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Archivio per categoria: Normativa

Il Regolamento UE sulla privacy

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Il Regolamento entrerà in vigore il 25 maggio 2016 ma sarà concretamente operativo dopo 24 mesi dall’entrata in vigore, a decorrere, dunque, dal 25 maggio 2018.

Trattandosi di regolamento, esso sarà immediatamente applicabile senza necessità di recepimento con atti nazionali e renderà la disciplina sulla protezione dei dati personali uniforme ed omogenea in tutta l’Unione Europea.

In Italia, il Regolamento sostituirà il “Codice Privacy” (d.lgs. 196/2003, in vigore dal 1° Gennaio 2004).

Tra le numerose novità si segnala, in particolare, l’art. 88 del Regolamento, disciplinante il trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro, che sulla base del considerando 155 prevede la possibilità per gli Stati membri di “prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro”.

Tali previsioni dovranno essere notificate dallo Stato membro alla Commissione entro il 25 maggio 2018.

Degno di nota è, inoltre, l’apparato risarcitorio e sanzionatorio predisposto dal regolamento in parola.

L’art. 82 del Regolamento, prevede il risarcimento del danno da parte del titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per “chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento”.

La previsione è certamente applicabile anche nel rapporto di lavoro.

Il Regolamento precisa che il titolare “risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento”, mentre il responsabile “risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento”.

L’art. 83, disciplinante le sanzioni amministrative, prevede un importo massimo applicabile dal Garante e, per le imprese, introduce un metodo di quantificazione alternativo parametrando la sanzione al fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-06-09 23:18:232019-11-04 16:56:58Il Regolamento UE sulla privacy
Normativa in Normativa

Il nuovo codice dei contratti pubblici

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 aprile scorso ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Si è trattato, per il legislatore delegato, di una corsa contro il tempo. Il 18 aprile 2016 era, infatti, il termine ultimo prima dell’entrata in vigore delle norme self-executing delle direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014, cioè di quelle disposizioni esecutive anche in assenza di formale recepimento da parte dello Stato membro.

L’immediata entrata in vigore desta certamente preoccupazione anche solo per aver affidato l’attuazione del codice a oltre 50 provvedimenti attuativi.

Dal punto di vista più strettamente giuslavoristico, si segnala il mancato inserimento dell’obbligatorietà della clausola sociale e la previsione (facoltativa) di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (art. 50).

È previsto, all’art. 30, l’obbligo di applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso  con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, in caso di subappalto l’art. 105 richiede che il DURC sia comprensivo della “verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato”; congruità verificata, per i lavori edili dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per i lavori non edili, dalla comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

il codice dei contratti pubblici

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-06-09 23:14:182019-11-04 16:56:58Il nuovo codice dei contratti pubblici
Normativa in Normativa

Il fondo di integrazione salariale

19 Aprile 20160 Commenti-da admin

Il decreto 3 febbraio 2016, n. 94343, attuativo del fondo di integrazione salariale, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016, rinomina il Fondo di solidarietà residuale, già istituito presso l’INPS, adeguandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle disposizioni del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.

Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi.

I destinatari sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Il fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà, corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di riduzione di personale, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro, il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltra all’assegno di solidarietà, un assegno ordinario, corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste in materia di cassa integrazioni guadagni ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, ed in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione anche parziale di attività.

 

il testo del decreto

  • Decreto n. 94343
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-04-19 04:50:332019-11-04 16:56:58Il fondo di integrazione salariale
Normativa in Normativa

Il part-time per i lavoratori prossimi alla pensione

19 Aprile 20160 Commenti-da admin

Il decreto interministeriale del 13 aprile 2015 è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento ministeriale disciplina le modalità di riconoscimento di quanto previsto dall’art. 1, comma 284, l. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), disposizione che attribuisce la facoltà di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che siano in possesso dei requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, è prevista la possibilità, in accordo con il datore di lavoro, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60%.

Il datore di lavoro corrisponderà mensilmente una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e al lavoratore sarà riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Per l’accesso al beneficio il lavoratore interessato deve richiedere all’INPS la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018.

Il lavoratore ed il datore di lavoro devono, poi, sottoscrivere un contratto di riduzione dell’orario di lavoro denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Il contratto viene trasmesso dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro competente che, entro i 5 giorni lavorativi successivi, rilascia il provvedimento di accesso al beneficio.

Acquisito il provvedimento o trascorsi inutilmente i suddetti 5 giorni lavorativi, il datore di lavoro trasmette istanza telematica all’INPS che, dopo aver appurato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità delle risorse finanziarie, entro i 5 giorni successivi, ne comunica l’accoglimento o il rigetto.

Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento e cessano al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Il godimento del beneficio è legato al rispetto dei contenuti fissati dall’accordo secondo i criteri indicati dalla legge.

Al termine del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps ed alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

La somma erogata dal datore di lavoro è omnicomprensiva e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione INAIL.

 

il testo del decreto

  • Decreto-Interministeriale-13-aprile-2016-incentivi-passaggio-part-time-prossimita-pensionamento
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-04-19 04:46:102019-11-04 16:56:58Il part-time per i lavoratori prossimi alla pensione
Normativa in Normativa

Dimissioni e risoluzione consensuale

10 Marzo 20160 Commenti-da admin

 

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2015 recante: “Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016. Il decreto è in vigore dal 12 gennaio 2016.

L’art. 1 definisce finalità e ambito di applicazione: “il presente decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015”.

Le modalità sono online, dovranno essere espletate registrandosi su Cliclavoro e richiedendo il Pin INPS oppure attraverso soggetti abilitati come Caf, patronati e sindacati.

La procedura sarà però disponibile e obbligatoria solo dal 13 marzo 2016 così come previsto dall’art. 26 comma 8 del d.lgs. n. 151/2015 secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

 

 

Il testo del decreto ministeriale

  • Decreto Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015
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Normativa in Normativa

Appalti pubblici

10 Marzo 20160 Commenti-da admin

Legge delega appalti pubblici: l. 28 gennaio 2016, n. 11

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016 la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 recante: “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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