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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Anche il giorno di non lavoro dopo lo «smonto notte» è riposo compensativo

1 Agosto 2024/in Giurisprudenza

Cass., sez. lav., 11 luglio 2024, n. 19088

Un’azienda sanitaria ricorreva in Cassazione contro la sentenza che l’aveva condannata a pagare ad una lavoratrice la maggiorazione per lavoro su turni, prevista dal contratto collettivo, anche per il giorno non lavorato successivo al turno notturno di 12 ore consecutive (c.d. «smonto notte»).

La Cassazione, confermando le sentenze di merito, ha affermato che è da qualificare come riposo compensativo, per cui è comunque dovuta la maggiorazione per il lavoro su turni, non soltanto quello per l’avvenuto superamento dell’orario di lavoro settimanale, ma anche il giorno di non lavoro programmato per consentire il recupero del lavoratore in seguito alla prestazione particolarmente gravosa, resa in un turno di durata doppia e in periodo notturno, quale quella dello «smonto notte».

Ciò considerato, la Corte ha ritenuto che alla luce del contratto collettivo applicato al rapporto la maggiorazione per il lavoro su turni doveva essere corrisposta anche per i giorni non lavorati, successivi al turno notturno prolungato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/RIPOSO-e1722430395655.jpg 333 500 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 10:01:462024-08-01 10:01:46Anche il giorno di non lavoro dopo lo «smonto notte» è riposo compensativo

Conferme sulla reintegrazione: quando la condotta è punibile con una sanzione conservativa

1 Agosto 2024/in Giurisprudenza

Cass., sez. lav., 25 luglio 2024, n. 20698

Nell’ambito di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavori, all’illegittimità del licenziamento disciplinare segue la reintegrazione (attenuata) laddove la condotta contestata sia sussumibile in una previsione di contratto collettivo che punisce l’infrazione con una sanzione conservativa (anche quando la previsione sia espressa con clausole generali ed elastiche). Questo orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza, è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte che ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda di reintegrazione di una lavoratrice, licenziata per aver effettuato riprese fotografiche sul luogo di lavoro e per aver stampato un numero eccessivo di pagine: condotte, queste, riconducibili alla previsione del contratto collettivo (art. 220, co. 1 e 2, CCNL Commercio) che sanziona con la multa il dipendente che esegue con negligenza il lavoro affidatogli.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/CONFERME-SULLA-REINTEGRAZIONE.jpg 1280 1280 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 10:00:102024-08-01 10:00:10Conferme sulla reintegrazione: quando la condotta è punibile con una sanzione conservativa

Tutele crescenti: si amplia la tutela reintegratoria dopo l’intervento della Consulta

1 Agosto 2024/in Giurisprudenza

Corte cost., 16 luglio 2024, n. 128

Corte cost., 16 luglio 2024, n. 129

Si arricchisce di due nuove sentenze, edite il 16 luglio scorso, l’elenco delle questioni di costituzionalità del regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi introdotto dal d.lgs. n. 23/2015.

Con la sentenza n. 128/2024, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede la reintegrazione nel posto di lavoro qualora sia accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo ingiustificata la disparità di trattamento con l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore in caso di licenziamento disciplinare: in entrambi i casi il recesso è del tutto privo di causa e non può essere rimessa alla qualificazione del recesso prescelta dal datore una radicale diversità di regimi di tutela. Dalla nozione di insussistenza del fatto, secondo la Consulta, deve essere esclusa la violazione del c.d. repêchage.

Con la sentenza n. 129/2024 invece, pur dichiarando infondata la questione, la Corte ha affermato che l’art. 3, co. 2, del d.lgs. 23/2015 deve essere interpretato nel senso che si applica la tutela reintegratoria anche ai licenziamenti disciplinari intimati per inadempienze per le quali la contrattazione collettiva prevede espressamente e specificamente sanzioni conservative: diversamente ragionando infatti, secondo la Consulta, si porrebbe nel nulla il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina dei rapporti di lavoro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/TUTELE-CRESCENTI-scaled.jpg 2560 1707 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 09:59:502024-08-01 09:59:50Tutele crescenti: si amplia la tutela reintegratoria dopo l’intervento della Consulta

È idonea l’impugnazione di licenziamento contenuta in file word inoltrato al datore via PEC

15 Luglio 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord, 8 luglio 2024, n. 18529

La Corte di Appello aveva affermato la decadenza del lavoratore ricorrente dall’impugnazione del licenziamento in quanto il suo difensore aveva fatto pervenire al datore l’impugnativa stragiudiziale tramite messaggio PEC al quale era allegato un file word nel quale era contenuta la contestazione del licenziamento, priva delle sottoscrizioni del ricorrente e del difensore; secondo i giudici, l’impugnativa inviata come documento informatico avrebbe dovuto rispettare la disciplina dell’art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 e, in particolare, essere inoltrata come copia informatica di un documento formato analogicamente. La Cassazione ha censurato il formalismo di tale soluzione.

