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Archivio per categoria: Prassi

Caldo estremo e sospensione delle attività: le indicazioni dell’INPS

9 Luglio 2025da Admin2

INPS, messaggio 3 luglio 2025, n. 2130

Anche quest’anno un messaggio dell’INPS fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria delle richieste di integrazione salariale per la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta al caldo estremo.

L’Istituto ricorda che le indicazioni sono valide sia per i datori di lavoro in regime CIGO che per quelli in regime FIS e quelli che fanno riferimento ai Fondi di solidarietà bilaterali. Per quanto riguarda le causali della richiesta, viene anzitutto in rilievo quella della “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, nel caso in cui ordinanze dell’autorità abbiano imposto di sospendere o ridurre le attività per il caldo eccessivo. Alternativamente, nel caso in cui non siano stati adottati provvedimenti ma le temperature impediscano comunque il regolare svolgimento delle attività produttive, le integrazioni possono essere richieste con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

In questo caso, l’integrazione può essere riconosciuta ove le temperature nel periodo per cui viene fatta la richiesta risultino superiori a 35° o anche per temperature inferiori, nel caso in cui le concrete modalità di svolgimento dell’attività comportino una maggior temperatura reale o percepita per i lavoratori (es. utilizzo di attrezzature che sprigionano calore, di indumenti protettivi). In questi casi, ricorda l’Istituto, è importante che l’istanza presentata sia corredata da una relazione tecnica completa di tutti gli elementi necessari a valutare le caratteristiche concrete dell’attività lavorativa.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/07/caldo-estremo.jpg 456 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-07-09 14:34:542025-07-09 14:34:54Caldo estremo e sospensione delle attività: le indicazioni dell’INPS
Prassi in Prassi

Ancora novità da Ministero e Ispettorato sulle “dimissioni di fatto”

9 Maggio 2025da Admin2

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota prot. 10 aprile 2025, n. 2504

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. 29 aprile 2025, n. 3984

A distanza di poche settimane dalla Circolare n. 6/2025, il Ministero del lavoro con la Nota in oggetto è tornato sulle c.d. “dimissioni per fatti concludenti” per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Il primo quesito riguardava la possibilità, per la contrattazione collettiva, di prevedere un numero di giorni di assenza ingiustificata inferiore ai 15 previsti dalla legge come termine decorso il quale il datore di lavoro può ottenere la risoluzione del rapporto. Il Ministero, ribadendo la posizione espressa nella Circolare, ha affermato di ritenere in via prudenziale che la contrattazione possa intervenire solo prolungando il termine, dal momento che la possibilità di introdurre termini inferiori non sarebbe sufficientemente tutelante per i lavoratori.

Il secondo quesito riguardava le conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui l’Ispettorato verifichi l’insussistenza dei presupposti per la comunicazione del datore in seguito alla quale si produce l’effetto di risoluzione del rapporto di lavoro (ad es., qualora il lavoratore abbia comunicato le ragioni che gli impedivano di giustificare la propria assenza). Il Ministero ha affermato che che se il datore di lavoro non ritiene valide le ragioni del lavoratore, non possa operare alcuna automaticità della costituzione del rapporto (che dovrà pertanto essere ottenuta in via giudiziale).

Tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, infine, l’INL, con la seconda nota in oggetto, ha aggiornato il modello per la comunicazione delle “dimissioni di fatto” sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare e nella nota del Ministero.

 

 

 

  • INL-DCVIG.3984.29-04-2025_risoluzione-rapporti-di-lavoro
  • Modello-comunicazione-art.-26-comma-7-bis-D.Lgs_.-n.-151-2015-1
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/05/11672028_13269.jpg 4796 8000 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:19:232025-05-09 10:19:23Ancora novità da Ministero e Ispettorato sulle “dimissioni di fatto”
Prassi in Prassi

Sulle dimissioni per fatti concludenti

6 Febbraio 2025da Admin2

Circolare INL n. 579 del 22 gennaio 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sull’art. 19 della L. n. 203/2024, che introduce la possibilità di considerare risolto il rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza, superiore a quindici giorni. Le dimissioni vengono considerate automatiche, salvo che il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore. La circolare evidenzia il ruolo dell’Ispettorato nel verificare la veridicità delle comunicazioni del datore di lavoro e tutela i lavoratori da eventuali abusi o interpretazioni errate delle norme.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/02/lavoratore-assente-ingiustificato.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-02-06 11:34:182025-02-06 11:34:18Sulle dimissioni per fatti concludenti
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La Circolare INPS sulle modifiche del regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva

4 Novembre 2024da Admin2

INPS, Circolare 4 ottobre 2024, n. 90

L’art. 30, co. 1, del d.l. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 56/2024 ha modificato significativamente il regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15 della l. n. 388/2000.

