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Archivio per categoria: Normativa

Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge su riaperture e spostamenti

16 Maggio 2020da admin

E’ stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il testo del decreto-legge n. 33/2020 con il quale vengono dettate le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Fase 2.

A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 d.l. n. 19/2020.

Tali misure potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n.19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Allo stesso modo, dal 3 giugno 2020, anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati, anche in relazioni a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Resta altresì vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le riunioni devono svolgersi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione  Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità che saranno definite con provvedimento  adottato ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 19/2020.

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 19/2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

I dati del monitoraggio devono essere comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo di dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e ss.mm.

In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, d.l. n. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

All’atto dell’accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo del decreto legge

  • D.L. 16 maggio 2020 n. 33
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/240_F_348793124_yB1WOgaFb5OiLRwDTwci7TfOxY1JAW2z.jpg 240 360 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-16 16:55:522020-05-16 22:26:34Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge su riaperture e spostamenti
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Coronavirus Toscana: importanti novità sul protocollo anti-contagio

13 Maggio 2020da admin

Con delibera n. 595 dell’11 maggio 2020, la Giunta Regionale Toscana ha ripristinato la modalità di trasmissione tramite indirizzo e-mail, introdotta dall’ordinanza 38/2020, oltre alla nuova modalità di compilazione on line introdotta dall’ordinanza 48/2020.

E’ stata altresì prorogata la scadenza per la trasmissione dei protocolli, con la finalità di agevolare il massimo rispetto dell’applicazione delle procedure anti-contagio.

Pertanto il protocollo anti-contagio, di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020, può essere trasmesso alla Regione Toscana con le seguenti modalità:

– compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari. In questo caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione, con contenuti uguali a quelli riportati negli allegati alla presente delibera;

– trasmissione tramite e-mail all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it, compilando, per l’attività di competenza, lo specifico allegato alla presente delibera. In tal caso alla mail dovrà essere allegato, oltre al protocollo, la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo; farà fede per la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione, la copia della mail di trasmissione.

Non sono accettati protocolli trasmessi con PEC.

Ai fini della trasmissione tramite e-mail del protocollo anti-contagio sono approvati i seguenti allegati alla presente delibera:

– Allegato 1: Format per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti con la clientela;

– Allegato 2: Format per attività commerciali;

– Allegato 3: Format per uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi.

Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato o trasmesso il protocollo anti-contagio tramite e-mail, all’indirizzo e-mail sopra riportato, entro la data del 31 maggio 2020.

Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

Coloro che hanno già inviato il protocollo tramite e-mail o tramite compilazione on line non devono inviarlo nuovamente, ferma restando l’applicazione delle disposizioni, di cui alla ordinanza 48/2020.

Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti-contagio.

Il testo della delibera e i format per la trasmissione del protocollo anti-contagio

  • A – Delibera n.595:2020
  • B – Allegato 1
  • C – Allegato 2
  • D – Allegato 3
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/uomo-d-affari-che-esamina-carte-a-tavola_1262-3706.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-13 08:13:142020-05-13 08:13:14Coronavirus Toscana: importanti novità sul protocollo anti-contagio
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Sicurezza nei cantieri: la delibera della Regione Toscana

13 Maggio 2020da admin

Con la Delibera 11 maggio n. 594 la Regione Toscana ha introdotto importanti modifiche alla precedente disciplina regionale in materia di sicurezza nei cantieri.

In particolare, tale delibera ha disposto il superamento – ad opera delle disposizioni contenute nell’Allegato 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 – delle previsioni dell’Ordinanza del Presidente della giunta regionale 40/2020 relative all’obbligo del distanziamento interpersonale e alla misurazione della temperatura corporea per tutti i cantieri in corso e per i nuovi cantieri.

La Giunta Regionale ha dunque disposto:

– l’obbligo di utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, all’interno dei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati e dei relativi ulteriori luoghi di lavoro, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative;

– il mantenimento, ove possibile, della distanza interpersonale di un 1,8 m;

– l’obbligo di sottoporre il personale, prima dell’accesso al cantiere, al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C non sarà consentito l’accesso al cantiere.

I cantieri in corso dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni entro sette giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera.

Il testo della Delibera

  • Delibera_n.594_del_11-05-2020_cantieri
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/cantiere-707x471-1.jpeg 471 707 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-13 08:12:282020-05-13 08:14:06Sicurezza nei cantieri: la delibera della Regione Toscana
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Coronavirus Toscana: le nuove disposizioni sui test sierologici rapidi

8 Maggio 2020da admin

Con ordinanza n. 54 del 6 maggio 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi all’emergenza pandemica da COVID-19.

In particolare il Presidente della Giunta Regionale, dopo aver confermato le categorie di soggetti individuati dalle ordinanze n.23/2020 e n. 39/2020, ai quali è effettuato con priorità il test sierologico rapido, ha ordinato di integrare le suddette categorie di soggetti con i lavoratori ed operatori di seguito riportati, in ragione del rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica:

  • contatti stretti di casi positivi;
  • studenti universitari delle facoltà sanitarie che abbiano accesso all’interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  • medici ed infermieri operanti come libero professionisti;
  • odontoiatri libero professionisti;
  • tabaccherie;
  • i magistrati ed il personale amministrativo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile che hanno rapporti con il pubblico;
  • operatori ed ospiti delle strutture di accoglienza per migranti;
  • maestri, insegnanti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e personale afferente agli asili nido e campi estivi al momento della ripresa delle attività.

E’ stato altresì confermato quanto statuito dalle ordinanze n.23/2020 e n.34/2020, ai sensi delle quali è previsto che possa essere sottoposto alla effettuazione del test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID-19, nonché i paucisintomatici, che presentano sintomatologia simil-influenzale con febbre e/o paucisintomaticità respiratoria ed eventuali disturbi extra- respiratori associati, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia.

