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Archivio per categoria: Normativa

La legge di conversione del decreto Ristori

29 Dicembre 2020da admin

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (d.l. n. 149/2020), Ristori ter (d.l. n. 154/2020) e Ristori quater (d.l. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

La legge n. 176/2020 mantiene ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater, trasfusi nel corpo normativo (dall’integrazione salariale all’esonero contributivo, dall’istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).

Inoltre, sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.

In particolare, si evidenziano sul punto le seguenti novità (art. 4 ter):

– l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;

– l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;

– l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;

– la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;

– quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Il testo della legge

  • l. n. 176:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/vasi-pieni-di-soldi-e-piante-sopra-di-loro_23-2148305933.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-29 15:30:412020-12-29 15:30:41La legge di conversione del decreto Ristori
Normativa in Normativa

Il Decreto Ristori-quater è in G.U.

2 Dicembre 2020da admin

Lo scorso lunedì 30 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 297, il decreto legge n. 157/2020 noto come Decreto Ristori-quater.

Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento.

  • Principali misure in materia fiscale e contributiva
    • Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (art. 1)
    • Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2)
    • Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 3)
    • Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione (art. 7)
    • Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU (art. 8)
  • Misure di sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro
    • Riconoscimento di una ulteriore indennità una tantum  pari a 1.000 euro da destinare ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 15, c. 1, d.l. n. 137/2020 (art. 9, c. 1).
    • Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30.11.2020 (art. 9, c. 2).
    • Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. I presupposti per accedere a tale beneficio sono dettagliatamente elencati ai commi 3 e 4 dell’art. 9.
    • Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti indicati dal comma 5 dell’art. 9.
    • Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.1.2019 al 30.11.2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del d.lgs. n. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.1.2019 alla data del 30.11.2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (art. 9, c. 6).
    • La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 3 del d.l. n. 137/2020, è incrementata di 92 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 10).
    • Gli articoli 11 e 12 introducono rispettivamente disposizioni a favore dei lavoratori sportivi e a sostegno dei settori del turismo, della cultura e per l’internazionalizzazione.
    • L’art. 13 dispone che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del d.l. n. 149/2020 nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
  • Ulteriori misure urgenti
    • Sul versante lavoristico e sindacale si segnala, in particolare, il differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale nelle pubbliche amministrazioni. Tali elezioni si svolgeranno entro il 15 aprile 2022, anche mediante modalità telematiche eventualmente concordate con appositi accordi di cui all’art. 42, c. 4, d.lgs. n. 165/2001 (art. 15)

Il testo del decreto legge

  • Decreto Ristori-quater
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/09/240_F_299370198_wKOzjVTneiklUyHFFfRO4zFa1ybkyBol.jpg 240 360 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-02 19:30:412020-12-02 19:31:17Il Decreto Ristori-quater è in G.U.
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Le misure contenute nel Decreto Ristori-ter

2 Dicembre 2020da admin

Nelle ultime due settimane il Governo ha varato due nuovi decreti Ristori per venire incontro alle esigenze di operatori economici e lavoratori colpiti dall’emergenza COVID-19.

Nella giornata del 23 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291, il decreto legge n. 154/2020 noto come Decreto Ristori-ter.

L’art. 1 di tale provvedimento ha stabilito un incremento del Fondo di cui all’art. 8, c. 2, d.l. n. 149/2020 di 1.450 milioni di euro per l’anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l’anno 2021.

La stessa disposizione ha poi ampliato la platea dei possibili destinatari del contributo a Fondo perduto, includendo le attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori.

Con l’art. 2 è stato istituito un Fondo di 400 milioni di euro nel 2020 volto a consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

L’art. 3, invece, ha previsto un incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo di cui all’art. 44 d.lgs. n. 1/2018 al fine di procedere all’acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Il testo del decreto legge

  • Decreto Ristori-ter
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Pubblicato in G.U. il c.d. decreto Ristori bis

17 Novembre 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il testo del decreto legge noto con la denominazione di “Decreto Ristori bis”.

Tale decreto reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con particolare riguardo ai profili lavoristici e previdenziali si segnalano le seguenti novità.

  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
    • L’art. 11, comma 1, dispone che la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 d.l. n. 137/2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 di cui al decreto; tale sospensione però non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
    • L’art. 11, comma 2, prevede inoltre la sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (tali aree sono individuate con le ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del d.p.c.m. 3 novembre 2020 e appartenenti ai settori indicati nell’allegato 2 del decreto).
    • Ai sensi dell’art. 11, comma 4, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione (fino a massimo quattro rate); la prima rata dovrà essere versata entro il 16 marzo 2021.
  • MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
    • L’art. 12 reca, invece, ulteriori misure in materia di integrazione salariale: in particolare, sono stati prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi; inoltre, i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 d.l. n. 137/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
  • CONGEDI STRAORDINARI
    • L’art. 13 riconosce (alternativamente) ai genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, che non possano svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal d.p.c.m. 3 novembre 2020 e dall’art. 30 del presente decreto. La facoltà di astensione dal lavoro è possibile per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
    • Per tali periodi è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 d.lgs. n. 151/2001 (ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23). Tali periodi sono comunque coperti da contribuzione figurativa.
    • Il beneficio del congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 4, c. 1, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
  • BONUS BABY SITTING
    • L’art. 14 riconosce, invece, ai genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione sociale obbligatoria, il diritto a fruire di uno o più bonus baby sitting (nel limite complessivo di 1000 euro) da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori che non possano svolgere la prestazione in modalità agile. Resta inteso che nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
    • Tale beneficio si applica anche ai genitori di figli con disabilità grave (ai sensi dell’art.4, c. 1, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il testo del decreto legge

  • G.U. 279-2020
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News ed Eventi, Normativa in News ed Eventi, Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto Ristori

29 Ottobre 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il testo del decreto legge n. 137/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Tra le principali misure introdotte si segnala:

Contributi a fondo perduto

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato).

Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.

L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Proroga della cassa integrazione e del blocco licenziamenti

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato.

La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223 e restano   altresì  sospese   le    procedure    pendenti    avviate successivamente alla data  del  23 febbraio  2020,  fatte  salve  le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  già impiegato nell’appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

 Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo

Sono state previste:

  • una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

  • 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
  • 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
  • 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
  • 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

 Salute e sicurezza

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:

  • lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
  • l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

Giustizia

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:

  • per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
  • per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 137:2020
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Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020

25 Ottobre 2020da admin

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 24 ottobre 2020.

Il Decreto contiene ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 mag- gio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Sul fronte degli interventi in materia di diritto del lavoro non si registrano novità rispetto alla decretazione precedente.

L’art. 2 del Decreto ribadisce che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

 

 

il testo del D.P.C.M.

  • DPCM 24.10.2020
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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