Quota 100: la Cassazione cambia idea sulle conseguenze della violazione del divieto di cumulo
Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2026, n. 26864
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 ottobre 2026, ha profondamente innovato l’interpretazione del divieto di cumulo tra la pensione anticipata “Quota 100” e i redditi da lavoro previsto dall’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019. La Corte ha superato così la rigorosa impostazione dell’INPS e già fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità con un precedente arresto (n. 30994 del 2024) secondo la quale, la violazione del divieto comportava la sospensione e la restituzione dell’intero trattamento pensionistico non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento. Nella sentenza in esame, invece, la Suprema Corte – consolidando gli orientamenti sviluppatisi nella giurisprudenza di merito maggioritaria – ha ritenuto tale effetto dirompente e sanzionatorio nonché privo di un esplicito fondamento normativo, e quindi non ricavabile nel silenzio della norma. Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione chiarisce quindi che la violazione del divieto non comporta la perdita totale dell’annualità, ma determina la privazione della pensione esclusivamente in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro concretamente realizzato. Questa compensazione avviene attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico riferito all’intero orizzonte temporale della misura, di una somma pari al guadagno percepito dal lavoratore, garantendo così una proporzionalità che fa salvi i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato.



