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Archivio per categoria: Contrattazione collettiva

Il nuovo protocollo delle misure di contrasto al Covid nei luoghi di lavoro

1 Luglio 2022da Admin2

Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il protocollo, pur semplificando le previsioni precedenti, mantiene inalterato il principio di massima attenzione e precauzione per la tutela della salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e la garanzia della salubrità dell’ambiente di lavoro.

Resta ferma l’importanza dell’informazione che il datore di lavoro deve dare sul rischio di contagio da Covid-19 e sulle misure precauzionali adottate.

Tra le misure si segnala:

– la possibilità di sottoporre al controllo della temperatura corporea il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro;

– l’onere di cooperazione nella gestione degli appalti tra committente e appaltatrice;

– l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la pulizia la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;

– l’obbligo per le persone presenti nel luogo di lavoro di adottare tutte le precauzioni igieniche –  in particolare per le mani – e, per il datore di lavoro, di mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori;

– l’invito a scaglionare gli orari di ingresso/uscita nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa) e, ove possibile, la separazione degli ingressi in entrata e in uscita, garantendo la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;

– il contingentamento dell’accesso nei luoghi comuni, garantendo una ventilazione continua dei locali e un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e provvedendo all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli stessi.

Con riferimento all’utilizzo delle mascherine, fermi restando gli obblighi vigenti, viene raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, prevedendo che il datore di lavoro assicuri la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Si prevede comunque che il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individui particolari gruppi di lavoratori che dovranno indossare le mascherine, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Si rimarca l’utilità del lavoro agile come strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

Per quest’ultimi si prevede che il datore di lavoro stabilisca, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative.

Si prevede, in tema di sorveglianza sanitaria, il completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Viene dato rilievo al ruolo del medico competente, il quale, oltre al ruolo nella formazione e informazione dei dipendenti, collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale.

Nella gestione dei sintomatici in azienda, si prevede l’obbligo del dipendente di dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali e l’isolamento del sintomatico, secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria, fornendo al medesimo la mascherina FFP2.

In relazione alla riammissione al lavoro dopo infezione, ferma la disciplina di legge, si prevede che il medico competente effettui la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

  • PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO ANTICOVID – 30 GIUGNO 2022
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/10/240_F_452058602_xTtAaGjI9w8Ah8kpJqVXunPipFZd5lsH.jpg 360 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22022-07-01 16:44:392022-07-01 16:59:54Il nuovo protocollo delle misure di contrasto al Covid nei luoghi di lavoro
Contrattazione collettiva in Contrattazione collettiva

Il nuovo Protocollo per il contrasto al Coronavirus negli ambienti di lavoro

24 Aprile 2020da admin

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 che dovrà essere applicato ora in tutti i luoghi di lavoro per garantire la ripartenza in sicurezza delle attività produttive.

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione del protocollo di sicurezza anti-contagio.

In particolare, le aziende, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, devono informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

Le aziende, inoltre, devono fornire un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate nel Protocollo – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere  individuati/installati servizi igienici dedicati, e deve essere previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.

Le aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Le aziende devono mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, che devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;

• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;

•assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

Devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, in quanto rappresenta un’ ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nelle aziende deve essere costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Il testo del Protocollo

  • Protocollo condiviso 24 aprile 2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/primo-piano-del-contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14742.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-24 20:26:282020-04-24 20:26:45Il nuovo Protocollo per il contrasto al Coronavirus negli ambienti di lavoro
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La sicurezza dei dipendenti pubblici per l’emergenza COVID-19

7 Aprile 2020da admin

In analogia con quanto già avvenuto lo scorso 25 marzo per l’omologo “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità Pubblica e Privata”, il 3 aprile 2020 è stata raggiunta l’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL confederali e di categoria, con la sottoscrizione di un “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19”.

In particolare, con il presente protocollo le parti convengono:

1. sulla opportunità, per il periodo di emergenza, che le amministrazioni promuovano modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del presente protocollo al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;

2. sulla necessità di rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici che consenta di ridurre la presenza del personale e dell’utenza: a tal fine, anche con il ricorso alle modalità di cui al punto 1, le attività delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente svolte con modalità di lavoro agile; le amministrazioni prevedono piani di turnazione o rotazione dei dipendenti che non incidano sugli aspetti retributivi; stabiliscono orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e dell’eventuale utenza in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;

3. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;

4. che, laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici e, laddove non possibile, l’erogazione di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse;

5. che, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni, fermo restando l’eventuale ricorso alle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro.

6. sulla necessità di armonizzare le indicazioni di tutte le pubbliche amministrazioni in merito alla estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, conformandosi alla Circolare n.° 45 del 25/03/2020 in relazione alla fruizione dei permessi retribuiti e alla fruizione cumulata degli stessi, laddove il lavoratore sia titolare di altro permesso 104 per assistere un secondo familiare, chiarendo così che anche gli ulteriori 12 giorni sono cumulabili quindi nella misura di 24 giorni complessivi aggiunti ai 6 di permesso mensili già riconosciuti in tal caso;

7. sulla garanzia, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono esser riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Il testo del protocollo

  • Protocollo Salute Sicurezza Dip. Pubblici
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/primo-piano-del-contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14742.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-07 20:34:122020-04-07 20:42:21La sicurezza dei dipendenti pubblici per l'emergenza COVID-19
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Firmato l’accordo fra Governo e parti sociali per il contrasto al coronavirus

14 Marzo 2020da admin

Dopo un lungo confronto andato avanti tutto la notte, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

In particolare, il protocollo stabilisce che, in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo dell’ emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

a) disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza

b) si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

c) assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

d) utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza e nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

e) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

 

Il testo del protocollo

  • Protocollo emergenza_Covid-19
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14772.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-14 12:30:042020-03-14 12:32:07Firmato l'accordo fra Governo e parti sociali per il contrasto al coronavirus
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La proroga del CCNL Terziario, distribuzione e servizi

21 Maggio 20190 Commenti-da admin

In data 13 maggio 2019 Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno sottoscritto un accordo integrativo al fine di prorogare il termine di scadenza del CCNL Terziario, distribuzione e servizi al 31 dicembre 2019.

Le parti hanno confermato la centralità di tale contratto collettivo, quale contratto maggiormente applicato nell’ambito dell’intero settore terziario e sottoscritto dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, secondo i dati dei codici contratto INPS ed i dati delle iscrizioni ai Fondi Nazionali di Assistenza sanitaria integrativa.

Il testo dell'accordo

  • PROROGA-CCNL-commercio-2019
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/02/pexels-photo-261658-1.jpeg 650 867 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2019-05-21 12:24:302019-10-09 13:04:54La proroga del CCNL Terziario, distribuzione e servizi
Contrattazione collettiva in Contrattazione collettiva

Rinnovato il CCNL industria chimica

1 Agosto 20180 Commenti-da admin

Il 19 luglio 2018 Federchimica, Farmindustria e le Organizzazioni Sindacali di settore hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2022.

Tra gli interventi di maggior rilievo, si segnala la modifica dell’art. 40, comma 1, in materia di licenziamento per mancanze, che testualmente prevede: “il licenziamento con immediata rescissione del raporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e comunque oggettivamente considerate particolarmente gravi e delittuose a termine di legge.“

Il testo dell' accordo

  • CCNL industria chimica – rinnovo 2019-2022
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/08/laboratory-2815641_1920.jpg 1280 1920 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2018-08-01 19:15:382019-10-09 14:40:10Rinnovato il CCNL industria chimica
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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