Ancora sul comporto di malattia differenziato per il lavoratore disabile: qualche novità dalla Cassazione
Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2026, n. 13734
La Cassazione torna sul licenziamento per superamento del comporto del lavoratore disabile.
La Corte conferma che l’applicazione indifferenziata del periodo di comporto può integrare una discriminazione indiretta quando non tenga conto del rischio di maggiore morbilità connesso alla disabilità.
Tuttavia il punto più interessante è l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Secondo la Cassazione, la malattia non coincide automaticamente con la disabilità. Il giudice deve accertare:
- il carattere duraturo della patologia;
- l’idoneità della stessa a ostacolare la piena partecipazione del lavoratore alla vita professionale;
- il nesso causale tra la disabilità e le assenze computate nel periodo di comporto.
Nel caso esaminato, questi accertamenti non erano stati svolti in modo sufficiente. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio.
Rilevante anche il passaggio sulla questione di costituzionalità dell’art. 18, comma 1, Statuto dei lavoratori: la Cassazione la dichiara inammissibile per difetto di rilevanza, ma lascia intendere che potrà essere eventualmente valutata dal giudice del rinvio, qualora il licenziamento venga nuovamente qualificato come discriminatorio.
Una decisione importante che dimostra la particolare difficoltà di un tema che non è ancora stato messo bene a fuoco.



