Ancora sulla presunzione di gratuità del lavoro subordinato in caso di convivenza more uxorio
Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2026, n. 2281
La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, ha ribadito che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. Ai fini di detta prova rilevano una pluralità di elementi, quali la corresponsione continuativa di compensi, l’inserimento stabile nell’organizzazione dello studio, l’assenza di rischio economico e riscontri documentali sintomatici dell’eterodirezione. La valutazione complessiva di tali elementi spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non apparente.



