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Archivio per categoria: Normativa

Green Pass ed efficace programmazione del lavoro

10 Dicembre 2021da Admin2

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021, la legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 139/2021 recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali».

In materia di lavoro, viene confermata la previsione di cui all’art. 9 octies d.l. n. 52/2021 (conv. in l. n. 87/2021), che prevede la possibilità per il datore di lavoro, a fronte di specifiche esigenze organizzative, al fine di garantire l’efficace programmazione del lavoro, di richiedere preventivamente ai lavoratori la comunicazione relativa al possesso del certificato verde Covid-19.

Tale comunicazione dovrà essere fornita dal lavoratore con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

La legge di conversione

  • l. n. 205:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/08/240_F_438594197_S6PWQCSU2k0TaLqGdK3lBEQHAiXBMlze.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-10 11:43:162021-12-10 11:43:16Green Pass ed efficace programmazione del lavoro
Normativa in Normativa

In vigore il decreto legge che introduce il Super Green Pass

6 Dicembre 2021da Admin2

Oggi, 6 dicembre 2021, entra in vigore il decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” (G.U. n. 282 del 26 novembre 2021).

Illustriamo di seguito le principali novità introdotte dal decreto.

Adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie

Il decreto modifica il d.l. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 76/2021, stabilendo che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della l. n. 43/2006, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale- DGC) sono tenuti ad eseguire immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021.

Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS- CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

Estensione dell’obbligo vaccinale

Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del d.l. n. 52/2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture socio-sanitarie;

d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori

Anche in questo caso la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi Covid-19

Il decreto interviene modificando il d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021, estendendo l’obbligo di Green Pass ad ulteriori settori quali alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale.

Durata delle certificazioni verdi Covid-19

Il decreto modifica l’art. 9 del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021 stabilendo che la durata delle certificazioni verdi Covid-19, a partire dal 15 dicembre 2021, passa da dodici a nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della dose di richiamo.

Green Pass rafforzato

Viene modificato altresì l’art. 9-bis del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021, prevedendo che il Green Pass “rafforzato” potrà essere rilasciato solo in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, mentre il Green Pass “base“, continuerà ad essere rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).

A partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, il Green Pass rafforzato varrà già in zona bianca e sarà necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione (spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche).

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività potranno accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 172:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/doctor-holding-preparing-vaccine-while-wearing-protective-equipment_23-2148847188.jpg 416 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:42:422021-12-06 13:12:54In vigore il decreto legge che introduce il Super Green Pass
Normativa in Normativa

La legge di conversione del decreto Green Pass

22 Novembre 2021da Admin2

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021 la legge 19 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 127/2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Si segnalano di seguito le principali novità apportate in sede di conversione.

Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico e privato

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del Green Pass, viene prevista la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro – pubblico o privato – copia della propria certificazione verde Covid-19.

I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per la verifica del possesso del Green Pass.

Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Somministrazione di lavoro

Si precisa che per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso del Green Pass compete all’utilizzatore.

È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni vigenti in materia di Green Pass.

Imprese con meno di quindici dipendenti

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, si precisa che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa

Si prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal decreto.

La permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro sarà consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

La legge di conversione

  • l. n. 165/2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/09/240_F_444046705_y48LlrEwE9vUcYNUant94HsSl1M1vpIY.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 11:58:592021-11-22 12:04:25La legge di conversione del decreto Green Pass
Normativa in Normativa

Gli interventi in materia di lavoro nella legge di bilancio 2022

2 Novembre 2021da Admin2

Lo scorso 28 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio 2022.

Vediamo i principali interventi in materia di lavoro.

Reddito di cittadinanza

Viene rifinanziato il reddito di cittadinanza con un rafforzamento dei controlli sui requisiti e del collegamento tra sussidio e obbligo lavorativo.

L’INPS, con riferimento ai requisiti patrimoniali e con specifico riferimento ai beni detenuti all’estero, dovrà provvedere a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica.

Il Piano di verifica potrà prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali.

La domanda di RdC resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti  i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La domanda di RdC che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.

Una volta ammessi al programma, i beneficiari sono tenuti ad accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue (e non più tre).

I Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile (se di almeno 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal sesto mese di percezione del beneficio (fatta eccezione per i nuclei familiari in cui siano presenti minori di tre anni, o persone con disabilità grave o non autosufficienti).

Pensioni

Per l’anno 2022, si potrà accedere ai trattamenti di pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva (Quota 102).

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 potrà essere esercitato anche successivamente, ma il primo termine entro cui presentare domanda di cessazione del servizio è fissato per il 28 febbraio 2022.

Viene istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni (per gli anni 2022, 2023, 2024) destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e  medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.

Viene prorogato per tutto il 2022 l’anticipo pensionistico con Ape sociale con un ampliamento della platea dei beneficiari, che passa da 15 a 23 categorie.

Viene altresì prorogata Opzione donna: resta fermo il requisito dell’anzianità contributiva, che al 31 dicembre 2021 dovrà essere pari o superiore a trentacinque anni, e aumenta di due anni il requisito anagrafico che sale a 60 anni di età per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome.

Ammortizzatori sociali

La finalità è quella di ampliare e rafforzare le tutele, sia in costanza di rapporto di lavoro sia in mancanza di occupazione.

Ecco alcune prime indicazioni sul contenuto della riforma.

L’ambito di applicazione della Cassa integrazione salariale straordinaria (Cigs) viene esteso, riconoscendola a tutte le imprese con più di 15 dipendenti (a prescindere dai settori produttivi) per le causali di riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione), crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Continuano a operare i Fondi di solidarietà bilaterali il cui campo di applicazione è esteso a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti. I Fondi stabiliranno la durata della prestazione (l’assegno ordinario) in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata. L’assegno ordinario sarà garantito per un massimo di 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti, 26 settimane per le imprese da 6 a 15 settimane e fino a un massimo di 26 settimane per le imprese con più di 15 dipendente.

