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Archivio per categoria: News ed Eventi

Videoconferenza su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro

6 Aprile 2020da admin

Il prossimo 8 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, terrò una videoconferenza in diretta dal titolo “Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro”.

Il corso ha l’obiettivo di esaminare le possibili conseguenze, sul piano lavoristico, derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Oltre alle ricadute sulla gestione del personale, particolare attenzione sarà dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché agli strumenti giuridici adottati dal legislatore al fine di affrontare le problematiche economiche e sociali originate dal Coronavirus.

In merito a quest’ultimi, verranno affrontate le problematiche inerenti la cassa integrazione ordinaria ed in deroga esaminando le principali criticità riscontrabili da chi ha già attivato la procedura o è in procinto di farlo.

Il corso è destinato ad amministratori, dirigenti e responsabili delle risorse umane di imprese private e pubbliche nonché a consulenti del lavoro e liberi Professionisti interessati alla materia.

A questo link potete trovare il dettaglio degli argomenti che verranno trattati e le istruzioni operative per partecipare al corso in diretta.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/FOTO.p-707x471-1.jpg 471 707 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-06 13:13:532020-04-06 13:45:59Videoconferenza su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro
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Prorogate le misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19

2 Aprile 2020da admin

Con il DPCM 1° aprile 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 di cui ai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Vengono inoltre sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati nonché le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (art.1, lett d) DPCM 8 marzo come sostituita dal DPCM 1 aprile 2020).

Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

Il testo del decreto

  • DPCM 1.4.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/pexels-photo-3735769.jpeg 333 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-02 10:29:052020-04-02 10:34:49Prorogate le misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19
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La circolare Inps su Cigo, Assegno ordinario e Cigd per l’emergenza Covid-19

29 Marzo 2020da admin

L’INPS ha emanato la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 con la quale vengono illustrate le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

In particolare, l’Istituto dopo aver ribadito che le disposizioni di cui all’art. 19 del d.l. n. 18/2020 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) si applicano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, ha precisato che ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Per quanto riguarda il settore agricolo, l’INPS ha chiarito che la riforma di cui al d.lgs n. 148/2015 ha confermato, con l’articolo 18, la preesistente normativa speciale del settore.

L’articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”.

Pertanto, in tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto.

Per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”. La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata.

Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma.

In ordine alla cassa integrazione in deroga, la circolare ha specificato che il trattamento di cui all’art. 22, d.l. n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del d. lgs. n. 81/2015, occupati alla data del 23 febbraio 2020 e che siano impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa.

L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inoltre chiarito che laddove ci siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate“, la cassa integrazione in deroga sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS.

Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate.

A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.

Il testo della circolare

  • Circolare INPS n. 47 del 28-03-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/uomo-d-affari-che-guarda-tramite-una-lente-d-ingrandimento-ai-documenti_124595-426.jpg 414 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-29 18:16:182020-03-29 18:16:18La circolare Inps su Cigo, Assegno ordinario e Cigd per l'emergenza Covid-19
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Coronavirus: il bonus baby-sitting

28 Marzo 2020da admin

Con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 l’INPS ha fornito le indicazioni in merito ai requisiti,  alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus baby-sitting introdotto dal Decreto Cura Italia (artt. 23 e 25 d.l. n. 18/2020).

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, gli autonomi iscritti all’INPS, in alternativa al congedo parentale COVID-19, possono richiedere un bonus per i servizi di baby-sitting del valore massimo di 600 euro.

Tale agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.

L’importo del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è aumentato a 1000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le domande per ottenere il voucher, potranno essere presentate tramite:

-Applicazione Web online, disponibile su portale istituzionale INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;

-Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

-Patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il bonus verrà erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il testo della circolare

  • Circolare INPS n. 44 del 24-03-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/babysitter-guardando-i-bambini-che-giocano_23-2147664060.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-28 19:20:442020-03-28 19:20:44Coronavirus: il bonus baby-sitting
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Un nuovo decreto-legge per contrastare la diffusione del virus COVID-19

26 Marzo 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 il testo del decreto-legge n. 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, prevede la possibilità di adottare su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, misure restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Tra le misure che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Regioni possono adottare secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, si segnalano in particolare:

-la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

-la limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

-la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

-la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

– la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

-la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

-la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

-la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

-la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (art. 1, comma 2).

Per far fronte agli episodi degli ultimi giorni che hanno visto alcune categorie scioperare chiudendo o limitando le loro attività, il nuovo decreto al comma 3 dell’art. 1 prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020), con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità.

Si ricorda infine che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p.

Per le attività commerciali si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 4, commi 1 e 2).

Il presente decreto è in vigore da oggi 26 marzo 2020.

Il testo del decreto legge

  • D.L. 25 MARZO 2020 N. 19
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MISE: la nuova lista ATECO delle attività consentite

26 Marzo 2020da admin

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 sono state apportate alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 che riporta la lista delle attività consentite durante questa fase di emergenza sanitaria. 

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Con il decreto del 25 marzo 2020 si è inoltre precisato che:

-le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

-le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer- telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

-le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

In allegato al testo del decreto l’elenco dei codici ATECO che sostituisce quello di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

Il testo del decreto

  • DM-MiSE-25-03-20
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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