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Archivio per categoria: Normativa

Le nuove misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.

27 Aprile 2020da admin

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto con il quale vengono dettate le misure urgenti di contenimento del contagio applicabili sull’intero territorio nazionale nella cosiddetta “fase due”.

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004.

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 65/2017  e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5.

Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del d.l. n. 18/2020, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della l. 81/2017, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  1. sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del d.l. n.19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Il testo del decreto

  • DPCM 26 aprile 2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7267.jpg 408 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-27 10:57:042020-04-27 10:57:04Le nuove misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due".
Normativa in Normativa

Il decreto Cura Italia è stato convertito in legge

25 Aprile 2020da admin

Il decreto Cura Italia è stato convertito in legge con alcune importanti novità rispetto al testo originariamente elaborato dal Governo.

In tema di ammortizzatori sociali, il nuovo testo chiarisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Inoltre, i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.

Il nuovo testo interviene, inoltre, anche sugli aspetti “procedurali”: per accedere al beneficio, infatti, non è più richiesto l’assolvimento, anche in via telematica ed entro i tre giorni  successivi a quello della comunicazione preventiva, degli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto.

In tema di cassa integrazione in deroga, il nuovo testo esclude la  necessità di concludere un accordo anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Anche per quanto concerne l’accesso al beneficio della cassa integrazione in deroga, si prevede possibilità per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

Tra le principali novità si segnala, inoltre, l’introduzione di una norma di interpretazione autentica (art. 19-bis) che consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di procedere, nel medesimo periodo, alla proroga o al rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.

Per quanto concerne l’estensione della durata dei permessi ex l. n. 104/1992, il nuovo testo chiarisce che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.

In tema di smart working, i lavoratori gravemente disabili o che assistono, nel proprio nucleo familiare, una persona affetta da grave disabilità possono  svolgere la prestazione in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Infine, anche l’art. 46 del decreto Cura Italia, dedicato alla disciplina dei licenziamenti, è stato oggetto di alcune rilevanti modifiche.

La nuova rubrica della disposizione citata recita ora “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”.  Ai sensi della nuova disciplina, resta ferma la sospensione dei licenziamenti collettivi, ma sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.

Alcune importanti novità hanno interessato anche le disposizioni dedicate al settore pubblico.

In seguito alla conversione del decreto, è prevista, infatti, la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile.

Il nuovo articolo 87 -bis introduce, invece, misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

Il testo del disegno di legge approvato

  • leg.18.pdl.camera.2463.18PDL0098520.pdf
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/08/approved-29149_1280.png 725 1280 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-25 14:09:452020-04-25 14:09:45Il decreto Cura Italia è stato convertito in legge
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Coronavirus Toscana: le raccomandazioni per l’esecuzione dei test sierologici rapidi

21 Aprile 2020da admin

Con ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica, ha fornito ulteriori indirizzi e raccomandazioni per l’esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione all’emergenza pandemica da COVID-19.

In particolare il Presidente della Giunta Regionale ha ordinato di integrare gli ambiti di soggetti, già previsti con l’ordinanza n.23/2020, cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi, con i seguenti:

  • Polizia Municipale e Polizia Provinciale;
  • lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci;
  • lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti;
  • dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
  • dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
  • dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
  • lavoratori dei servizi a domicilio;
  • lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico;
  • edicolanti e librai;
  • operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con il pubblico;
  • tassisti;
  • operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri;
  • operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
  • personale dei consolati a contatto con il pubblico;
  • personale dei porti e degli aeroporti;
  • lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.

In tali casi il costo è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica.

Qualora il test sierologico rapido dia esito positivo o dubbio, nel tempo intercorrente fra l’effettuazione del test e l’esame diagnostico molecolare (tampone orofaringeo), è onere di ciascun soggetto adottare tutte le misure di isolamento e di prevenzione necessarie a tutela della salute propria e della collettività, informando contestualmente dell’esito del test il medico di medicina generale o il medico competente.

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dal 19 aprile 2020.

In allegato il testo dell’ordinanza e l’elenco dei laboratori cui è possibile rivolgersi per lo svolgimento dei test sierologici.

Il testo dell'ordinanza e l'elenco dei laboratori deputati allo svolgimento dei test sierologici

  • Ordinanza n.39 del 19-04-2020-Allegato-A.
  • Ordinanza n.39 del 19-04-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/medico-o-scienziato-o-medico-in-possesso-di-provetta-per-il-sangue-per-covid-19-o-ncov-coronavirus-positivo-al-test_73622-1298-1.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-21 18:36:492020-04-21 18:36:49Coronavirus Toscana: le raccomandazioni per l'esecuzione dei test sierologici rapidi
Normativa in Normativa

Coronavirus Toscana: la nuova ordinanza del 18 aprile 2020

19 Aprile 2020da admin

Con ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato nuove misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020.

In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:

  1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. In caso di utilizzo dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
  2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.
  3. E’ comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati: in spazi chiusi in presenza di più persone; in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.
  4. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente.
  5. Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
  6. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.
  7. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
  8. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
  9. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
  10. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.

Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.

L’ordinanza ha validità fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 19/2020.

In allegato il testo dell’ordinanza e i modelli di protocollo di sicurezza anti-contagio.

Il testo dell'ordinanza e i modelli di protocollo di sicurezza anti-contagio

  • Protocollo di sicurezza attività commerciali
  • Protocollo di sicurezza attività produttive
  • Ordinanza n. 38 del 18-04-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/donna-che-indossa-la-mano-protettiva-di-lavaggio-maschera-con-gel-di-alcol_42667-1818.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-19 16:48:472020-04-19 16:48:47Coronavirus Toscana: la nuova ordinanza del 18 aprile 2020
Normativa in Normativa

Coronavirus Toscana: ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19

14 Aprile 2020da admin

Con ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, tenuto conto che la riapertura di alcune attività dal 14 aprile determina un rischio di aggravio della situazione epidemiologica, se non si adottano idonee procedure, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato le seguenti misure:

  1. Obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti.
  2. Il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
  3. Lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.
  4. L’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
  5. L’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
  6. Per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
  7. L’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
  8. L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita
  9. L’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.
  10. L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8
  11. L’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.

La riapertura delle attività consentite ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020 è possibile solo se è garantito il rispetto delle misure sopra citate.

Il testo dell'ordinanza

  • Ordinanza n.33 del 13-04-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/pandemia-di-coronavirus-un-disinfettante-in-tuta-protettiva-e-maschera-spruzza-disinfettanti-nella-stanza_155003-4342.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-14 10:11:412020-04-14 11:14:24Coronavirus Toscana: ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19
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COVID-19: prorogate le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

11 Aprile 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020 il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.

Il testo del DPCM 10 aprile 2020

  • DPCM 10.4.2020
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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