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Archivio per categoria: Normativa

Covid-19: obbligo di vaccinazione per il personale sanitario

8 Aprile 2021da admin

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 il testo del decreto legge n. 44/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Di particolare interesse l’art. 4 del decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

In particolare, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, è previsto che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1°aprile 2021), ciascun Ordine professionale territorialmente competente dovrà trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Stesso obbligo e termini di trasmissione vigono in capo ai datori di lavoro degli operatori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali rispetto ai propri dipendenti.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi le Regioni o le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, dovranno verificare “lo stato vaccinale” di ciascuno degli operatori sanitari contenuto nei citati elenchi.

Qualora dai sistemi informativi vaccinali non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dovrà segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Decorsi tali termini, qualora si accerti “l’inosservanza dell’obbligo vaccinale”, l’azienda sanitaria locale competente dovrà darne immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.

Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il testo del decreto legge

  • D.l. n. 44:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/preventive-coronavirus-vaccine-bottle-assortment_23-2148920198.jpg 360 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-08 17:29:332021-04-08 17:29:33Covid-19: obbligo di vaccinazione per il personale sanitario
Normativa in Normativa

Decreto Sostegni: proroga della deroga sulle causali dei contratti a termine

29 Marzo 2021da admin

Le disposizioni contenute nell’art. 17 del d.l. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) sono dedicate alla proroga o rinnovo dei contratti a termine.

In particolare, ai sensi dell’art. 17, comma 1, cit., fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è prevista la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Le disposizioni sopra indicate hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Il testo dell'articolo

  • Art. 17 d.l. n. 41_2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/l-uomo-in-tuta-firma-contratto_23-2147711015.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-29 16:30:212021-03-29 16:30:21Decreto Sostegni: proroga della deroga sulle causali dei contratti a termine
Normativa in Normativa

Covid-19: misure a sostegno dei lavoratori con figli minori

23 Marzo 2021da admin

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 il testo del decreto legge n. 30/2021 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID -19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” con importanti misure in tema di lavoro agile, congedi e bonus baby-sitting.

 

Il testo del decreto legge

  • D.l. n. 30:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/03/close-up-student-floor-with-laptop_23-2148888828.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-23 21:26:152021-03-23 21:26:15Covid-19: misure a sostegno dei lavoratori con figli minori
Normativa in Normativa

Il Decreto Sostegni: proroga del blocco dei licenziamenti e misure in tema di cassa integrazione

23 Marzo 2021da admin

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2020 il testo del decreto legge n. 41/2021 recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19” (c.d. Decreto Sostegni).

Il Decreto interviene al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali: 1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; 2. lavoro e contrasto alla povertà; 3. salute e sicurezza; 4. sostegno agli enti territoriali; 5. ulteriori interventi settoriali.

Varie ed importanti sono le misure che interessano il diritto del lavoro, fra le quali primeggia la proroga del blocco dei licenziamenti e del particolare regime della Cassa integrazione, dovendo distinguersi fra due fattispecie.

A) L’art. 8 del Decreto prevede che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

In tale fattispecie, fino al 30 giugno 2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 lu-glio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

B) Lo stesso art. 8 cit. prevede che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

In tale fattispecie, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

In entrambe le fattispecie le sospensioni e le preclusioni sopra descritte non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia di-sposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 41:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/03/240_F_165816403_7d2RK1v9aELcNlgdYQB6GV9Lipl8eLGb-1.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-23 19:19:322021-03-23 22:56:18Il Decreto Sostegni: proroga del blocco dei licenziamenti e misure in tema di cassa integrazione
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Approvata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe

6 Marzo 2021da admin

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1°marzo 2021 la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del c.d. decreto Milleproroghe (d.l. n. 183/2020).

In sede di conversione, sono stati prorogati i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate all’art. 19 del decreto Milleproroghe – e, quindi, all’Allegato 1 al decreto stesso – fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.

In materia di lavoro si segnala, in particolare, la proroga al 30 aprile 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020.

Inoltre, la legge differisce al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 così come i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo.

In materia societaria, sono state estese al 31 luglio 2021 le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dal decreto Cura Italia (art. 106, d.l. n. 18/2020).

Da ultimo, si evidenzia la proroga al 30 aprile 2021 anche delle disposizioni del decreto Cura Italia (art. 73, d.l. n. 18/2020) sulle semplificazioni in materia di organi collegiali e, nello specifico, delle norme relative allo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra altri organi contemplati, di associazioni private anche non riconosciute, di fondazioni e delle società, ivi incluse le cooperative e i consorzi.

La legge di conversione

  • L. n. 21:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/03/240_F_214874828_79AQdM9OIyStoBFtYqSVmvrfv4TU5Vd2-1.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-06 11:49:582021-03-06 15:02:57Approvata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe
Normativa in Normativa

Lo smart working nel decreto Milleproroghe

14 Gennaio 2021da admin

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. decreto “Milleproroghe”), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”.

L’art. 19 ha prorogato i termini delle disposizioni legislative richiamate dall’allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021.

In materia di lavoro si segnala la proroga dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working prevista dall’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020).

Fino al 31 marzo 2021 dunque i datori di lavoro privati potranno applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 ad ogni rapporto di lavoro, anche in assenza degli accordi  individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di  cui  all’articolo  22 della medesima legge n. 81/2017, sono assolti in  via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  nel  sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro (INAIL).

Si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Viene inoltre prorogata la misura prevista dall’art. 263 del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020) secondo cui “le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile nella forma semplificata al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità […]”.

Il testo del decreto Milleproroghe

  • d.l. n. 183:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/te-bevente-della-donna-e-computer-portatile-usando-a-casa_171337-19481.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-01-14 17:35:022021-01-14 17:35:02Lo smart working nel decreto Milleproroghe
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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