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Archivio per categoria: Giurisprudenza

ASpI: anche il disoccupato in carcere deve dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro

11 Settembre 2024da Admin2

Cass. civ., sez. lav., sent. 21 agosto 2024, n. 22993

Un lavoratore dipendente veniva posto in custodia cautelare in carcere e, conseguentemente licenziato. Presentata domanda per conseguire l’indennità di disoccupazione (all’epoca dei fatti l’ASpI), l’INPS gliela riconosceva soltanto a partire dal momento, di alcuni mesi successivo, in cui era stata rilasciata la dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il ricorso per ottenere il pagamento dell’indennità fin dal momento della presentazione della domanda era stato rigettato in primo grado ma accolto in Appello.

La Cassazione, viceversa, ha accolto il ricorso dell’INPS e affermato che l’indennità è dovuta solo dal rilascio della dichiarazione: nel contesto dell’ASpI, il legislatore ha prescritto in termini generali la necessità della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, che non rappresenta un mero adempimento formale bensì è elemento costitutivo dello stesso stato di disoccupazione legalmente rilevante. Tale requisito non può ritenersi implicitamente derogato per chi si trova in carcere, dal momento che lo stato di detenzione non è logicamente o praticamente incompatibile con la dichiarazione di disponibilità al lavoro, potendo il detenuto essere autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa o recuperare lo stato di libertà prima dell’arrivo di proposte di lavoro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/09/A_scene_of_a_man_who_is_unemployed_sitting_inside-e1726064874682.jpg 355 358 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-09-11 16:58:102024-09-11 16:58:10ASpI: anche il disoccupato in carcere deve dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Decadenza dall’impugnazione del licenziamento e incapacità naturale

11 Settembre 2024da Admin2

Cass. civ., ord. interlocutoria 5 settembre 2024, n. 23874

Con l’ordinanza interlocutoria in oggetto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 6 della l. 604/1966, nella parte in cui prevede la decorrenza del termine di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento fin dalla ricezione dell’atto anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute.

La questione di legittimità costituzionale è venuta in rilievo nel contesto di una controversia in cui era stata ritenuta tardiva l’impugnazione del licenziamento intimato ad una lavoratrice che, nel periodo in cui aveva ricevuto l’atto, era affetta da una grave crisi psicotica. Secondo un orientamento consolidato della Cassazione tale condizione di incapacità naturale, risolvendosi in uno stato soggettivo del destinatario del licenziamento, non può impedire la decorrenza della decadenza dall’impugnazione.

Secondo le Sezioni Unite, nell’impossibilità di interpretare la disposizione nel senso di far decorrere la decadenza dal momento in cui ha termine l’incapacità naturale, l’art. 6 della l. 604/1966 realizza un bilanciamento irragionevolmente sbilanciato a favore dell’obbiettivo di perseguire la certezza degli atti giuridici e dell’interesse della parte datoriale al consolidamento del licenziamento adottato da una parte, comprimendo oltre misura il diritto d’azione del lavoratore, riferito al suo diritto al lavoro, e il suo diritto alla salute. Per questo, le Sezioni Unite sollecitano un intervento additivo da parte della Consulta, che dovrebbe prevedere la possibilità di far decorrere la decadenza dal momento della cessazione dello stato di incapacità del licenziato, purché questa sia processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/09/Decadenza-dallimpugnazione-e1726065757903.webp 398 380 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-09-11 16:57:562024-09-11 17:10:33Decadenza dall’impugnazione del licenziamento e incapacità naturale
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Restituzione dell’indennità di disoccupazione e illegittimità del contratto a termine

11 Settembre 2024da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. Interlocutoria 21 agosto 2024, n. 22985

Il lavoratore che, a seguito di scadenza di un contratto a termine, abbia fruito dell’indennità di disoccupazione, deve restituire all’INPS le somme percepite nel caso in cui venga accertata l’illegittimità del contratto a termine, con ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato?

Il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione è condizionato alla presenza di uno stato di disoccupazione involontaria che, retroattivamente, viene meno con la sentenza che ricostituisce ex tunc il rapporto a tempo indeterminato. Ma la stessa sentenza, secondo l’art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015, condanna il datore a pagare un’indennità risarcitoria omnicomprensiva il cui importo massimo è limitato a 12 mensilità di retribuzione.

