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Archivio per categoria: Contrattazione collettiva

Rinnovato il CCNL Metalmeccanici 2025-2028

17 Dicembre 2025/in Contrattazione collettiva

Il nuovo CCNL Metalmeccanici Industria 2025-2028 – rinnovato dopo lunghe e sofferte trattative, a 17 mesi dalla scadenza del precedente – introduce aumenti dei minimi tabellari per un totale di 177 euro entro il 2028 (così suddivisi con differente decorso: 53 € nel 2026, 59 € nel 2027, 65 € nel 2028), amplia i periodi necessari per il passaggio di livello in caso di mansioni superiori e potenzia il welfare aziendale portandolo a 250 euro annui dal 2026. Vengono aumentate le ore dell’orario plurisettimanale e ampliati i permessi (in particolare per i turnisti. Sono introdotte tutele specifiche con nuovi congedi e permessi. In materia di contratti a termine vengono definite causali specifiche e una clausola di stabilizzazione obbligatoria dal 2027 (stabilizzazione del 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno precedente, a cui viene subordinata l’operatività delle nuove causali). Dal 2026, i lavoratori in staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) da oltre 48 mesi maturano il diritto all’assunzione diretta. Rafforzata anche tutta la parte normativa riguardo alle relazioni sindacali, i diritti di informazione e partecipazione, il diritto soggettivo alla formazione, le regole sugli appalti, le norme su salute

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/8.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-12-17 07:13:252025-12-18 10:38:26Rinnovato il CCNL Metalmeccanici 2025-2028

Primo contratto integrativo in McDonald’s Italia

4 Novembre 2025/in Contrattazione collettiva

Il 20 ottobre 2025, i rappresentanti aziendali di McDonald’s Italia e le OO.SS. nazionali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs, hanno siglato un accordo aziendale applicabile ai circa 3600 dipendenti diretti dell’azienda all’interno del territorio nazionale.

Si tratta del primo accordo aziendale stipulato da McDonald’s Italia nella sua quarantennale attività all’interno del nostro paese: il primo ristorante in Italia fu infatti inaugurato nel 1986. Ma la portata effettiva dell’accordo è potenzialmente molto più ampia. L’azienda, infatti, si impegna a promuovere la conoscenza dell’accordo nei confronti di tutti i suoi licenziatari, i quali potranno sottoscrivere l’accordo per adesione. I lavoratori a cui potrà potenzialmente essere applicato il nuovo accordo – in quanto dipendenti dei più di 700 esercizi commerciali in franchising che utilizzano il marchio McDonald’s in Italia – sono dunque circa 31 mila.

I punti qualificanti dell’accordo riguardano l’organizzazione del lavoro, la conciliazione dei tempi vita-lavoro, il consolidamento degli orari di lavoro per i part-time e welfare. E ancora novità positive sulla tutela della salute e la sicurezza, contro le violenze e le molestie nel luogo di lavoro e le pari opportunità, ma anche sulle relazioni sindacali, attraverso la previsione di incontri a cadenza semestrale a livello nazionale e locale per lo scambio di informazioni relativamente all’andamento aziendale.

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/12.png 321 845 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:06:402025-11-04 12:06:40Primo contratto integrativo in McDonald’s Italia

Firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali.

4 Novembre 2025/in Contrattazione collettiva

L’ARAN, in data 3 novembre, ha firmato, con CISL, UIL e CSA, l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024, che disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.

Il contratto prevede incrementi retributivi di circa 140 euro mensili lordi.

Tre le principali novità emergono l’introduzione, in via sperimentale e su base volontaria, della settimana di 4 giorni e il riconoscimento del buono pasto anche per il personale in lavoro agile.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/07/contratti-di-appalto.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:05:422025-11-04 12:45:30Firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali.

Rinnovato il CCNL del comparto Sanità

4 Novembre 2025/in Contrattazione collettiva

Il 27 ottobre l’ARAN e le parti sindacali hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024. Il contratto si rivolge a oltre 581.000 dipendenti del comparto, compresa la sezione della ricerca sanitaria e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità.

Il CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normativo ed economico del personale volte a migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze professionali in continuità con il precedente contratto.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/11.jpg 338 600 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:05:062025-11-04 12:45:47Rinnovato il CCNL del comparto Sanità

Il nuovo protocollo delle misure di contrasto al Covid nei luoghi di lavoro

1 Luglio 2022/in Contrattazione collettiva

Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il protocollo, pur semplificando le previsioni precedenti, mantiene inalterato il principio di massima attenzione e precauzione per la tutela della salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e la garanzia della salubrità dell’ambiente di lavoro.

Resta ferma l’importanza dell’informazione che il datore di lavoro deve dare sul rischio di contagio da Covid-19 e sulle misure precauzionali adottate.

Tra le misure si segnala:

– la possibilità di sottoporre al controllo della temperatura corporea il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro;

– l’onere di cooperazione nella gestione degli appalti tra committente e appaltatrice;

– l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la pulizia la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;

– l’obbligo per le persone presenti nel luogo di lavoro di adottare tutte le precauzioni igieniche –  in particolare per le mani – e, per il datore di lavoro, di mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori;

– l’invito a scaglionare gli orari di ingresso/uscita nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa) e, ove possibile, la separazione degli ingressi in entrata e in uscita, garantendo la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;

– il contingentamento dell’accesso nei luoghi comuni, garantendo una ventilazione continua dei locali e un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e provvedendo all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli stessi.

Con riferimento all’utilizzo delle mascherine, fermi restando gli obblighi vigenti, viene raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, prevedendo che il datore di lavoro assicuri la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Si prevede comunque che il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individui particolari gruppi di lavoratori che dovranno indossare le mascherine, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Si rimarca l’utilità del lavoro agile come strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

Per quest’ultimi si prevede che il datore di lavoro stabilisca, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative.

Si prevede, in tema di sorveglianza sanitaria, il completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Viene dato rilievo al ruolo del medico competente, il quale, oltre al ruolo nella formazione e informazione dei dipendenti, collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale.

Nella gestione dei sintomatici in azienda, si prevede l’obbligo del dipendente di dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali e l’isolamento del sintomatico, secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria, fornendo al medesimo la mascherina FFP2.

In relazione alla riammissione al lavoro dopo infezione, ferma la disciplina di legge, si prevede che il medico competente effettui la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/10/240_F_452058602_xTtAaGjI9w8Ah8kpJqVXunPipFZd5lsH.jpg 360 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22022-07-01 16:44:392022-07-01 16:59:54Il nuovo protocollo delle misure di contrasto al Covid nei luoghi di lavoro

Il nuovo Protocollo per il contrasto al Coronavirus negli ambienti di lavoro

24 Aprile 2020/in Contrattazione collettiva

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 che dovrà essere applicato ora in tutti i luoghi di lavoro per garantire la ripartenza in sicurezza delle attività produttive.

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione del protocollo di sicurezza anti-contagio.

In particolare, le aziende, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, devono informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

Le aziende, inoltre, devono fornire un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate nel Protocollo – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere  individuati/installati servizi igienici dedicati, e deve essere previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.

Le aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Le aziende devono mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, che devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;

• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;

•assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

Devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, in quanto rappresenta un’ ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nelle aziende deve essere costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/primo-piano-del-contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14742.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-24 20:26:282020-04-24 20:26:45Il nuovo Protocollo per il contrasto al Coronavirus negli ambienti di lavoro
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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