L’INPS, con la circolare in oggetto, ha illustrato la nuova disciplina e fornito alcune indicazioni operative.

Le modifiche, in particolare, lasciano ferma la misura ordinaria delle sanzioni civili dovute, ma prevedono una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento. In particolare, viene favorito il «ravvedimento operoso» sia nei casi di regolarizzazioni spontanee sia in caso di regolarizzazioni tempestive in seguito ad accertamenti o verifiche ispettive degli Enti impositori. La fattispecie dell’evasione viene precisata richiedendo la presenza del dolo ed includendo l’omissione o falsità di dichiarazioni obbligatorie.

L’INPS esamina anche la neointrodotta disciplina dell’«attività di compliance», che prevede l’applicazione di sanzioni agevolate per i contribuenti che abbiano segnalato all’Istituto «eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti» e, infine, la nuova disciplina delle attività di accertamento d’ufficio.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/09/240_F_214874828_79AQdM9OIyStoBFtYqSVmvrfv4TU5Vd2-e1615039119754.jpg 240 359 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-11-04 17:11:092024-11-04 17:11:09La Circolare INPS sulle modifiche del regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva
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Il preposto negli appalti secondo il Ministero del Lavoro

14 Ottobre 2024da Admin2

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Interpello 30 settembre 2024, n. 4

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello alla Commissione costituita in materia presso il Ministero del lavoro, formulando tre quesiti interconnessi: se, in un’attività in appalto, sia sempre obbligatoria la nomina del preposto (anche nel caso di attività svolta da due soli lavoratori, che operano in autonomia e senza che uno abbia funzione di vigilanza o coordinamento sull’altro); se in un’attività in appalto il preposto debba essere designato fra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente o possa anche essere individuato in figure quali il project manager, che non si reca presso il cliente; se in un’attività in appalto svolta da un solo lavoratore debba essere individuato il preposto.

La Commissione ha richiamato i suoi orientamenti recenti che valorizzano il ruolo del preposto, coerentemente con la funzione affidata a questa figura dalla normativa. Con l’interpello n. 5/2023, infatti, la Commissione aveva precisato che il preposto deve sempre essere individuato e che il datore stesso può svolgerne le funzioni nei soli casi limite di ridottissima complessità organizzativa (ad esempio, l’impresa con un solo dipendente). Ciò premesso, la Commissione ha risposto ai quesiti affermando che gli appaltatori devono sempre indicare ai committenti il personale che svolge la funzione di preposto e che tale ruolo può essere svolto solo dal personale presente sul sito, il quale soltanto può effettivamente adempiere alle funzioni previste.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/10/buildings-205986_640.jpg 409 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-10-14 10:48:552024-10-14 10:48:55Il preposto negli appalti secondo il Ministero del Lavoro
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L’INPS sulla domanda di integrazione salariale per la sospensione del lavoro dovuta al caldo eccessivo

1 Agosto 2024da Admin2

INPS, messaggio 26 luglio 2024, n. 2736

Nei giorni scorsi l’INPS, considerata l’eccezionale ondata di calore che sta attraversando il territorio nazionale, ha riassunto con il messaggio in oggetto le modalità con le quali i datori che si trovano a dover interrompere l’attività lavorativa a causa del caldo estremo possono richiedere le prestazioni di integrazioni salariale, sia con riferimento alla Cassa integrazione guadagni ordinaria sia per quanto riguarda le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale o dai fondi di solidarietà bilaterali.

In sintesi, gli eventi di caldo estremo possono giustificare i trattamenti di integrazione salariali in due casi: quella in cui la sospensione dell’attività sia stata disposta con ordinanza della pubblica Autorità, riconducibile alla causale prevista dall’art. 8, co. 2, d.m. n. 95442/2016; e quella in cui il caldo eccessivo non consenta l’attività lavorativa, che rientra nella causale «evento meteo» per «temperature elevate»: in questo caso, l’integrazione salariale può essere riconosciuta quando la temperatura sia superiore a 35° gradi centigradi, potendosi scendere a soglie inferiori in relazione al caldo «percepito», specialmente in caso di lavorazioni che per le loro modalità accentuino la condizione di disagio dei lavoratori.

 

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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