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Archivio per categoria: Normativa

In progress: novità dal Consiglio dei ministri

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

Nel Consiglio dei Ministri n. 115 del 29 aprile 2016 sono stati approvati, con esame definitivo, due decreti del Presidente della Repubblica recanti approvazione dello statuto dell’Ispettorato del lavoro e dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro nonché il d.l. 59/2016 che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Si precisa che solo quest’ultimo è stato pubblicato e, dunque, è in vigore; al contrario, i primi due decreti sono in attesa di pubblicazione.

A) Lo Statuto dell’Ispettorato del lavoro, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149,  prevede l’istituzione di una agenzia unica delle ispezioni del lavoro con il compito di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL.

La disciplina dell’ispettorato del lavoro è contenuta nel d. lgs. n. 149/2015 ed ha il compito di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva nonché di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.

L’Ispettorato, come previsto dall’articolo 1 dello schema di decreto, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Lo Statuto individua i fini istituzionali dell’Ente, declina le competenze degli organi, definisce le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

 B) lo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 18, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, prevede l’istituzione di un’Agenzia nazionale con il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’Agenzia, come previsto dall’articolo 1 dello schema di decreto, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Lo statuto individua i fini istituzionali dell’Ente, declina le competenze degli organi, definisce le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

C) Il l. n. 59/2016, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, deliberato nel corso del Consiglio dei ministri n. 115, è stato promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016,

Il decreto in parola introduce molte disposizioni, dal contenuto assai eterogeneo, in materia processuale (art. 4 e 5), fallimentare (art. 6), bancaria (art. da 7 a 10) e tributaria (art. 11).

Viene, inoltre, istituito un «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi», in attuazione all’art. 24 del Regolamento UE n. 848/2015, relativo alle procedure d’insolvenza.

Si segnala, infine, l’introduzione di due nuovi strumenti che hanno l’evidente finalità di accrescere le possibilità di accesso al credito per l’imprenditore:

– l’art. 1, introduce e disciplina il «Pegno mobiliare non possessorio»: gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire, con contratto scritto a pena di nullità, pegno su “beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati”. Il pegno deve essere iscritto in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate;

– l’art. 2 introduce nel testo unico bancario un nuovo art. 48-bis, rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”, con cui viene prevista la possibilità per gli imprenditori di concludere, con una banca o altro istituto autorizzato, un contratto di finanziamento che, a garanzia dell’adempimento, trasferisce la titolarità di un diritto reale immobiliare all’istituto finanziatore.

Il trasferimento è sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore che si ha in caso di mancato pagamento per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive ovvero anche di una sola rata qualora il rimborso abbia una cadenza superiore al mese.

D) Lo schema di decreto sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

Nel Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE che disciplina il distacco transfrontaliero.

La fattispecie del distacco transfrontaliero consiste nella prestazione di servizi da parte di un’impresa nel territorio di un altro stato membro attraverso i propri lavoratori posti a disposizione di un’altra impresa.

L’intervento mira a contrastare le c.d. pratiche di dumping sociale e cioè quei comportamenti delle imprese che localizzano la propria attività in aree in cui possono beneficiare di disposizioni meno restrittive in materia di lavoro o in cui il costo del lavoro è inferiore.

Lo schema di decreto legislativo individua una serie di elementi fattuali utili a verificare l’autenticità del distacco e sanziona, la illegittimità del distacco, con una sanzione amministrativa pecuniaria (€ 50 per ogni lavoratore utilizzato e per ogni giornata di utilizzo, con un minimo di € 5.000 e sino a un massimo di € 50.000 per ciascuna) e considerando il lavoratore distaccato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Vengono, inoltre, disciplinate le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in Italia, prevendo la parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani che prestano la stessa o analoga attività la responsabilità solidale dell’utilizzatore.

Sono previsti, infine, alcuni obblighi in capo alla distaccante.

