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Archivio per categoria: Normativa

La proroga del lavoro agile pandemico nelle pubbliche amministrazioni

8 Maggio 2021/in Normativa

In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021 il testo del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Il decreto interviene al fine di posticipare alcuni termini di prossima scadenza e, per quanto qui interessa, interviene in tema di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

Il decreto prevede che fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Da notare che viene meno nel testo dell’art. 263 cit. il rispetto della percentuale minima del 50% di ricorso al lavoro agile.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/scienziato-che-indossa-guanti-protettivi-che-esaminano-i-campioni-di-dna-che-tengono-il-bastoncino-di-cotone-primo-piano_151013-5954.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-05-08 18:14:102021-05-08 18:14:10La proroga del lavoro agile pandemico nelle pubbliche amministrazioni

La legge di conversione del c.d. decreto Covid: lavoro agile, congedi e bonus baby-sitter

8 Maggio 2021/in Normativa

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2191, di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto Covid (d.l. n. 30/2021), recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena.

La legge di conversione, in particolare, ha modificato l’articolo 2 del decreto che disciplina il lavoro agile, i congedi per genitori e il bonus baby-sitting.

Lavoro agile

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 2 del decreto riconosce il beneficio di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli di ogni età:

– con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992

– con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge n. 170 del 2010

– con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica,

La possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile è prevista per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV- 2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il comma 1-ter riconosce al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.

Si prevede che l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non debba avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Viene fatta salva, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali.

Congedi

Viene sostituito il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 del decreto, prevedendo la facoltà di astensione dal lavoro, nelle ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa essere svolta in modalità agile, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Si prevede inoltre la possibilità di fruizione del congedo in modalità giornaliera o oraria.

Bonus Baby-sitter

Viene estesa la possibilità di fruizione del bonus per i servizi di baby-sitting al personale del comparto della polizia locale e a tutti i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/donna-moderna-che-lavora-con-il-bambino-concetto-multi-tasking-freelance-e-maternita_158595-5050.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-05-08 17:48:172021-05-08 17:48:17La legge di conversione del c.d. decreto Covid: lavoro agile, congedi e bonus baby-sitter

Covid-19: obbligo di vaccinazione per il personale sanitario

8 Aprile 2021/in Normativa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 il testo del decreto legge n. 44/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Di particolare interesse l’art. 4 del decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

In particolare, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, è previsto che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1°aprile 2021), ciascun Ordine professionale territorialmente competente dovrà trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Stesso obbligo e termini di trasmissione vigono in capo ai datori di lavoro degli operatori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali rispetto ai propri dipendenti.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi le Regioni o le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, dovranno verificare “lo stato vaccinale” di ciascuno degli operatori sanitari contenuto nei citati elenchi.

Qualora dai sistemi informativi vaccinali non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dovrà segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Decorsi tali termini, qualora si accerti “l’inosservanza dell’obbligo vaccinale”, l’azienda sanitaria locale competente dovrà darne immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.

Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/preventive-coronavirus-vaccine-bottle-assortment_23-2148920198.jpg 360 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-08 17:29:332021-04-08 17:29:33Covid-19: obbligo di vaccinazione per il personale sanitario

Decreto Sostegni: proroga della deroga sulle causali dei contratti a termine

29 Marzo 2021/in Normativa

Le disposizioni contenute nell’art. 17 del d.l. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) sono dedicate alla proroga o rinnovo dei contratti a termine.

In particolare, ai sensi dell’art. 17, comma 1, cit., fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è prevista la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Le disposizioni sopra indicate hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/l-uomo-in-tuta-firma-contratto_23-2147711015.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-29 16:30:212021-03-29 16:30:21Decreto Sostegni: proroga della deroga sulle causali dei contratti a termine

Covid-19: misure a sostegno dei lavoratori con figli minori

23 Marzo 2021/in Normativa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 il testo del decreto legge n. 30/2021 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID -19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” con importanti misure in tema di lavoro agile, congedi e bonus baby-sitting.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/03/close-up-student-floor-with-laptop_23-2148888828.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-23 21:26:152021-03-23 21:26:15Covid-19: misure a sostegno dei lavoratori con figli minori

Il Decreto Sostegni: proroga del blocco dei licenziamenti e misure in tema di cassa integrazione

23 Marzo 2021/in Normativa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2020 il testo del decreto legge n. 41/2021 recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19” (c.d. Decreto Sostegni).

Il Decreto interviene al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali: 1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; 2. lavoro e contrasto alla povertà; 3. salute e sicurezza; 4. sostegno agli enti territoriali; 5. ulteriori interventi settoriali.

Varie ed importanti sono le misure che interessano il diritto del lavoro, fra le quali primeggia la proroga del blocco dei licenziamenti e del particolare regime della Cassa integrazione, dovendo distinguersi fra due fattispecie.

A) L’art. 8 del Decreto prevede che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

In tale fattispecie, fino al 30 giugno 2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 lu-glio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

B) Lo stesso art. 8 cit. prevede che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

In tale fattispecie, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

In entrambe le fattispecie le sospensioni e le preclusioni sopra descritte non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia di-sposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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