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Archivio per categoria: Normativa

ingranaggi di orologio

In G.U. il decreto correttivo sulle società partecipate

27 Giugno 20170 Commenti-da admin

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 100/2017 – disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 175/2016

In data 26 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 100/2017, recante disposizioni correttive e integrative al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Sul piano lavoristico, fra le principali novità, assumono un particolare rilievo le modifiche apportate agli artt. 19 e 25 del d.lgs. n. 175/2016.

In particolare, l’art. 19 è stato riformulato nei seguenti termini:

“1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.
6.Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l’articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all’articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell’ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
d) l’aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

Il d.lgs. 100/2017 ha altresì modificato i commi 1, 4 e 5 dell’art. 25 d.lgs. n. 175/2016.

Ecco il testo riformulato dell’art. 25 cit.

1. “Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 24. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.
4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal comma 4, l’avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell’articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l’autorizzazione è accordata dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l’autorizzazione è accordata dal Ministero dell’economia e delle finanze
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile.
7. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le societa’ a prevalente capitale privato di cui all’articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo”.

Il d.lgs. n. 100/2017 entra in vigore oggi, 27 giugno 201
7.

il testo del decreto legislativo n. 100/2017

  • D.lgs. 16.6.17 n. 100
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/04/Orologio-ingranaggio.jpeg 2806 4608 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-06-27 12:00:162017-06-27 12:19:14In G.U. il decreto correttivo sulle società partecipate
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Smart Working e Jobs Act autonomi in Gazzetta Ufficiale

15 Giugno 20170 Commenti-da admin

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2017 n. 81 recante le “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

La riforma assume particolare rilevanza nell’attuale quadro normativo: viene rafforzato il sistema di tutele economiche e sociali per i lavoratori autonomi e introdotto – a seguito di un lungo dibattito – il c.d. lavoro agile, ovvero una nuova modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, che si svolge in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, entro i soli limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La nuova disciplina è vigente dal 14 giugno 2017.

Il testo della legge 22 maggio 2017 n. 81

  • Legge 22 maggio 2017 n. 81
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/06/pexels-photo-29561.jpg 3168 4752 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-06-15 07:15:162017-06-28 17:16:05Smart Working e Jobs Act autonomi in Gazzetta Ufficiale
cambiamento
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L’organizzazione del ministero del lavoro

31 Maggio 20170 Commenti-da admin

Il d.p.r. n. 57/2017 – il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
In data 5 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.p.r. 15 marzo 2017, n. 57, contenente il regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Detto regolamento ha ridisegnato le funzioni e le attribuzioni del Ministero, in un’ottica di una generale modernizzazione e razionalizzazione del funzionamento dell’organo.
In particolare, in virtù di quanto disposto dall’art. 2 del d.p.r., il Ministero, “per l’espletamento dei compiti ad esso demandati”, è articolato in:
a) Un Segretariato generale;
b) Otto direzioni generali
c) Un posto funzione dirigenziale per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
d) Due posti funzione dirigenziale di livello generale;
e) Cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale.
Le otto direzioni sono le seguenti:
1) Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari;
2) Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
3) Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
4) Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
5) Direzione generale per le politiche previdenziali;
6) Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali;
7) Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione;
8) Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

il testo del regolamento

  • dpr 57:2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/05/cambiamento.jpeg 4000 6000 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-05-31 19:56:182017-05-31 19:59:13L'organizzazione del ministero del lavoro
strada
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Società partecipate: i pareri sul decreto correttivo

11 Maggio 20170 Commenti-da admin

In data 3 maggio 2017, è stato completato l’iter finalizzato all’acquisizione dei pareri delle Camere, del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali sullo schema di decreto legislativo che il Governo ha predisposto in esecuzione della delega di cui alla l. n. 124/2015 (la c.d. Riforma Madia).

Sono infatti stati pubblicati i pareri delle Commissioni parlamentari sul testo del decreto correttivo con valutazioni sostanzialmente favorevoli.

i pareri di Camera e Senato

  • parere_camera_correttivo_partecipate
  • parere_senato_correttivo_partecipate
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/05/pexels-photo-strada.jpg 2196 4581 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-05-11 11:07:262017-05-11 12:49:53Società partecipate: i pareri sul decreto correttivo
uomo che corre
Normativa in Normativa

Il lavoro agile è legge

11 Maggio 20170 Commenti-da admin

In data 10 maggio 2017 è stato approvato definitivamente il disegno di legge recante le “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Il testo normativo prevede, al capo I, maggiori garanzie contrattuali per i lavoratori autonomi, nuove tutele previdenziali in caso di malattia e infortunio, incentivi fiscali per le spese di formazione e di aggiornamento professionale.

Il ddl approvato predispone altresì misure a sostegno per l’ingresso dei lavoratori nel mercato del lavoro, con la previsione di sportelli dedicati presso i Centri per l’impiego.

Inoltre, si ricorda, è stata stabilizzata l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la c.d. DIS-COLL, riconosciuta in via permanente dal 1° luglio 2017 ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Infine, si rimarcano le novità introdotte dal capo II del testo normativo che assumono una rilevanza straordinaria per il diritto del lavoro.

L’articolo 18, in particolare, disciplina il c.d. “lavoro agile”, che viene definito come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”

Le disposizioni successive disciplinano la forma e il recesso nel lavoro agile (art. 19), il trattamento economico, il diritto all’apprendimento continuo e la certificazione delle competenze del lavoratore (art. 20), il potere di controllo e disciplinare (art. 21), gli obblighi di sicurezza (art. 22), l’obbligo di assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali (art. 23).

il testo del disegno di legge approvato dal Senato

  • Testo approvato – bozza provvisoria sul sito del Senato
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/05/pexels-photo.jpg 1281 1920 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-05-11 10:58:062017-05-11 15:06:18Il lavoro agile è legge
bambini
Normativa in Normativa

Il bonus asilo nido

1 Maggio 20170 Commenti-da admin

Pubblicato in G.U. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.2.2017 – Bonus asilo nido

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 18 aprile u.s., il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce, per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016, un bonus asilo nido.

Tale decreto stabilisce altresì un buono per l’assistenza domiciliare in favore dei bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche .

Si ricorda, in particolare, che il genitore richiedente deve essere residente in Italia; quest’ultimo dev’essere, inoltre, cittadino italiano, oppure di uno Stato membro UE.

Il cittadino extracomunitario, invece, per poter fruire del contributo, dovrà essere in possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Il beneficio consiste in un buono annuo pari a 1.000 euro, parametrato su undici mensilità.

In particolare, il contributo per la frequenza dell’asilo nido è erogato, con cadenza mensile, dall’INPS, “fino a concorrenza dell’importo massimo della quota mensile”, dietro presentazione, da parte del genitore richiedente, della documentazione attestante “l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l’asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto”. Invece, per quanto concerne il buono “per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche”, detto contributo sarà corrisposto al genitore richiedente dietro la presentazione di quest’ultimo di un’attestazione, rilasciata dal pediatra, che certifichi l’impossibilità per il minore di frequentare l’asilo nido in ragione del proprio stato di malattia.

il testo del DPCM

  • Dpcm 17.2.2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/05/asilo.jpeg 4912 7360 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-05-01 11:07:102017-05-01 11:07:10Il bonus asilo nido
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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