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Archivio per categoria: Normativa

Legge di Bilancio 2021: le novità in materia di lavoro

14 Gennaio 2021da admin

E’ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020 la legge n. 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Si tratta di un provvedimento composto da 20 articoli, ma la disposizione principale è rappresentata dall’articolo 1, con i suoi 1150 commi.

Si riportano di seguito i principali interventi in materia di lavoro ivi contenuti.

• Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (Art. 1, commi 10-19)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.
Analogo incentivo è previsto per l’assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.

• Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (Art. 1, commi 20-22)

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la  ripresa  della  loro  attività viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, il Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

• Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (Art. 1, commi 23-26)

Viene incrementato di 50 milioni di euro del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio.

Per il padre lavoratore, viene introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

• Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (Art. 1, comma 36)

Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.

• Fondo a sostegno dell’impresa femminile (Art. 1, commi 97-117)

Viene istituito il Fondo a sostegno dell’impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria.

Sono previsti interventi diversificati che vanno da contributi a fondo perduto, finanziamenti senza interessi, incentivi per rafforzare le imprese femminili costituite da almeno 36 mesi nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi, percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative.

Pertanto, al Fondo di sostegno al venture capital, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell’investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

• Fondo per le piccole e medie imprese creative (Art. 1, commi 109-115)

È prevista la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le risorse del Fondo sono destinate alle attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

• Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (Art.1, comma 161)

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo di cui all’art. 27, comma 1, del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020, si applica in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

• Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (Art.1, comma 276)

Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

• Rinnovo dei contratti a tempo determinato (Art.1, comma 279)

È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

• Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (Art.1, commi 300-306)

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane.

Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

• Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (Art.1, commi 306-308)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con  esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

• Blocco dei licenziamenti (Art.1, commi 309-311)

Viene esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

• Contratto di espansione interprofessionale (Art.1, comma 349)

Viene implementato il finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale.

Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.

Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

• Congedo obbligatorio di paternità (Art.1, comma 363)

Viene incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

• Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (Art.1, comma 481)

Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,  in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

• Anticipo utilizzo credito d’imposta per adeguamento ambiente di lavoro (Art. 1, commi 1099-1100)

Si stabilisce che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) è utilizzabile dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021.

La disposizione anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

Si tratta del credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il testo della legge

  • l n. 178/2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/mano-che-disegna-un-grafico-stock-grafico-di-crescita_158104-495.jpg 308 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-01-14 17:34:182021-01-14 17:34:18Legge di Bilancio 2021: le novità in materia di lavoro
Normativa in Normativa

Covid-19: ulteriori misure per il contenimento del contagio

14 Gennaio 2021da admin

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

• è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;

• qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

• è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

 

Il testo del decreto legge

  • d.l. 13 gennaio 2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/scienziato-che-conduce-il-processo-biologico-di-elettroforesi-su-gel-nell-ambito-della-ricerca-sul-coronavirus_181624-756.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-01-14 17:32:502021-01-14 17:32:50Covid-19: ulteriori misure per il contenimento del contagio
Normativa in Normativa

La legge di conversione del decreto Ristori

29 Dicembre 2020da admin

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (d.l. n. 149/2020), Ristori ter (d.l. n. 154/2020) e Ristori quater (d.l. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

La legge n. 176/2020 mantiene ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater, trasfusi nel corpo normativo (dall’integrazione salariale all’esonero contributivo, dall’istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).

Inoltre, sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.

In particolare, si evidenziano sul punto le seguenti novità (art. 4 ter):

– l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;

– l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;

– l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;

– la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;

– quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Il testo della legge

  • l. n. 176:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/vasi-pieni-di-soldi-e-piante-sopra-di-loro_23-2148305933.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-29 15:30:412020-12-29 15:30:41La legge di conversione del decreto Ristori
Normativa in Normativa

Il Decreto Ristori-quater è in G.U.

2 Dicembre 2020da admin

Lo scorso lunedì 30 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 297, il decreto legge n. 157/2020 noto come Decreto Ristori-quater.

Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento.