Secondo l’art. 6 della legge n. 604/1966, infatti, l’impugnazione del licenziamento può avvenire «con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore». Secondo costante giurisprudenza, tale atto scritto può anche provenire dal difensore del lavoratore ed è sufficiente, a prescindere da ogni requisito formale, che sia idoneo ad esprimere la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento. La Cassazione, inoltre, ricorda che è stata ritenuta idonea ad impugnare il licenziamento anche la mail semplice priva di sottoscrizione.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/impug-e1721055374656.jpg 446 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-07-15 17:06:592024-07-15 17:06:59È idonea l’impugnazione di licenziamento contenuta in file word inoltrato al datore via PEC

CGUE: il licenziamento collettivo comunicato dal datore di lavoro che va in pensione

15 Luglio 2024/in Giurisprudenza

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 11 luglio 2024, C-196/23 [Plamaro]

La Corte di Giustizia è stata chiamata a decidere della conformità con la direttiva 98/59/CE, in tema di licenziamenti collettivi, della previsione di legge nazionale – gli artt. 49 e 51 dell’Estatuto de los Trabajadores spagnolo, che non prevede l’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale nel caso di cessazioni di rapporti di lavoro, in numero superiore alle soglie quantitative previste dalla direttiva, dovute al pensionamento del datore di lavoro persona fisica.

Non accogliendo le argomentazioni secondo cui il datore di lavoro persona fisica dovrebbe poter andare legittimamente in pensione ponendo fine ai contratti di lavoro che ha concluso, evento che peraltro renderebbe inevitabili i licenziamenti e quindi inutile la procedura di licenziamento collettivo, la Corte ha ricordato che la nozione di licenziamento ai sensi della direttiva sui licenziamenti collettivi non può essere interpretata restrittivamente e deve ricomprendere ogni cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore. Inoltre, la situazione del pensionamento del datore di lavoro (quale persona fisica) non è equiparabile a quella del suo decesso, nella quale effettivamente le procedure previste dalla direttiva non potrebbero essere utilmente realizzate.

La Corte, rispondendo ad un secondo quesito, ha altresì chiarito che le disposizioni della direttiva non hanno effetto orizzontale e, pertanto, non impongono al giudice nazionale di disapplicare le norme di diritto nazionale contrastanti con la stessa.

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Sul discrimine fra controlli «difensivi» leciti e non consentiti

15 Luglio 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ. sez. lav., ord. 20 giugno 2024, n. 17004

La Corte di Appello aveva affermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa, intimato dopo che controlli effettuati tramite agenzia investigativa avevano fatto emergere lo svolgimento, da parte del dipendente, di una diversa attività lavorativa in costanza di orario di lavoro, affermando la liceità del ricorso a tale forma di controllo al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative cui il dipendente era tenuto.

La Cassazione ha censurato l’affermazione della Corte di Appello, che risulta contraria ai principi consolidati in materia di controlli difensivi tramite agenzie investigative: solo il datore, personalmente o tramite la propria organizzazione gerarchica nota ai dipendenti, e anche occultamente, può verificare l’adempimento o inadempimento dell’obbligazione di lavoro, vigilando sull’attività lavorativa; il controllo da parte di terzi, che siano guardie giurate o agenzie investigative, può riguardare soltanto eventuali illeciti del lavoratore, anche solo sospettati, esorbitanti dal mero inadempimento degli obblighi contrattuali, mentre è preclusa ai terzi la vigilanza sull’attività lavorativa.

Pertanto, la Corte ha cassato con rinvio in Appello affinché il giudice del rinvio verifichi se il controllo investigativo sconfinasse nella vigilanza dell’attività lavorativa o fosse correttamente finalizzato all’accertamento di illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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