Secondo la Sezione Lavoro della Cassazione, tale limitazione può rendere la tutela risarcitoria inidonea a realizzare la garanzia di sostegno al reddito cui è finalizzata l’indennità di disoccupazione, impedendo di considerare realmente venuto meno, per il periodo intermedio, lo stato di disoccupazione. Per questo, con l’ordinanza in oggetto la Sezione lavoro ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, affinché venga chiarito a quali condizioni ricorre la ripetizione dell’indebito.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/09/Alle-Sezioni-Unite-e1726067233750.webp 381 414 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-09-11 16:57:412024-09-11 17:24:39Restituzione dell’indennità di disoccupazione e illegittimità del contratto a termine
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento per attività lavorative durante la malattia: l’onere della prova è del datore

11 Settembre 2024da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. 4 settembre 2024, n. 23747

La Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni in tema di licenziamento del lavoratore che abbia svolto, in costanza di malattia, altre attività di natura lavorativa o extralavorativa. Il caso a quo riguardava il licenziamento per giusta causa di un dipendente il quale, a pochi giorni dal termine del periodo di malattia dovuto ad un infortunio ad un braccio, veniva ripreso mentre svolgeva attività lavorativa in un bar, compreso il sollevamento di alcuni leggeri carichi. Il licenziamento era stato ritenuto illegittimo in entrambi i precedenti gradi di giudizio, avendo i giudici di merito ritenuto che era onere del datore, non assolto, dimostrare che l’attività svolta dal lavoratore era tale da mettere a rischio la sua piena guarigione.

La Cassazione ha confermato tale statuizione, che si presenta coerente ai precedenti rilevanti in materia (Cass. n. 13063/2022), secondo i quali grava sul datore di lavoro la prova che la malattia sia simulata ovvero che l’attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente: ciò in conseguenza dell’art. 5, l. 604/1966, secondo cui è il datore di lavoro a dover provare tutti gli elementi che integrano la fattispecie giustificativa del licenziamento. Il ricorso datoriale è stato, pertanto, rigettato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/09/Licenziamento-per-attivita-lavorative-e1726065882262.webp 391 411 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-09-11 16:57:282024-09-11 16:57:28Licenziamento per attività lavorative durante la malattia: l’onere della prova è del datore
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Anche il giorno di non lavoro dopo lo «smonto notte» è riposo compensativo

1 Agosto 2024da Admin2

Cass., sez. lav., 11 luglio 2024, n. 19088

Un’azienda sanitaria ricorreva in Cassazione contro la sentenza che l’aveva condannata a pagare ad una lavoratrice la maggiorazione per lavoro su turni, prevista dal contratto collettivo, anche per il giorno non lavorato successivo al turno notturno di 12 ore consecutive (c.d. «smonto notte»).

La Cassazione, confermando le sentenze di merito, ha affermato che è da qualificare come riposo compensativo, per cui è comunque dovuta la maggiorazione per il lavoro su turni, non soltanto quello per l’avvenuto superamento dell’orario di lavoro settimanale, ma anche il giorno di non lavoro programmato per consentire il recupero del lavoratore in seguito alla prestazione particolarmente gravosa, resa in un turno di durata doppia e in periodo notturno, quale quella dello «smonto notte».

Ciò considerato, la Corte ha ritenuto che alla luce del contratto collettivo applicato al rapporto la maggiorazione per il lavoro su turni doveva essere corrisposta anche per i giorni non lavorati, successivi al turno notturno prolungato.

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Giurisprudenza in Giurisprudenza

Conferme sulla reintegrazione: quando la condotta è punibile con una sanzione conservativa

1 Agosto 2024da Admin2

Cass., sez. lav., 25 luglio 2024, n. 20698

Nell’ambito di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavori, all’illegittimità del licenziamento disciplinare segue la reintegrazione (attenuata) laddove la condotta contestata sia sussumibile in una previsione di contratto collettivo che punisce l’infrazione con una sanzione conservativa (anche quando la previsione sia espressa con clausole generali ed elastiche). Questo orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza, è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte che ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda di reintegrazione di una lavoratrice, licenziata per aver effettuato riprese fotografiche sul luogo di lavoro e per aver stampato un numero eccessivo di pagine: condotte, queste, riconducibili alla previsione del contratto collettivo (art. 220, co. 1 e 2, CCNL Commercio) che sanziona con la multa il dipendente che esegue con negligenza il lavoro affidatogli.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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