  • Principali misure in materia fiscale e contributiva
    • Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (art. 1)
    • Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2)
    • Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 3)
    • Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione (art. 7)
    • Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU (art. 8)
  • Misure di sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro
    • Riconoscimento di una ulteriore indennità una tantum  pari a 1.000 euro da destinare ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 15, c. 1, d.l. n. 137/2020 (art. 9, c. 1).
    • Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30.11.2020 (art. 9, c. 2).
    • Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. I presupposti per accedere a tale beneficio sono dettagliatamente elencati ai commi 3 e 4 dell’art. 9.
    • Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti indicati dal comma 5 dell’art. 9.
    • Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.1.2019 al 30.11.2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del d.lgs. n. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.1.2019 alla data del 30.11.2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (art. 9, c. 6).
    • La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 3 del d.l. n. 137/2020, è incrementata di 92 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 10).
    • Gli articoli 11 e 12 introducono rispettivamente disposizioni a favore dei lavoratori sportivi e a sostegno dei settori del turismo, della cultura e per l’internazionalizzazione.
    • L’art. 13 dispone che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del d.l. n. 149/2020 nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
  • Ulteriori misure urgenti
    • Sul versante lavoristico e sindacale si segnala, in particolare, il differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale nelle pubbliche amministrazioni. Tali elezioni si svolgeranno entro il 15 aprile 2022, anche mediante modalità telematiche eventualmente concordate con appositi accordi di cui all’art. 42, c. 4, d.lgs. n. 165/2001 (art. 15)

Il testo del decreto legge

  • Decreto Ristori-quater
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Normativa in Normativa

Le misure contenute nel Decreto Ristori-ter

2 Dicembre 2020da admin

Nelle ultime due settimane il Governo ha varato due nuovi decreti Ristori per venire incontro alle esigenze di operatori economici e lavoratori colpiti dall’emergenza COVID-19.

Nella giornata del 23 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291, il decreto legge n. 154/2020 noto come Decreto Ristori-ter.

L’art. 1 di tale provvedimento ha stabilito un incremento del Fondo di cui all’art. 8, c. 2, d.l. n. 149/2020 di 1.450 milioni di euro per l’anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l’anno 2021.

La stessa disposizione ha poi ampliato la platea dei possibili destinatari del contributo a Fondo perduto, includendo le attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori.

Con l’art. 2 è stato istituito un Fondo di 400 milioni di euro nel 2020 volto a consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

L’art. 3, invece, ha previsto un incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo di cui all’art. 44 d.lgs. n. 1/2018 al fine di procedere all’acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Il testo del decreto legge

  • Decreto Ristori-ter
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Pubblicato in G.U. il c.d. decreto Ristori bis

17 Novembre 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il testo del decreto legge noto con la denominazione di “Decreto Ristori bis”.

Tale decreto reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con particolare riguardo ai profili lavoristici e previdenziali si segnalano le seguenti novità.

  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
    • L’art. 11, comma 1, dispone che la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 d.l. n. 137/2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 di cui al decreto; tale sospensione però non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
    • L’art. 11, comma 2, prevede inoltre la sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (tali aree sono individuate con le ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del d.p.c.m. 3 novembre 2020 e appartenenti ai settori indicati nell’allegato 2 del decreto).
    • Ai sensi dell’art. 11, comma 4, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione (fino a massimo quattro rate); la prima rata dovrà essere versata entro il 16 marzo 2021.
  • MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
    • L’art. 12 reca, invece, ulteriori misure in materia di integrazione salariale: in particolare, sono stati prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi; inoltre, i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 d.l. n. 137/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
  • CONGEDI STRAORDINARI
    • L’art. 13 riconosce (alternativamente) ai genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, che non possano svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal d.p.c.m. 3 novembre 2020 e dall’art. 30 del presente decreto. La facoltà di astensione dal lavoro è possibile per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
    • Per tali periodi è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 d.lgs. n. 151/2001 (ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23). Tali periodi sono comunque coperti da contribuzione figurativa.
    • Il beneficio del congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 4, c. 1, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
  • BONUS BABY SITTING
    • L’art. 14 riconosce, invece, ai genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione sociale obbligatoria, il diritto a fruire di uno o più bonus baby sitting (nel limite complessivo di 1000 euro) da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori che non possano svolgere la prestazione in modalità agile. Resta inteso che nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
    • Tale beneficio si applica anche ai genitori di figli con disabilità grave (ai sensi dell’art.4, c. 1, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il testo del decreto legge

  • G.U. 279-2020
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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