Ed è stato disposto che – sempre esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia –  il test potrà essere effettuato anche:
  • al fine di individuare i “paucisintomatici infettanti”, a soggetti che hanno avuto un qualsiasi sintomo, anche lieve, correlabile all’infezione, almeno 10 giorni prima, qualora, ovviamente, la sintomatologia non sia evoluta in un maggior impegno clinico;
  • al fine di individuare i passati “paucisintomatici infettanti”, a soggetti individuati dal MMG o dal Pediatra di Famiglia, tra i propri pazienti, che abbiano avuto una sintomatologia simil- influenzale nelle precedenti settimane;
  • a soggetti, per i quali è prevista l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o l’Assistenza Domiciliare Programmata (ADP);
  • a soggetti in ambienti circoscritti legati alla presenza di uno o più soggetti positivi al tampone.

A seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si deve procedere per l’esame di valenza diagnostica alla effettuazione del test molecolare (tampone nasofaringeo), con onere da parte di ciascun soggetto di informare contestualmente dell’esito del test il medico di medicina generale e il medico competente e di adottare tutte le misure di igiene e prevenzione necessarie.

Qualora l’esito del test sierologico sia positivo o dubbio il cittadino è invitato a telefonare al numero verde unico regionale 800 55 60 60 che lo indirizzerà alla sede più vicina dove effettuare il tampone nasofaringeo con la garanzia dell’esito del test molecolare entro 24 ore dall’effettuazione dello stesso, al fine di poter adottare con massima celerità le misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell’individuo e della collettività.

Il Presidente della Giunta Regionale ha inoltre ordinato di consentire l’effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l’attività o la riprendano, a seguito della cessazione delle misure, di cui al DPCM 10 aprile 2020 e della entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto, dall’inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico.

L’esecuzione del test avverrà a cura e spese degli stessi soggetti che potranno avvalersi dell’accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori, identificati dalla ordinanza n.39/2020, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che voglia aderire, nel quale si definiranno, per i predetti test, tariffe calmierate idonee a consentire una equità di accesso alle prestazioni in esame.

Anche in questo caso, al fine dell’attivazione delle misure preventive e di contenimento della pandemia e a fini epidemiologici, è prevista la tracciabilità dei test effettuati e del loro esito, nel rispetto delle previsioni di cui all’art.14 del D.L. 14/2020 in materia di tutela dei dati personali attraverso l’obbligo dell’utilizzo della apposita APP sviluppata a livello regionale.

Ai datori di lavoro per la effettuazione, a loro spese, dei test sierologici in favore dei propri dipendenti sono forniti i consigli organizzativi, di cui all’allegato A.

Il testo dell'ordinanza e i consigli organizzativi per i datori di lavoro

  • All. A. Consigli datori di lavoro
  • Ordinanza n.54:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/provette-per-analisi-del-sangue-tubi-d-esame-dell-analisi-del-sangue-della-scienziata-senior-alla-sua-prova-del-dna-del-laboratorio_159160-927.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-08 12:53:242020-05-08 12:53:24Coronavirus Toscana: le nuove disposizioni sui test sierologici rapidi
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Coronavirus Toscana: le nuove misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro

3 Maggio 2020da admin

Con ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato nuove misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri.

Le disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.

In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:

  1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
  2. Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
  3. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.
  4. Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
  5. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.
  6. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
  7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
  8. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
  9. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

Per gli esercizi commerciali e per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela è previsto:

  1.  L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
  2. Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
  3. L’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso.
  4. L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
  5. L’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020.

Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020.

Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l’applicazione dei limiti di cui alla presente ordinanza.

Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti- contagio.

Con la presente ordinanza cessa l’efficacia di quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 38 del 18 aprile 2020.

La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l. n. 19/2020.

Il testo dell'ordinanza

  • Ordinanza n.48 del 3-05-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/una-donna-d-affari-in-una-maschera-medica-si-disinfetta-le-mani-con-un-agente-antibatterico-a-base-alcolica-alla-sua-scrivania_112337-2068.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-03 21:23:292020-05-03 21:23:29Coronavirus Toscana: le nuove misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro
Normativa in Normativa

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Cura Italia

30 Aprile 2020da admin

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 la legge n. 27/2020 di conversione del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Diventano quindi definitive le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali, congedi, smart working e licenziamenti.

In particolare, si ricorda che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario “con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

I datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di informazione sindacale ( art. 14 d.lgs. n. 148/2015) e dei termini procedimentali (art. 15, comma 2 e art. 30, comma 2, d.lgs. n. 148/2015).

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11, d.lgs. n. 148/2015.

I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi (art. 19).

L’art. 19 bis consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di procedere, nel medesimo periodo, alla proroga o al rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.

In tema di cassa integrazione in deroga, il nuovo testo esclude la  necessità di concludere un accordo anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Anche per quanto concerne l’accesso al beneficio della cassa integrazione in deroga, si prevede possibilità per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 (art. 22).

Per quanto concerne i permessi retribuiti  ex art. 33, comma 3 della l. n. 104/1992  –  aumentati di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 – il nuovo art. 24 precisa che per il personale sanitario, delle forze di polizia, delle forze armate, della polizia penitenziaria e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.

E’ stato ampliato fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica (oggi fissato al 31 luglio 2020) il periodo durante il quale i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39).

In materia di licenziamenti si ricorda che resta ferma la sospensione dei licenziamenti per g.m.o. e dei licenziamenti collettivi, ma sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto (art. 46).

Si ricorda infine che sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 settembre 2020, è prevista la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti.

La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile (art. 87, comma 4 bis).

Il testo della legge di conversione

  • l. 24 aprile 2020, n. 27
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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