Quest’ultima deve comunicare al Ministero del Lavoro il distacco almeno 24 ore prima dell’inizio dello stesso, indicando un serie di informazioni relative, tra l’altro, all’impresa distaccante, all’impresa distaccataria, all’identità ed al numero dei lavoratori distaccati e alla natura del contratto in base al quale viene effettuato il distacco; deve, altresì, designare un referente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere gli atti e i documenti relativi al rapporto di distacco e munito dei poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello; da ultimo, vi è l’obbligo di conservare una copia in lingua italiana del contratto e dei documenti contenenti le informazioni relative al rapporto di lavoro dei lavoratori distaccati, all’orario giornaliero e al pagamento delle retribuzioni.

Anche per la violazione degli obblighi ora indicati, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-06-09 23:35:142019-11-04 16:56:58In progress: novità dal Consiglio dei ministri
Normativa in Normativa

Ammortizzatori sociali: proroga del trattamento di CIGS

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

È stato pubblicato il 6 maggio 2016 il decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha definito, ai sensi dell’art. 21, c. 4, del D. l.gs, 14 settembre 2015, n. 148, i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria, da concedersi qualora all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concessa sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di nove mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell’anno 2018.

La concessione è subordinata alla presenza dei seguenti criteri:

– il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione del programma di crisi aziendale (art. 21, c. 3, d.lgs. n. 148/2015), al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda; – sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico; – sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati; – sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura prevista per il trasferimento d’azienda (art. 47, l. 29 dicembre 1990, n. 428).

Il procedimento prevede che l’impresa stipuli, prima del termine del programma di crisi, lo specifico accordo governativo (di cui sopra) in cui, oltre alla valutazione delle prospettive di rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, viene verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento di integrazione salariale straordinaria.

A seguito della stipula dell’accordo governativo, l’impresa presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si segnala, infine, che in deroga alla disciplina generale il personale può essere sospeso prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione dell’ammortizzatore.

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Ammortizzatori sociali: criteri di concessione della CIGO

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

È stato pubblicato, in data 17 maggio 2016, sul sito del Ministero del Lavoro, il Decreto Ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, con il quale sono stati definiti i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa integrazione guadagni Ordinaria (CIGO), ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015.

Si è, ora, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto in parola fornisce indicazioni relativamente all’esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO.

In particolare, l’integrazione salariale viene concessa per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (eventi meteorologici) e per situazioni temporanee di mercato.

La transitorietà e la temporaneità sono legate alla previsione, al momento della domanda di CIGO, della ripresa della normale attività lavorativa mentre la non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti

La domanda deve essere corredata, ai fini della concessione della cassa, da una “relazione tecnica dettagliata” contenente le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la dimostrazione, sulla base di “elementi oggettivi”, che l’impresa continua ad operare sul mercato.

Per ciascuna delle fattispecie considerate, la relazione tecnica avrà diverso contenuto e gli “elementi oggettivi” potranno essere supportati da documentazione variamente individuata

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Il premio di risultato ai nastri di partenza

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

L’art. 1 della l. n. 208/2015 introduce un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato e di partecipazione agli utili dell’impresa (commi 182 – 189) e potenzia il welfare aziendale attraverso tre modifiche dell’art. 51 del Tuir.

In attuazione della citata disposizione di legge è stato emanato il decreto ministeriale 25 marzo 2016 che è stato pubblicato in avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2016.

In tema di premi la disciplina agevolativa prevede la loro esclusione dal conteggio per la formazione del reddito ai fini del calcolo dell’ISEE, una tassazione agevolata al 10% ai fini Irpef dei premi di produttività fino a 2.000 euro lordi (2.500 nel caso di imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori) e un innalzamento del limite di reddito per il godimento degli stessi fino a 50.000 euro annui (comprendendo in questo modo anche quadri e impiegati).

