Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
Blog - Ultime notizie

Blocco dei licenziamenti e sopravvenuta inidoneità alla mansione

16 Marzo 2021da admin

Con la decisione dello scorso 7 gennaio il Tribunale di Ravenna ha affermato che il divieto di licenziamento per ragioni oggettive, introdotto dall’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), deve estendersi anche al licenziamento adottato per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Il Giudice ha ricordato che l’inidoneità fisica sopravvenuta costituisce “per giurisprudenza e dottrina consolidate” un motivo oggettivo di licenziamento, categoria “frammentaria e che comprende tutto ciò che non è disciplinare” (Cass. 21 maggio 2019, n. 13649; Cass. 22 gennaio 2019, n. 6678; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29250; Cass. 4 ottobre 2016, n. 19774).

Per il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta valgono, in concreto, le stesse ragioni di tutela economica e sociale che stanno alla base di tutte le altre ipotesi di licenziamento per g.m.o. che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire.

Per il lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, il licenziamento viene infatti sistematicamente considerato come extrema ratio, evitabile adottando misure organizzative in grado di consentire al dipendente di continuare a lavorare presso lo stesso datore di lavoro, anche svolgendo mansioni inferiori.

Tali misure – precisa il Tribunale – presuppongono, però, il superamento della crisi, rimandando alla fase successiva all’emergenza ogni valutazione aziendale anche con riguardo al ripescaggio del lavoratore.

Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale di Ravenna ha dichiarato la nullità del licenziamento con condanna della società alla reintegrazione del lavoratore.

Il testo della sentenza

  • Trib. di Ravenna 7.1.2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/documento-della-tenuta-della-mano-dell-avvocato-maschio-sullo-scrittorio-nell-aula-di-tribunale_23-2147898384.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-16 07:01:042021-03-16 07:01:04Blocco dei licenziamenti e sopravvenuta inidoneità alla mansione
Condividi quest'articolo:

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG Il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale
Scorrere verso l’alto