È valido il patto di prova se le mansioni emergono dal contesto precontrattuale
Trib. Milano, 15 giugno 2026
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso con cui un lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli per mancato superamento del periodo di prova. Il dipendente, assunto con inquadramento nel I Livello del CCNL Commercio come “Sales Manager”, sosteneva la nullità del patto di prova per indeterminatezza delle mansioni, oltre a eccepirne l’invalidità funzionale per l’assegnazione di compiti eterogenei e il positivo superamento della prova stessa.
Il profilo di maggior rilievo della pronuncia consiste nella statuizione che il patto di prova è pienamente valido in quanto la dizione contrattuale (“Sales Manager, in particolare addetto allo sviluppo commerciale, gestione clienti e gestione del team di sales & account”) e la documentazione precontrattuale – inclusi l’annuncio su LinkedIn, il curriculum vitae e le email del lavoratore – identificavano chiaramente le mansioni previste. L’interpretazione del patto di prova, secondo la giudice, va infatti compiuta non soltanto alla luce dell’intero testo negoziale ma anche della comune intenzione delle parti come desumibile dal loro comportamento, anche valorizzando il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum nonché il tenore delle comunicazioni in fase precontrattuale.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondata la presunta divergenza di mansioni, evidenziando che le attività collaterali svolte (partecipazione a fiere e pubblicazione di post) rientravano nei compiti tipici del ruolo e che non è stato dimostrato un impatto negativo sulla prova derivante da altre mansioni operative.



