La Cassazione torna sulle RSA applicando la sentenza n. 156/2025 della Consulta
Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 2026, n. 27541
Con la sentenza n. 27541 del 2026, la Corte di Cassazione ha delineato i nuovi criteri per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) ai sensi dell’art. 19 Stat. Lav., dando diretta attuazione alla dirompente sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2025 intervenuta nelle more del giudizio, e per l’attesa della quale la stessa Corte di cassazione aveva rimesso in ruolo la causa decisa con la sentenza in commento.
La controversia traeva origine dal rigetto di un ricorso per condotta antisindacale promosso da un’organizzazione sindacale alla quale era stato negato il diritto di nominare una propria RSA in quanto, pur vantando una maggioranza di iscritti in azienda, non rientrava tra i soggetti firmatari del contratto collettivo applicato né aveva partecipato alle relative trattative. Il nuovo assetto normativo scaturito dalla pronuncia della Consulta ha imposto di estendere l’accesso alle prerogative sindacali di cui al titolo III dello Statuto, anche alle associazioni “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, criterio che la Suprema Corte ha ora codificato attraverso tre rigorosi principi di diritto.
In primo luogo, la Cassazione ha chiarito che il perimetro della comparazione coincide con il settore di attività nel quale opera concretamente l’impresa, da individuarsi sulla base delle risultanze del registro delle imprese e di ulteriori indici oggettivi coerenti con l’attività effettivamente esercitata. In secondo luogo, la rappresentatività comparativamente maggiore a livello nazionale non esige una prevalenza assoluta del sindacato su ogni altra sigla, ma va accertata calcolando la media tra il dato associativo (le deleghe) e il dato elettorale (laddove esistente) della specifica associazione, confrontando poi tale valore con la media di rappresentatività espressa da tutti i sindacati che hanno sottoscritto il contratto collettivo c.d. “leader” nel medesimo settore. Infine, la qualità di associazione comparativamente più rappresentativa rappresenta un fatto costitutivo del diritto ad avere una propria RSA che deve sussistere al momento dell’iniziativa dei lavoratori; l’onere di fornirne la prova grava sull’associazione stessa ai sensi dell’art. 2697 c.c. e può essere assolto con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Alla luce di questo ius superveniens introdotto dalla Consulta, il quale impone nuovi accertamenti fattuali finora inesplorati nei precedenti gradi di giudizio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.



