Licenziamento, gravidanza, aborto
Cass. civ., sez. L, 14 luglio 2015, n. 1472: una interessante e delicata decisione sulla nullità del licenziamento comminato ad una lavoratrice in stato di gravidanza interrotta entro il centottantesimo giorno.
Cass. civ., sez. L, 14 luglio 2015, n. 1472: una interessante e delicata decisione sulla nullità del licenziamento comminato ad una lavoratrice in stato di gravidanza interrotta entro il centottantesimo giorno.
Con sentenza n. 14481 del 10 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che non aveva rispettato il divieto di fumare in un’area dello stabilimento con alta potenzialità di rischio incendio
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14446 del 10 luglio 2015, ha affermato la legittimità del licenziamento comminato ad un dipendente bancario che accettava regalie dai clienti: la condotta del dipendente era contraria all’etica ed alla buona fede dell’istituto di credito ove il medesimo prestava la propria attività lavorativa.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 maggio 2015, n. 10955 ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente cui è stato contestato di avere utilizzato facebook durante l’orario di lavoro. La Corte precisa in più punti che il controllo del datore di lavoro non ha avuto ad oggetto il mero inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore ma un comportamento illecito estraneo di questi estraneo ai suddetti obblighi e ritenuto tale da integrare la giusta causa di licenziamento.
Corte Costituzionale n. 70/2015: la pronuncia della corte in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 depositata lo scorso 30 aprile e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 6 maggio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), nella parte in cui prevede che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.
La Corte ha altresì dichiarato che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, dalla corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna.
In base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, con la conseguente mancata liquidazione sia per i due anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate con riferimento al 2012 ed al 2013.
La sentenza n. 70 del 2015 ha dunque ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)”.
Quest’ultimo diritto, sostiene la Corte, “è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”.
La mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull’importo della pensione.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 64 del 18 maggio 2015, ha approvato un decreto legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 70/2015, dispone l’erogazione il 1° agosto di una “una tantum” per la parziale e scaglionata restituzione ai percettori di pensioni fino ad € 3.200 lordi mensili delle somme trattenute loro a seguito del blocco dell’indicizzazione delle pensioni.
CORTE COSTITUZIONALE N. 78/2015, DEPOSITATA IL 13 MAGGIO 2015: LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 51, 1° COMMA, N. 4) COD. PROC. CIV. E 1, COMMA 51, L. N. 92 DEL 2012, SOLLEVATA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 depositata lo scorso 13 maggio, ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione, contenuta nella legge n. 92 del 2012, circa la coincidenza, in materia di licenziamento, tra il giudice che ha emesso l’ordinanza che decide sul ricorso del lavoratore e quello avanti al quale presentare l’opposizione all’ordinanza stessa.
La Consulta osserva infatti che “il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado possano essere svolte dallo stesso magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò anche a vantaggio, soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo ad acquisire anche carattere definitivo) dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere tutela dei propri diritti, mentre la successiva ed, eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte della contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante”.
È dunque da ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma 1, numero 4) cod. proc. civ. e 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, sollevata dal Tribunale di Milano, nella parte in cui non prevedono nell’ambito del rito speciale per i licenziamenti introdotto dalla Legge Fornero, l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del potere del giudizio di opposizione, pur trattandosi dello stesso giudice che, a conclusione della precedente fase sommaria, ha pronunciato l’ordinanza opposta.
Secondo la Corte, la fase dell’opposizione non costituisce un diverso grado di giudizio bensì solo la prosecuzione del giudizio di primo grado.
Con tale pronuncia, i Giudici costituzionali hanno dunque risolto la disputa che aveva dato luogo, in dottrina e in giurisprudenza, a letture della normativa assai contrastanti.
La Consulta ha pertanto avvalorato l’interpretazione che ritiene ammissibile l’attribuzione della cd. fase di opposizione del giudizio di impugnazione del licenziamento allo stesso magistrato che ha già conosciuto e deciso la prima fase di tale giudizio.
Secondo un articolato iter logico, i Giudici costituzionali sono quindi giunti a concludere che tali due fasi, la prima e quella di opposizione, costituiscano un unico grado di giudizio nell’ambito del quale, pertanto, la fase di opposizione non rappresenta un “grado d’impugnazione”.
