile, cassando la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva escluso la sussistenza di una discriminazione indiretta da parte del datore di lavoro. In particolare, la Suprema Corte, conformandosi ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-38/24 – da essa stessa incidentalmente interpellata e pronunciatasi l’11 settembre scorso – ha affermato che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore non disabile che fornisca assistenza essenziale a un figlio con disabilità, e che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ragionevoli accomodamenti nei suoi confronti, a meno che ciò non comporti un onere sproporzionato. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto erronea la pronuncia d’appello laddove aveva ritenuto sufficienti, quali accomodamenti ragionevoli, provvedimenti meramente temporanei e provvisori (quali l’assegnazione a turni agevolati per brevi periodi), senza valutare la stabilità delle misure necessarie a fronte di una disabilità permanente e senza considerare la disponibilità della lavoratrice a essere adibita a mansioni inferiori. La Corte, nel quadro di una articolata argomentazione, ha precisato che, in particolare, costituiscono discriminazione indiretta: la mancata adozione di soluzioni ragionevoli stabili e non meramente provvisorie; l’equiparazione di situazioni diverse senza considerare le specifiche esigenze del caregiver; il comportamento omissivo del datore di lavoro che non valuti richieste di adibizione a mansioni inferiori.


