Sulla responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Cass. Pen., Sez. IV, 10 ottobre 2026, n. 35771
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 ottobre 2026, ha confermato la condanna per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, a carico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno di un’azienda, a seguito di un infortunio mortale occorso a un lavoratore precipitato da un trabattello urtato da un carrello elevatore in manovra.
I giudici di legittimità hanno statuito che il RSPP, pur essendo privo di poteri gestionali, decisionali o di spesa, assume uno specifico obbligo giuridico di diligenza nell’esercizio della sua funzione consultiva e risponde a titolo di cooperazione colposa se l’evento è riconducibile a una situazione di rischio interferenziale che egli aveva il dovere di conoscere e segnalare preventivamente al datore di lavoro o al suo delegato. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto decisiva l’omessa segnalazione dell’obbligo di redigere il DUVRI per i lavori in appalto, precisando che il dovere di attivazione e consulenza del RSPP scatta già nella fase preparatoria dell’affidamento, non appena acquisiti gli elementi essenziali sui rischi (nella specie, l’uso di trabattelli in un’area con traffico di carrelli), senza che sia necessaria la comunicazione della data formale ed esatta di avvio del cantiere. La pronuncia ha infine chiarito che l’esenzione dalla redazione del DUVRI per lavori stimati in meno di cinque uomini-giorno non è applicabile qualora il rischio di caduta dall’alto sia specificamente aggravato dalle condizioni ambientali del luogo di lavoro, rigettando così integralmente il ricorso e ribadendo la piena responsabilità penale del RSPP per l’omessa collaborazione tecnica alla prevenzione del rischio.