Il Fondo di integrazione salariale (Fis) viene esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale. Il Fis erogherà l’assegno ordinario per una durata massima di 13 settimane e 26 settimane nel biennio mobile, rispettivamente per le imprese fino a 5 dipendente e per quelle con più di 5 dipendenti. Scompare l’assegno straordinario.

Per favorire le piccole imprese (datori di lavoro fino a 5 dipendenti), qualora non utilizzino il Fis per almeno 24 mesi, si prevede (a partire dal 1° gennaio 2025) la riduzione dell’aliquota contributiva nella misura del 40%.

Vengono alleggeriti i requisiti per beneficiare della prestazione Naspi: non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi ma sarà sufficiente dimostrare solo di poter far valere almeno 13 settimane contributive negli ultimi 4 anni.

Più generoso anche l’importo, in quanto il meccanismo di décalage non opererà più dal quarto mese ma dal sesto e, in caso di percettori ultra cinquantacinquenni dall’ottavo mese.

Novità anche per la Dis-Coll, la cui durata viene innalzata da sei mesi a un anno, con la garanzia di un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata (fermo restando la durata massima di 12 mesi) e il riconoscimento del versamento contributivo ai fini pensionistici.

Contratto di espansione

Il contratto di espansione viene prorogato per gli anni 2022 e 2023 con un ampliamento a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Congedo di paternità

Il Congedo di paternità viene confermato e fissato in 10 giorni e il finanziamento della misura diventa strutturale.

Decontribuzione lavoratrici madri

Viene previsto, in via sperimentale per l’anno 2022, l’esonero al 50%, per un periodo massimo di un anno, del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che rientrano nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi

Vengono destinati 15 milioni di euro per un nuovo esonero contributivo, previsto per i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere

Viene previsto un Piano strategico nazionale per la parità di genere con l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale.

Vengono quindi istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere.

Competono all’Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano, valutandone l’impatto al fine di migliorarne l’efficacia e integrarne gli strumenti.

Pubblico impiego

Viene istituito un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, d.lgs. n. 165/2001e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l’anno 2022, in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di definire i nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni dello Stato stabiliti con la tornata contrattuale 2019 – 2021, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del d.l., n. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 113/2021.

Il disegno di legge

  • Legge Bilancio 2022
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/una-pila-di-cinque-file-di-monete_1150-17745.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-02 10:58:402021-11-02 10:58:40Gli interventi in materia di lavoro nella legge di bilancio 2022
Normativa in Normativa

Con il “decreto fiscale” molti interventi in materia di lavoro

24 Ottobre 2021da Admin2

Con il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, molti ed importanti sono gli interventi che interessano la materia del lavoro.

Andiamo ad esaminarli.

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L’art. 13 del decreto legge interviene modificando il d.lgs. n. 81/2008 al fine di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.

Si segnala, in particolare, la modifica dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 “disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

Il nuovo art. 14 prevede, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 % dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

I provvedimenti per le ipotesi di lavoro irregolare non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.

In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativosuccessivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Nel decreto (art. 13) molto importante è inoltre il ruolo che in tema di sicurezza sul lavoro viene definito per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di vigilanza, con il conseguente rafforzamento degli organici.

Somministrazione di lavoro

L’art. 11, comma 15, del decreto abroga la previsione di cui all’art. 31, comma 1, quinto periodo, d. lgs. n. 81/2015 che limita al 31 dicembre 2021 la possibilità per le agenzie di somministrazione di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.

In questo modo la somministrazione a termine di personale assunto a tempo indeterminato da parte di un’agenzia del lavoro resta lecita anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2021.

Misure per la tutela dei periodi di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

L’art. 8 del decreto modifica l’art. 26 del d.l. n. 18/2020 rendendo nuovamente operativa, fino al 31 dicembre 2021, l’indennità di malattia per i periodi di quarantena con sorveglianza attiva e di permanenza domiciliare fiduciariacon sorveglianza attiva.

Viene introdotto nel corpo dell’art. 26 il comma 7-bis che prevede la possibilità per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (esclusi i datori di lavoro domestico), dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, di ottenere un rimborso forfetario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

Il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele in oggetto da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’INPS.

Congedi parentali

L’art. 9 del decreto prevede la possibilità per il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

• alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

• alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

• alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

La facoltà di astenersi dal lavoro è riconosciuta ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, l. n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio:

• per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

• per la durata della quarantena del figlio;

• nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 d.lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo previsto dall’art. 9.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Trattamenti di integrazione salariale

L’art. 11 del decreto prevede la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Il testo del decreto

  • d.l. n. 146:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/mano-che-disegna-un-grafico-stock-grafico-di-crescita_158104-495-1.jpg 315 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-10-24 21:14:302021-10-24 21:14:30Con il “decreto fiscale” molti interventi in materia di lavoro
Normativa in Normativa

Verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro

15 Ottobre 2021da Admin2

Con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (G.U. n. 241 dell’8 ottobre 2021) è stato introdotto nel corpo del d.l. n. 52/2021 (conv. in l. n. 87/2021) l’art. 9 octies che sancisce la possibilità per il datore di lavoro, a fronte di specifiche esigenze organizzative, al fine di garantire l’efficace programmazione del lavoro, di richiedere preventivamente ai lavoratori la comunicazione relativa al possesso del certificato verde Covid-19.

La comunicazione dovrà essere resa dai lavoratori con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Il testo del decreto

  • d.l. n. 139:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_324511507_zp1kYH5wlFZaL7lh0KK7xOkOdUAqCXQ1-1.jpg 286 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-10-15 16:38:562021-10-15 16:38:56Verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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