Viene, inoltre, ampliato l’ambito applicativo del welfare aziendale, ovvero l’insieme di benefit concessi dall’azienda ai suoi dipendenti sotto forma di servizi e prestazioni, attraverso il superamento dell’aspetto della volontarietà ai fini della detassazione dei benefit per i dipendenti (adesso l’esenzione è applicabile per servizi previsti da contratti e regolamenti aziendali), attraverso l’estensione dei benefici a servizi educativi e d’istruzione anche nell’età prescolare (compresi i servizi di mensa ad essi afferenti), centri estivi o invernali (colonie climatiche) e ludoteche (a fini didattici) e attraverso l’introduzione dell’esenzione Irpef anche per servizi e prestazioni assistenziali nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti.

La disposizioni assumono le sembianze di uno strumento stabile di sostegno per la contrattazione di secondo livello.

Il decreto ministeriale attuativo prevede (art. 5) il deposito, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 151/2015, dei contratti collettivi aziendali o territoriali entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione; unitamente al deposito occorrerà allegare la dichiarazione di conformità dei contratti aziendali o territoriali alle disposizioni del decreto secondo un modello che viene allegato allo stesso decreto.

Si precisa infine che nell’eventualità in cui le erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l’applicazione del regime di favore presuppone comunque il rispetto della legge n. 208/2015 nonché il deposito dei contratti aziendali o territoriali entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (14 maggio 2016) unitamente alla suddetta dichiarazione di conformità.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-06-09 23:22:152019-11-04 16:56:58Il premio di risultato ai nastri di partenza
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Il Regolamento UE sulla privacy

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Il Regolamento entrerà in vigore il 25 maggio 2016 ma sarà concretamente operativo dopo 24 mesi dall’entrata in vigore, a decorrere, dunque, dal 25 maggio 2018.

Trattandosi di regolamento, esso sarà immediatamente applicabile senza necessità di recepimento con atti nazionali e renderà la disciplina sulla protezione dei dati personali uniforme ed omogenea in tutta l’Unione Europea.

In Italia, il Regolamento sostituirà il “Codice Privacy” (d.lgs. 196/2003, in vigore dal 1° Gennaio 2004).

Tra le numerose novità si segnala, in particolare, l’art. 88 del Regolamento, disciplinante il trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro, che sulla base del considerando 155 prevede la possibilità per gli Stati membri di “prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro”.

Tali previsioni dovranno essere notificate dallo Stato membro alla Commissione entro il 25 maggio 2018.

Degno di nota è, inoltre, l’apparato risarcitorio e sanzionatorio predisposto dal regolamento in parola.

L’art. 82 del Regolamento, prevede il risarcimento del danno da parte del titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per “chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento”.

La previsione è certamente applicabile anche nel rapporto di lavoro.

Il Regolamento precisa che il titolare “risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento”, mentre il responsabile “risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento”.

L’art. 83, disciplinante le sanzioni amministrative, prevede un importo massimo applicabile dal Garante e, per le imprese, introduce un metodo di quantificazione alternativo parametrando la sanzione al fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-06-09 23:18:232019-11-04 16:56:58Il Regolamento UE sulla privacy
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Il nuovo codice dei contratti pubblici

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 aprile scorso ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Si è trattato, per il legislatore delegato, di una corsa contro il tempo. Il 18 aprile 2016 era, infatti, il termine ultimo prima dell’entrata in vigore delle norme self-executing delle direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014, cioè di quelle disposizioni esecutive anche in assenza di formale recepimento da parte dello Stato membro.

L’immediata entrata in vigore desta certamente preoccupazione anche solo per aver affidato l’attuazione del codice a oltre 50 provvedimenti attuativi.

Dal punto di vista più strettamente giuslavoristico, si segnala il mancato inserimento dell’obbligatorietà della clausola sociale e la previsione (facoltativa) di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (art. 50).

È previsto, all’art. 30, l’obbligo di applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso  con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, in caso di subappalto l’art. 105 richiede che il DURC sia comprensivo della “verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato”; congruità verificata, per i lavori edili dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per i lavori non edili, dalla comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

il codice dei contratti pubblici

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-06-09 23:14:182019-11-04 16:56:58Il nuovo codice dei contratti pubblici
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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