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Archivio per categoria: Normativa

Il decreto-legge che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020

3 Agosto 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020 il testo del decreto legge recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Il d.l. n. 83/2020 proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono  di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle in materia di lavoro agile.

Restano infatti in vigore le disposizioni in tema di lavoro agile contenute nel d.l. n. 34/2020:

•fino al 14 settembre i lavoratori dipendenti privati con figli sotto ai 14 anni hanno diritto di operare in smart working, se questa modalità risulta compatibile con le peculiarità della prestazione;

•lo stesso diritto spetta, fino al 15 ottobre, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, purché ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;

•fino al 15 ottobre i datori di lavoro privati possono applicare lo smart working a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Restano inoltre in vigore le disposizioni:

-per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;

-per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;

-per la disciplina delle aree sanitarie temporanee;

-per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;

-disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

-in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;

-misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;

-sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;

-per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;

-semplificazioni in materia di organi collegiali;

-misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

-per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

-per l’edilizia scolastica.

Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.

Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.

Il decreto è in vigore dal 30 luglio 2020.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 83: 2020 2
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7271.jpg 406 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-08-03 11:39:152020-08-03 11:52:39Il decreto-legge che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020
Normativa in Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Semplificazioni

21 Luglio 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 il testo del decreto legge recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Il testo costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.

Il decreto n.76/2020, in particolare, interviene in quattro ambiti principali:

-semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I – artt. 1-11);

-semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II – artt. 12-23);

– misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III- artt. 24-37);

-semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV – artt. 38-65).

 Contratti pubblici ed edilizia

Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Le nuove norme prevedono:

  • l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
  • una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi.

Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto.

Sono state introdotte, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento.

Inoltre, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati.

Sarà poi obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti. Infine, si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.

Procedimenti e responsabilità degli amministratori

Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.

E’ stata introdotta la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni. Inoltre, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e pubblicarli.

Sono state introdotte semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale.

E’ stata introdotta per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali ed è stata prevista la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini.

Sul fronte della responsabilità degli amministratori pubblici, si prevede, fino al 31 luglio 2021, la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive.

Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzato il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

Diffusione dell’amministrazione digitale

Al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali è stato previsto:

– l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone;

– il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi;

– la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;

– la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO;

– semplificazioni per il rilascio della CIE;

– una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari;

– la semplificazione della firma elettronica avanzata;

– il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;

– regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini;

– la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA;

– la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico.

– di introdurre misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti.

Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green economy

Per le imprese, il decreto ha previsto:

– la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga;

– l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;

– la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi;

– il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura;

– la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.

 

 

 

Il testo del decreto

  • d.l. n. 76:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/mano-che-tocca-mobile-con-le-applicazioni_1134-126.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-21 10:17:332020-07-21 10:17:33Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Semplificazioni
Normativa in Normativa

Convertito in legge il Decreto Rilancio

16 Luglio 2020da admin

Oggi il Senato ha approvato con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione il ddl n. 1874 di conversione in legge del decreto n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio).

Molti sono gli interventi all’originario testo del decreto legge.

Con riferimento ai profili lavoristici si segnalano di seguito alcune delle principali novità introdotte in sede di conversione.

Licenziamenti collettivi e per g.m.o.

All’art. 80 del decreto Rilancio – disposizione dedicata ai licenziamenti per g.m.o. e collettivi – viene aggiunto il comma 1-bis, a norma del quale “Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.”

Con l’introduzione dell’art. 80-bis viene poi inserita una norma di interpretazione autentica dell’art. 38, c. 3, d.lgs. n. 81/2015: ai sensi della lettura fornita dal legislatore, il licenziamento non è ricompreso tra gli atti di costituzione e gestione del rapporto, formalmente compiuti o ricevuti dal somministrazione, ma di fatto “imputabili” all’utilizzatore.

Merita, tuttavia, segnalare che la legge di conversione non interviene sul periodo di sospensione delle procedure di licenziamento per g.m.o. e collettivo.

Pertanto, a decorrere dal 18 agosto 2020 torna ad operare la disciplina ordinaria in tema di licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Lavoro agile nel settore privato e nelle pubbliche amministrazioni

Nel settore privato viene ampliata la platea di destinatari del diritto al lavoro agile (art. 90 decreto Rilancio).

Fino alla cessazione dello stato di emergernza, viene infatti riconosciuto il diritto allo smart working anche ai lavoratori c.d. fragili, ritenuti tali in base della valutazione del medico competente.

La legge di conversione interviene anche sulla disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

Il “nuovo” comma 1 dell’art. 263 stabilisce che fino al 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile nella forma semplificata al 50% del personale impiegato nelle attivitià che possono essere svolte in tale modalità.

All’interno dell’art. 14 l. n. 124/2015 viene anche prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno il Piano organizzativo del lavoro agile (c.d. POLA).

Proroga dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato

All’art. 93 del decreto Rilancio viene aggiunto il comma 1-bis che dispone la proroga dei contratti di lavoro a termine, anche in regime di somministrazione, e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

Ecco il testo della legge di conversione approvata in data odierna al Senato.

La legge di conversione approvata al Senato

  • Legge di conversione decreto rilancio
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/person-holding-hour-glass-1209999-scaled.jpg 1665 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-16 17:35:372020-07-16 17:35:37Convertito in legge il Decreto Rilancio
Normativa in Normativa

Misure anti-Covid19 prorogate fino al 31 luglio 2020

15 Luglio 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020 il testo del nuovo DPCM con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono state prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020.

Sono state altresì confermate e restano in vigore, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Sono stati inoltre aggiornati gli allegati 9 e 15 al DPCM 11 giugno 2020, recanti rispettivamente “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” e “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”.

Il testo del DPCM e le Linee Guida

  • DPCM 14.7.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/medico-o-scienziato-o-medico-in-possesso-di-provetta-per-il-sangue-per-covid-19-o-ncov-coronavirus-positivo-al-test_73622-1298-1.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-15 16:12:302020-07-15 16:12:30Misure anti-Covid19 prorogate fino al 31 luglio 2020
Normativa in Normativa

Il decreto legge sulla cassa integrazione

18 Giugno 2020da admin

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il testo del decreto legge n. 52/2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

In particolare, il decreto prevede che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 e ss.mm.ii., i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente (art. 1).

Sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza (art. 2).

Sono altresì prorogati dal 15 luglio al 15 agosto i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020 (art. 3).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 52:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/foto-microscopica-3d-di-covid-19-coronavirus_149660-462.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-18 10:52:432020-06-18 10:52:43Il decreto legge sulla cassa integrazione
Normativa in Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM recante ulteriori misure di contenimento del contagio

12 Giugno 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 il testo del DPCM con il quale vengono dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono state disposte le seguenti misure:

a) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

b) L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del d.l. n. 33/2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.

c) E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

d) A decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera.

e) L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del  d.l. n. 33/2020.

f) Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

g) Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

h) Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

i) Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 , è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

l) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del d.l. n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020 e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 65/2017, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

m) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

n) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

o) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (art. 1).

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14 (art. 2).

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie (art. 3).

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

Il testo del DPCM

  • DPCM 11 giugno 2020
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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