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Archivio per categoria: News ed Eventi

La Guida su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro

17 Aprile 2020da admin

E’ stata appena pubblicata da Maggioli la Guida su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro.

La Guida – realizzata dal mio studio – si compone di 420 slides: vengono esaminate le fonti normative adottate per affrontare l’attuale situazione di emergenza (decreti presidenziali, decreti legge e accordi fra Governo e parti sociali), illustrate le modalità di gestione del personale e le misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa.

Una particolare attenzione è dedicata al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, ai nuovi dispositivi di protezione individuale, alle informazioni che devono essere rese ai lavoratori e alle misure da non adottare per salvaguardare la privacy dei dipendenti.

Vengono approfonditi i temi dello smart-working e dei congedi, dei permessi e delle ferie alla luce delle disposizioni introdotte dal c.d. Decreto Cura Italia, prendendo anche in considerazione le circolari interpretative emanate dall’INPS.

Vengono inoltre affrontate le questioni attinenti alla disciplina degli ammortizzatori sociali per COVID-19 (Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga): ambito soggettivo di applicazione, procedure, causali di intervento, periodo di durata e modalità di erogazione del trattamento.

Vengono altresì analizzate tutte le discipline regionali della cassa integrazione in deroga.

Viene infine affrontata la questione dei licenziamenti con particolare attenzione ai licenziamenti c.d. economici.

In allegato l’indice della Guida.

Indice Guida Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro

  • Indice
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus-rapporti-lavoro_page-0001-2.jpg 227 320 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-17 10:42:192020-04-17 11:24:22La Guida su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro
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Coronavirus Toscana: ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19

14 Aprile 2020da admin

Con ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, tenuto conto che la riapertura di alcune attività dal 14 aprile determina un rischio di aggravio della situazione epidemiologica, se non si adottano idonee procedure, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato le seguenti misure:

  1. Obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti.
  2. Il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
  3. Lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.
  4. L’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
  5. L’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
  6. Per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
  7. L’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
  8. L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita
  9. L’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.
  10. L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8
  11. L’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.

La riapertura delle attività consentite ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020 è possibile solo se è garantito il rispetto delle misure sopra citate.

Il testo dell'ordinanza

  • Ordinanza n.33 del 13-04-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/pandemia-di-coronavirus-un-disinfettante-in-tuta-protettiva-e-maschera-spruzza-disinfettanti-nella-stanza_155003-4342.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-14 10:11:412020-04-14 11:14:24Coronavirus Toscana: ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19
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COVID-19: prorogate le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

11 Aprile 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020 il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.

Il testo del DPCM 10 aprile 2020

  • DPCM 10.4.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7271.jpg 406 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-11 13:10:422020-04-11 13:30:28COVID-19: prorogate le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
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Videoconferenza su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro

6 Aprile 2020da admin

Il prossimo 8 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, terrò una videoconferenza in diretta dal titolo “Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro”.

Il corso ha l’obiettivo di esaminare le possibili conseguenze, sul piano lavoristico, derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Oltre alle ricadute sulla gestione del personale, particolare attenzione sarà dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché agli strumenti giuridici adottati dal legislatore al fine di affrontare le problematiche economiche e sociali originate dal Coronavirus.

In merito a quest’ultimi, verranno affrontate le problematiche inerenti la cassa integrazione ordinaria ed in deroga esaminando le principali criticità riscontrabili da chi ha già attivato la procedura o è in procinto di farlo.

Il corso è destinato ad amministratori, dirigenti e responsabili delle risorse umane di imprese private e pubbliche nonché a consulenti del lavoro e liberi Professionisti interessati alla materia.

A questo link potete trovare il dettaglio degli argomenti che verranno trattati e le istruzioni operative per partecipare al corso in diretta.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/FOTO.p-707x471-1.jpg 471 707 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-06 13:13:532020-04-06 13:45:59Videoconferenza su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro
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Prorogate le misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19

2 Aprile 2020da admin

Con il DPCM 1° aprile 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 di cui ai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Vengono inoltre sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati nonché le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (art.1, lett d) DPCM 8 marzo come sostituita dal DPCM 1 aprile 2020).

Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

Il testo del decreto

  • DPCM 1.4.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/pexels-photo-3735769.jpeg 333 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-02 10:29:052020-04-02 10:34:49Prorogate le misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19
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La circolare Inps su Cigo, Assegno ordinario e Cigd per l’emergenza Covid-19

29 Marzo 2020da admin

L’INPS ha emanato la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 con la quale vengono illustrate le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

In particolare, l’Istituto dopo aver ribadito che le disposizioni di cui all’art. 19 del d.l. n. 18/2020 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) si applicano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, ha precisato che ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Per quanto riguarda il settore agricolo, l’INPS ha chiarito che la riforma di cui al d.lgs n. 148/2015 ha confermato, con l’articolo 18, la preesistente normativa speciale del settore.

L’articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”.

Pertanto, in tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto.

Per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”. La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata.

Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma.

In ordine alla cassa integrazione in deroga, la circolare ha specificato che il trattamento di cui all’art. 22, d.l. n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del d. lgs. n. 81/2015, occupati alla data del 23 febbraio 2020 e che siano impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa.

L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inoltre chiarito che laddove ci siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate“, la cassa integrazione in deroga sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS.

Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate.

A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.

Il testo della circolare

  • Circolare INPS n. 47 del 28-03-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/uomo-d-affari-che-guarda-tramite-una-lente-d-ingrandimento-ai-documenti_124595-426.jpg 414 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-29 18:16:182020-03-29 18:16:18La circolare Inps su Cigo, Assegno ordinario e Cigd per l'emergenza Covid-19
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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