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Archivio per categoria: Normativa

Covid-19: misure per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti

6 Agosto 2021/in Normativa

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 32 del 5 agosto 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

 Scuola e Università

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

-è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;

-è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il Green Pass.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.

Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

 Trasporti

Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

 Eventi sportivi

Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_324511507_zp1kYH5wlFZaL7lh0KK7xOkOdUAqCXQ1-1.jpg 286 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-06 18:13:142021-08-06 18:13:14Covid-19: misure per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti

Covid-19: Green Pass e proroga dello stato di emergenza

29 Luglio 2021/in Normativa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 il testo del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Il decreto ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale ed ha stabilito le modalità di utilizzo del Green Pass nonché i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Green Pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solo in caso di:

– certificazione verde Covid-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

– guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

– effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6 agostoprossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

 Zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni.

Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

 Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 dovrà definire d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/07/240_F_446473513_1y6k38KFx8jRlezJznBx2SPNePZKb487.jpg 425 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-07-29 21:53:362021-07-30 09:21:23Covid-19: Green Pass e proroga dello stato di emergenza

La legge di conversione del decreto Sostegni Bis

29 Luglio 2021/in Normativa

È stata pubblicata, sul supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, la legge n. 106/2021, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni Bis”), recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

In sede di conversione del decreto sono state apportate modifiche anche nel settore lavoro che hanno assorbito le misure introdotte dal d.l. n. 99/2021, che è stato contestualmente abrogato.

Le principali novità riguardano:

Trattamenti di integrazione salariale

Ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19 di cui all’art. 8, comma 1, del decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.

Ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesidei trattamenti di CIGS di cui all’art. 44 del d.l. n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Contratti a tempo determinato:

Con l’introduzione dell’art. 41 bis è stato modificato l’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, in materia di lavoro a tempo determinato, aggiungendo alle causali legali già previste dal comma 1, altre causali che fanno riferimento a “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi”.

L’art. 41 bis ha inoltre introdotto un ulteriore comma nel testo dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 che stabilisce che il termine di durata superiore a 12 mesi, ma, comunque, non eccedente i 24, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, fino al 30 settembre 2022.

La legge di conversione del decreto Sostegni bis ha confermato il contratto di espansione quale strumento normativo principe per la gestione dei processi di ristrutturazione aziendale e di riqualificazione professionale dei lavoratori da parte delle aziende che occupano almeno 100 dipendenti.

È stato altresì confermato il contratto di rioccupazione che prevede l’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/05/240_F_296343787_PXMWNqNfkC5yOLTkN3MQDiTtxoVxnam2.jpg 360 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-07-29 21:53:112021-07-29 21:53:11La legge di conversione del decreto Sostegni Bis

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è legge

12 Luglio 2021/in Normativa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021, la legge n. 101 del 1° luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 59/2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

Si ricorda che tra gli obiettivi del Piano si collocano anche gli interventi per l’occupazione e le politiche attive del lavoro.

In particolare, il decreto interviene al fine di:

– potenziare il sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale: sostenere l’occupabilità di lavoratori in transizione e disoccupati, mediante l’ampliamento delle misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito del nuovo “Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”, e promuovere la revisione della governance del sistema di formazione professionale in Italia, attraverso l’adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze”;

– rafforzare i centri per l’impiego: promuovere interventi di capacity building a supporto dei Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di fornire servizi innovativi di politica attiva, anche finalizzati alla riqualificazione professionale (upskilling e reskilling), mediante il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, aumentando la prossimità ai cittadini e favorendo la costruzione di reti tra i diversi servizi territoriali.

– realizzare la piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo una sistematizzazione e ristrutturazione degli attuali strumenti di sostegno, con una visione più aderente ai fabbisogni delle donne, attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto per la promozione dell’“imprenditorialità femminile”.

– promuovere l’acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni: favorire il matching tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, mediante il rafforzamento del “Sistema Duale” e dell’istituto dell’apprendistato, e il potenziamento del “Servizio Civile Universale” per i giovani tra i 18 e i 28 anni.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/240_F_116397031_O4Kcaoc8lWUnKxshuEYeKrGcnUVuLlYa.jpg 377 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-07-12 06:44:322021-07-12 06:44:32Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è legge

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto lavoro e imprese

12 Luglio 2021/in Normativa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 30 giugno 2021 il testo del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.

L’art. 4 del decreto è dedicato alle misure in materia di tutela del lavoro.

Si prevede, in particolare, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili che, a decorrere dal 1° luglio  2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto,  domanda di trattamento  ordinario  di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario di cui agli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in l. n. 27/2020) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre  2021, senza versamento del contributo addizionale.

Ai datori di lavoro appartenenti ai sopra indicati settori resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991  e sono  sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di  appalto.

Fino al 31 ottobre 2021 è altresì preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. 15 luglio 1966, n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966.

 Tali sospensioni e preclusioni non operano:

– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

– nei casi in cui nel corso della liquidazionenon si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 c.c.);

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

– nei casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 4, commi 2, 4 e 5).

Il decreto introduce inoltre nel decreto Sostegni bis (art. 40 bis, d.l. n. 73/2021) un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, decreto Sostegni, d.l. n. 41/2021, convertito con modificazioni in l. n. 69/2021) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.lgs. n. 148/2015.

Alle aziende che accedono al sopra indicato trattamento di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di  appalto.

Nello stesso periodo, è preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. n.  604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966.

Anche in questo caso le sospensioni e le preclusioni non operano nelle ipotesi sopra citate (art. 4, comma 8).

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7271.jpg 406 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-07-12 06:43:422021-07-12 06:43:54Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto lavoro e imprese

La proroga del lavoro agile semplificato

25 Giugno 2021/in Normativa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 la legge 17 giugno 2021, n. 87 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 52/2021 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 (c.d. decreto riaperture).

La legge, in particolare, prevede per il settore privato un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni in l. n. 77/2021 (art. 11).

In relazione al pubblico impiego, vengono confermate le previsioni introdotte dal d.l. n. 56/2021 in modifica dell’art. 263 del d.l. n.  34/2020 (convertito con modificazioni in l. n. 77/2020) e dell’art. 14, comma 1, l. n.124/2015.

Le Amministrazioni Pubbliche, pertanto, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti) e, comunque, non oltre il  31 dicembre 2021, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di  lavoro, rivedendone l’articolazione  giornaliera  e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, anche attraverso soluzioni  digitali e non in  presenza, applicando lo smart working con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell’art.  87,  del d.l. n. 18/2020 (convertito con  modificazioni in l. n. 27/2020) e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed  efficienza  nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 11 bis).

In tema di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (art. 14, comma 1, l. n.124/2015), le Pubbliche Amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile.

Inoltre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individua le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in smart working, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti.

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/la-ragazza-asiatica-di-affari-inizia-a-lavorare-con-il-computer-portatile-al-caffe_38553-106.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-25 16:29:422021-06-25 16:29:42La proroga del lavoro agile semplificato
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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