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Archivio per categoria: Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto lavoro e imprese

12 Luglio 2021da admin

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 30 giugno 2021 il testo del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.

L’art. 4 del decreto è dedicato alle misure in materia di tutela del lavoro.

Si prevede, in particolare, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili che, a decorrere dal 1° luglio  2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto,  domanda di trattamento  ordinario  di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario di cui agli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in l. n. 27/2020) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre  2021, senza versamento del contributo addizionale.

Ai datori di lavoro appartenenti ai sopra indicati settori resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991  e sono  sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di  appalto.

Fino al 31 ottobre 2021 è altresì preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. 15 luglio 1966, n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966.

 Tali sospensioni e preclusioni non operano:

– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

– nei casi in cui nel corso della liquidazionenon si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 c.c.);

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

– nei casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 4, commi 2, 4 e 5).

Il decreto introduce inoltre nel decreto Sostegni bis (art. 40 bis, d.l. n. 73/2021) un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, decreto Sostegni, d.l. n. 41/2021, convertito con modificazioni in l. n. 69/2021) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.lgs. n. 148/2015.

Alle aziende che accedono al sopra indicato trattamento di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di  appalto.

Nello stesso periodo, è preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. n.  604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966.

Anche in questo caso le sospensioni e le preclusioni non operano nelle ipotesi sopra citate (art. 4, comma 8).

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 99:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7271.jpg 406 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-07-12 06:43:422021-07-12 06:43:54Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto lavoro e imprese
Normativa in Normativa

La proroga del lavoro agile semplificato

25 Giugno 2021da admin

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 la legge 17 giugno 2021, n. 87 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 52/2021 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 (c.d. decreto riaperture).

La legge, in particolare, prevede per il settore privato un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni in l. n. 77/2021 (art. 11).

In relazione al pubblico impiego, vengono confermate le previsioni introdotte dal d.l. n. 56/2021 in modifica dell’art. 263 del d.l. n.  34/2020 (convertito con modificazioni in l. n. 77/2020) e dell’art. 14, comma 1, l. n.124/2015.

Le Amministrazioni Pubbliche, pertanto, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti) e, comunque, non oltre il  31 dicembre 2021, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di  lavoro, rivedendone l’articolazione  giornaliera  e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, anche attraverso soluzioni  digitali e non in  presenza, applicando lo smart working con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell’art.  87,  del d.l. n. 18/2020 (convertito con  modificazioni in l. n. 27/2020) e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed  efficienza  nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 11 bis).

In tema di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (art. 14, comma 1, l. n.124/2015), le Pubbliche Amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile.

Inoltre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individua le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in smart working, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti.

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.

La legge di conversione

  • l. n. 87:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/la-ragazza-asiatica-di-affari-inizia-a-lavorare-con-il-computer-portatile-al-caffe_38553-106.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-25 16:29:422021-06-25 16:29:42La proroga del lavoro agile semplificato
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto reclutamento

15 Giugno 2021da admin

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021 il testo del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.

Il decreto, finalizzato a implementare e rafforzare il capitale umano della pubblica amministrazione, ha due obiettivi dichiarati: definire percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari ai traguardi prefissati dal PNRR e porre le premesse normative per la riforma della P.A. e della Giustizia, indispensabili al PNRR.

Il decreto si compone di 19 articoli, suddivisi in due titoli:

• Il Titolo I, in particolare, riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e contiene le disposizioni volte a definire le modalità speciali per il reclutamento per il Pnrr e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione nonché le misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr, ossia le assunzioni a completamento della governance del Piano.

• Il Titolo II, invece, contiene le misure organizzative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del Pnrr e si compone di due Capi: il primo, dedicato alle assunzioni per la transizione digitale; il secondo, dedicato alle misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 80:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/06/240_F_374440071_JwBG2QIXeoIoYMztqeyZbnfsdwnAeBan.jpg 270 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-15 09:55:412021-06-15 10:12:30Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto reclutamento
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Obbligo di vaccinazione per il personale sanitario: la legge di conversione del d.l. n. 44/2021

7 Giugno 2021da admin

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021, la legge n. 76 del 28 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 44/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Si segnala in particolare quanto previsto dall’art. 4 del decreto che conferma l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione

  • Testo coord. l. n. 76:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/doctor-holding-covid-19-vaccine-bottle_23-2148920209.jpg 360 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-07 16:39:472021-06-07 16:39:47Obbligo di vaccinazione per il personale sanitario: la legge di conversione del d.l. n. 44/2021
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Il decreto semplificazioni in Gazzetta Ufficiale

7 Giugno 2021da admin

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 il testo del d.l. n. 77/2021 riguardante la Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il decreto, in particolare, interviene in materia di subappalto prevedendo:

• fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;

• dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità.

Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;

• il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Il testo del decreto

  • d.l. n. 77:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/240_F_280013047_cnRRwl0NQfwX7LVOZLmu96taIotzcis4-1.jpg 387 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-07 16:38:362021-06-07 16:38:36Il decreto semplificazioni in Gazzetta Ufficiale
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Ecco il decreto Sostegni-bis

27 Maggio 2021da admin

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il testo del d.l. n.73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il Titolo IV è dedicato alle disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.

In particolare, il decreto interviene potenziando il contratto di espansione, prevedendo un abbassamento della soglia di organico a 100 dipendenti per tutte le aziende interessate ed un incremento dei livelli di spesa che per il 2021 è stabilito in 101,7 milioni.

Viene prevista la possibilità per le imprese che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019 di presentare – previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzionedell’attività lavorativa dei lavoratori in forza finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali – domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane, nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo.

Per ciascun lavoratore, invece, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, e la relativa contribuzione figurativa.

Viene altresì prevista la possibilità per le aziende che dal 1°luglio sospendono o riducono l’attività lavorativa di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o straordinaria: per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 è previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale ma, al tempo stesso, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo. Nel medesimo periodo restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Il decreto ha inoltre introdotto in via eccezionale, dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante il quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c.; se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro che assumono con contratto di rioccupazione viene riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero contributivo spetta a condizione che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 73:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/05/240_F_296343787_PXMWNqNfkC5yOLTkN3MQDiTtxoVxnam2.jpg 360 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-05-27 18:49:072021-05-27 19:08:54Ecco il decreto Sostegni-bis
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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